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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11582/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravato, e di truffa, harideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto ladecisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.624-bis c.p. nonché la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.Difetta nel caso di specie il nesso finalistico tra l’introduzione nell’abitazione ed ilsusseguente furto, necessario per dirsi integrato il reato de quo.Invero, la Corte di Cassazione, a più riprese, ha insegnato che la fattispecie dicui all’art. 624-bis c.p. è integrata solo qualora tra l’introduzione nell’abitazione el’impossessamento della cosa mobile vi sia un preciso e predeterminato nessofinalistico e non meramente occasionale o cagionato dallo sfruttamento diun’occasione propizia.Non è integrato il delitto di furto in abitazione qualora il soggetto agente si siainvece introdotto nell’abitazione del soggetto passivo con il suo consenso.I Giudici del merito, invece, non motivando adeguatamente l’effettiva sussistenzadi un nesso finalistico tra l’introduzione in canonica e il furto degli assegni, sonoincorsi nel relativo vizio motivazionale e conseguente violazione di legge.La Corte di appello, invero, desume la sussistenza della “genetica intenzione delMinandri di rubare gli assegni” (e introducendosi appositamente nella canonica di DonRanotto per commettere il furto) sulla base di alcune intercettazioni captate in giornisuccessivi alla data del furto in cui gli imputati disquisivano con un terzo soggettocirca la falsificazione delle firme del Parroco.Come già precisato in ricorso, le predette intercettazioni evidenziano al limite unacondotta post delictum (ossia il furto semplice) finalizzata a conseguire l’effettivoprofitto del reato, altrimenti non si sarebbe trattato che dell’innocuo furto di “pezzi dicarta”.Si legge poi nella motivazione d’appello, che i due soggetti avrebbero fattoallontanare il parroco a turno con la scusa di bere un bicchiere d’acqua; orbene, talecircostanza, secondo la Corte territoriale, proverebbe al di là di ogni ragionevoledubbio la sussistenza di un pregresso accordo tra i due circa il furto degli assegni.Tale argomentazione è, all’evidenza una mera affermazione apodittica di stile,di una mera deduzione della Corte, non corroborata né da effettivi elementi probatoria sostegno né da una concreta motivazione che argomenti la conclusione dellasussistenza del nesso finalistico, ben potendo l’intenzione di rubare gli assegni esserescaturita dalla circostanza della loro visione una volta introdottisi all’internodell’abitazione.Infine, appare necessario un breve cenno circa l’introduzione nella canonicamediante l’inganno.E se è vero che qualora il consenso circa l’introduzione nell’abitazione vengacarpito con l’inganno è da ritenere integrata la fattispecie di cui al 624-bis c.p., lagiurisprudenza parla di consenso viziato dall’inganno circa l’introduzionenell’abitazione e non parla di generico inganno o fine truffaldino.La giurisprudenza è chiara nel sottolineare che l’inganno deve viziare il consensodella persona offesa circa l’ingresso nell’abitazione, che deve essere finalisticamentestrumentale a commettere il furto.Nel caso di specie, in primo luogo, non è assolutamente possibile affermare cheil consenso del parroco sia stato viziato circa l’ingresso dell’imputato nella canonica:[OSCURATO:PERSONA], ci dicono le sentenze di merito, era soggetto noto a [OSCURATO:PERSONA] ed erastato invitato ad entrare per prelevare gli estintori da manutenere.A nulla rileva l’effettiva sussistenza della truffa (oggetto di specifico e successivomotivo di gravame).[OSCURATO:PERSONA] si è introdotto nella canonica con l’intento di prelevare gli estintori(circostanza corrispondente al vero anche a mente delle sentenze) per eseguirne lamanutenzione: il consenso del parroco circa l’ingresso dell’imputato non è quindiviziato da alcunché.Appare lampante, perciò, che il furto degli assegni è stato dettato dalla meraoccasionalità e che non si possa ritenere sussistente alcun nesso finalistico conl’introduzione di Miandri nella canonica.Le sentenze di merito, sul punto, sono totalmente carenti dal punto di vistadella motivazione, limitandosi semplicemente a ritenere gli artifici e raggiri relativiall’asserita truffa elementi sufficienti a ritenere viziato il consenso di [OSCURATO:PERSONA] l’ingresso in canonica dell’imputato.Gli artifici e i raggiri della asserita truffa (oggetto, peraltro, di specifico edifferente capo di imputazione nonché di specifica e separata condanna), non hannoinfatti riguardato in alcun modo le modalità di ingresso nell’abitazione del parroco; ilMinandri (peraltro, lo si ribadisce, soggetto già conosciuto da [OSCURATO:PERSONA]) non hamai celato o travisato in alcun modo la propria qualifica soggettiva o la ragione percui si è recato presso lo stesso.Sono, peraltro, i medesimi Giudici del merito che escludono di fatto il nessofinalisticamente strumentale alla commissione del furto, laddove sostengono chel’imputato si è introdotto nel domicilio della parte offesa al fine di commettere la truffaoggetto anch’essa di condanna e non certo per commettere il furto, avvenuto inveceper mera occasionalità.1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 640 c.p. in relazione all’art. 606 c. 1 lettera b) c.p.p.; nonché lamanifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 606lettera e) c.p.p.La Corte di Appello ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] era solito recarsi due volte l’annoda [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione degli estintori, cosa che in passato eraeffettivamente accaduta più volte.Questa volta, tuttavia, il prezzo della prestazione era più elevato rispetto al solito.Nessun artificio o raggiro è stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], che hasemplicemente offerto una prestazione ad un costo non di mercato, che tuttavia èstata accettata dal parroco senza trattative od obbiezioni: il tutto, perciò, deve esserericondotta ad una mera eventuale questione civilistica.Del tutto ininfluente, invero, appare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si siapresentato a [OSCURATO:PERSONA] come dipendente della AMG di Ivrea, essendo specificatoanche nella sentenza d’appello che il [OSCURATO:PERSONA] era solito recarsi dalla parte offesa duevolte all’anno per tale incombente, con la conseguenza che tale qualifica (dipendentedella AMG) è una circostanza del tutto neutra, non certamente utile o utilizzatadall’odierno imputato per indurre in errore [OSCURATO:PERSONA] circa la professione delMinandri.Come del tutto ininfluente è che successivamente sia stata emessa una falsafattura con nome e partita IVA della inesistente società.La persona offesa, solo in seguito, ha effettuato degli approfondimenti circal’effettivo valore di mercato della prestazione che aveva pagato (cosa che a benvedere poteva benissimo fare prima di acconsentire, far prelevare e manutenere gliestintori e pagare).Nessun artificio o raggiro è stato quindi posto in essere per viziare il consensodi [OSCURATO:PERSONA] alla stipula del contratto con l’odierno imputato.Quanto, poi, all’effettiva esecuzione della prestazione (la manutenzione degliestintori) tanto la sentenza di primo grado che di secondo grado non motivano, senon con mere affermazioni di stile manifestamente illogiche: si deve, dunque,presumere, in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario, che la stessaprestazione d’opera sia stata effettivamente eseguita dal [OSCURATO:PERSONA], come tutte levolte precedenti.Ne deriva, che in presenza dell’effettiva prestazione di cui ha beneficiato lapersona offesa, è palese l’assenza, da un lato, dell’ingiusto profitto a favore delMinandri e, dall’altro, del danno a carico di [OSCURATO:PERSONA], entrambi elementi costitutividel reato di truffa.Le sentenze di merito, invero, pur apoditticamente affermando che “è logicodesumere che nessuna prestazione vi è mai stata” (cfr. sentenza di primo gradopagina 11), non hanno in alcun modo affrontato e verificato l’effettiva esecuzionedella manutenzione degli estintori da parte dell’odierno imputato, né fornito alcunaprova, circa la sua insussistenza.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni e dell’art. 127 c.p.p. – in assenza di richiesta di trattazione orale, senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti diinammissibilità.1.1.

Il primo motivo reitera argomenti che sono stati già adeguatamenteaffrontati e superati non solo dalla Corte di merito ma anche dal giudice di primogrado.

Esso, peraltro, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazionein fatto e probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità.Esso, nella parte in cui assume che sia stata valutata erroneamente lacomponente del consenso del parroco all’ingresso nella sua abitazione, omette diconsiderare che l’introduzione nell’ufficio annesso alla casa del parroco, in cui fu poiperpetrato il furto, fu comunque realizzata a seguito dell’inganno iniziale posto inessere da Minardi e dal suo complice Lago.

La incontroversa sussistenza di taleinganno, consistito nel presentarsi al parroco come operatori del servizio antincendioper conto di una ditta specializzata inesistente (la AMG), non può certo essereinvocato - come efficacemente indicato dal P.G. nella requisitoria scritta - persostenere che l’ingresso non fu abusivo per il solo fatto che l’artificio era al piùpreordinato alla perpetrazione della truffa, ma consapevolmente assentito.

Di tantoha adeguatamente dato conto la sentenza impugnata che ha evidenziato comeMinardi, unitamente al suo complice Lago, nel presentarsi al parroco finsero di esseredipendenti della ditta AMG ed in virtù di tale circostanza si introdussero nella canonicae presero in carico gli estintori per procedere a quella che fu, nei fatti, un’apparentemanutenzione (esauritasi nel portare gli estintori presso la propria autovetturasituata nei pressi, per poi restituirli dopo pochi minuti al parroco).Nella sentenza di primo grado si era per altro verso già evidenziato come il fattoche uno dei due uomini fosse stato riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto chenegli anni precedenti si era presentato per effettuare un analogo controllo antincendionon potesse indurre a ritenere che la prestazione era stata effettivamente eseguitanel caso di specie, non potendosi neppure escludere che anche i precedenti accessiall'abitazione fossero stati ideati e realizzati per truffare l'anziano parroco visto checome lamentato dalla persona offesa tali addetti andavano da lui evidenziandocontinui problemi ed aggiungendo sempre nuovi estintori, il che a lui era apparso giàall’epoca eccessivo.

Circostanza quest’ultima che consente di ritenere definitivamenteacclarato che il parroco, già in dubbio sull’affidabilità dei due uomini, si fosse in realtàdeciso a farli entrare proprio perché si erano presentati nella veste di addetti allamanutenzione degli estintori facendo il nome di una ditta specializzata.In buona sostanza il Tribunale riteneva di poter concludere che non solo erastato preteso e versato un prezzo del tutto sproporzionato e fuori mercato ma che laprestazione in realtà, nel caso di specie, non era stata nemmeno eseguita.Quanto, poi, al nesso finalistico tra l’introduzione nella canonica ed il furto degliassegni ivi rinvenuti, esso non appare seriamente contestabile alla luce della puntualericostruzione svolta dai giudici di merito secondo cui la perpetrazione del furto non fudettata dall’occasione venutasi per caso a creare una volta che i due complici siintrodussero nella parrocchia.

Le conformi pronunce di primo e secondo grado hannogià messo in evidenza, con argomentazione adeguata e non affatto illogica, comel’intesa con cui i due complici agirono fosse piuttosto sintomatica del fatto che il loropiano contemplasse anche la possibilità di impossessarsi di denaro o beni equipollenti,che, d’altronde, il tipo di truffa avuta in mente, implicante una controprestazioneeconomica, ben avrebbe potuto far emergere.Sicché il motivo che assume che il consenso all’ingresso non sarebbe statoviziato e che in ogni caso l’artificio adoperato non sarebbe stato direttamentefunzionale al furto è in definitiva, nel suo complesso, infondato.2.Il secondo motivo, sulla truffa, omette di confrontarsi adeguatamente con lamotivazione dei giudici di merito che hanno messo in rilievo che proprio l’essersifalsamente presentato, il ricorrente unitamente al suo complice, come dipendente diuna ditta del servizio antincendio, l’avere verosimilmente anche simulato laesecuzione della prestazione avente ad oggetto la revisione degli estintori, emettendouna falsa fattura con nome e partita IVA della inesistente società, si siano risolte incircostanze che hanno avvalorato agli occhi della vittima la legittimità della ingentesomma pretesa, così inducendola in errore, con conseguente suo danno e vantaggiodel ricorrente.Né potrebbe assumere un qualche rilievo dirimente in senso contrario il fattoevidenziato in ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse già in precedenza recato dalla parteoffesa per la verifica degli estintori, dal momento che l’utilizzo nel caso di specie deisuindicati stratagemmi, in particolare la spendita della qualifica di dipendente dellaAMG, ossia di una ditta specializzata del settore, connota la vicenda in esame di quelcarattere truffaldino che evidentemente nelle precedenti occasioni, delle quali siignorano peraltro le specifiche caratteristiche, non venne in luce.Sicché non può ritenersi in alcun modo una circostanza neutra, quelladell’utilizzo della qualifica di manutentore specializzato operante per una determinataditta, che ebbe, unitamente al rilascio di una fattura falsa con nome e partita IVAdella inesistente ditta, sicura incidenza quanto meno sulla entità della somma pretesae sborsata dal parroco.

E ciò è sufficiente per ritenersi integrato il reato di truffa.3.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11582/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA PISTORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 462/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 43658/2025RICCARDO NERUCCICARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravato, e di truffa, harideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto ladecisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.624-bis c.p. nonché la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.Difetta nel caso di specie il nesso finalistico tra l’introduzione nell’abitazione ed ilsusseguente furto, necessario per dirsi integrato il reato de quo.Invero, la Corte di Cassazione, a più riprese, ha insegnato che la fattispecie dicui all’art. 624-bis c.p. è integrata solo qualora tra l’introduzione nell’abitazione el’impossessamento della cosa mobile vi sia un preciso e predeterminato nessofinalistico e non meramente occasionale o cagionato dallo sfruttamento diun’occasione propizia.Non è integrato il delitto di furto in abitazione qualora il soggetto agente si siainvece introdotto nell’abitazione del soggetto passivo con il suo consenso.I Giudici del merito, invece, non motivando adeguatamente l’effettiva sussistenzadi un nesso finalistico tra l’introduzione in canonica e il furto degli assegni, sonoincorsi nel relativo vizio motivazionale e conseguente violazione di legge.La Corte di appello, invero, desume la sussistenza della “genetica intenzione delMinandri di rubare gli assegni” (e introducendosi appositamente nella canonica di DonRanotto per commettere il furto) sulla base di alcune intercettazioni captate in giornisuccessivi alla data del furto in cui gli imputati disquisivano con un terzo soggettocirca la falsificazione delle firme del Parroco.Come già precisato in ricorso, le predette intercettazioni evidenziano al limite unacondotta post delictum (ossia il furto semplice) finalizzata a conseguire l’effettivoprofitto del reato, altrimenti non si sarebbe trattato che dell’innocuo furto di “pezzi dicarta”.Si legge poi nella motivazione d’appello, che i due soggetti avrebbero fattoallontanare il parroco a turno con la scusa di bere un bicchiere d’acqua; orbene, talecircostanza, secondo la Corte territoriale, proverebbe al di là di ogni ragionevoledubbio la sussistenza di un pregresso accordo tra i due circa il furto degli assegni.Tale argomentazione è, all’evidenza una mera affermazione apodittica di stile,di una mera deduzione della Corte, non corroborata né da effettivi elementi probatoria sostegno né da una concreta motivazione che argomenti la conclusione dellasussistenza del nesso finalistico, ben potendo l’intenzione di rubare gli assegni esserescaturita dalla circostanza della loro visione una volta introdottisi all’internodell’abitazione.Infine, appare necessario un breve cenno circa l’introduzione nella canonicamediante l’inganno.E se è vero che qualora il consenso circa l’introduzione nell’abitazione vengacarpito con l’inganno è da ritenere integrata la fattispecie di cui al 624-bis c.p., lagiurisprudenza parla di consenso viziato dall’inganno circa l’introduzionenell’abitazione e non parla di generico inganno o fine truffaldino.La giurisprudenza è chiara nel sottolineare che l’inganno deve viziare il consensodella persona offesa circa l’ingresso nell’abitazione, che deve essere finalisticamentestrumentale a commettere il furto.Nel caso di specie, in primo luogo, non è assolutamente possibile affermare cheil consenso del parroco sia stato viziato circa l’ingresso dell’imputato nella canonica:[OSCURATO:PERSONA], ci dicono le sentenze di merito, era soggetto noto a [OSCURATO:PERSONA] ed erastato invitato ad entrare per prelevare gli estintori da manutenere.A nulla rileva l’effettiva sussistenza della truffa (oggetto di specifico e successivomotivo di gravame).[OSCURATO:PERSONA] si è introdotto nella canonica con l’intento di prelevare gli estintori(circostanza corrispondente al vero anche a mente delle sentenze) per eseguirne lamanutenzione: il consenso del parroco circa l’ingresso dell’imputato non è quindiviziato da alcunché.Appare lampante, perciò, che il furto degli assegni è stato dettato dalla meraoccasionalità e che non si possa ritenere sussistente alcun nesso finalistico conl’introduzione di Miandri nella canonica.Le sentenze di merito, sul punto, sono totalmente carenti dal punto di vistadella motivazione, limitandosi semplicemente a ritenere gli artifici e raggiri relativiall’asserita truffa elementi sufficienti a ritenere viziato il consenso di [OSCURATO:PERSONA] l’ingresso in canonica dell’imputato.Gli artifici e i raggiri della asserita truffa (oggetto, peraltro, di specifico edifferente capo di imputazione nonché di specifica e separata condanna), non hannoinfatti riguardato in alcun modo le modalità di ingresso nell’abitazione del parroco; ilMinandri (peraltro, lo si ribadisce, soggetto già conosciuto da [OSCURATO:PERSONA]) non hamai celato o travisato in alcun modo la propria qualifica soggettiva o la ragione percui si è recato presso lo stesso.Sono, peraltro, i medesimi Giudici del merito che escludono di fatto il nessofinalisticamente strumentale alla commissione del furto, laddove sostengono chel’imputato si è introdotto nel domicilio della parte offesa al fine di commettere la truffaoggetto anch’essa di condanna e non certo per commettere il furto, avvenuto inveceper mera occasionalità.1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 640 c.p. in relazione all’art. 606 c. 1 lettera b) c.p.p.; nonché lamanifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 606lettera e) c.p.p.La Corte di Appello ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] era solito recarsi due volte l’annoda [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione degli estintori, cosa che in passato eraeffettivamente accaduta più volte.Questa volta, tuttavia, il prezzo della prestazione era più elevato rispetto al solito.Nessun artificio o raggiro è stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], che hasemplicemente offerto una prestazione ad un costo non di mercato, che tuttavia èstata accettata dal parroco senza trattative od obbiezioni: il tutto, perciò, deve esserericondotta ad una mera eventuale questione civilistica.Del tutto ininfluente, invero, appare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si siapresentato a [OSCURATO:PERSONA] come dipendente della AMG di Ivrea, essendo specificatoanche nella sentenza d’appello che il [OSCURATO:PERSONA] era solito recarsi dalla parte offesa duevolte all’anno per tale incombente, con la conseguenza che tale qualifica (dipendentedella AMG) è una circostanza del tutto neutra, non certamente utile o utilizzatadall’odierno imputato per indurre in errore [OSCURATO:PERSONA] circa la professione delMinandri.Come del tutto ininfluente è che successivamente sia stata emessa una falsafattura con nome e partita IVA della inesistente società.La persona offesa, solo in seguito, ha effettuato degli approfondimenti circal’effettivo valore di mercato della prestazione che aveva pagato (cosa che a benvedere poteva benissimo fare prima di acconsentire, far prelevare e manutenere gliestintori e pagare).Nessun artificio o raggiro è stato quindi posto in essere per viziare il consensodi [OSCURATO:PERSONA] alla stipula del contratto con l’odierno imputato.Quanto, poi, all’effettiva esecuzione della prestazione (la manutenzione degliestintori) tanto la sentenza di primo grado che di secondo grado non motivano, senon con mere affermazioni di stile manifestamente illogiche: si deve, dunque,presumere, in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario, che la stessaprestazione d’opera sia stata effettivamente eseguita dal [OSCURATO:PERSONA], come tutte levolte precedenti.Ne deriva, che in presenza dell’effettiva prestazione di cui ha beneficiato lapersona offesa, è palese l’assenza, da un lato, dell’ingiusto profitto a favore delMinandri e, dall’altro, del danno a carico di [OSCURATO:PERSONA], entrambi elementi costitutividel reato di truffa.Le sentenze di merito, invero, pur apoditticamente affermando che “è logicodesumere che nessuna prestazione vi è mai stata” (cfr. sentenza di primo gradopagina 11), non hanno in alcun modo affrontato e verificato l’effettiva esecuzionedella manutenzione degli estintori da parte dell’odierno imputato, né fornito alcunaprova, circa la sua insussistenza.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni e dell’art. 127 c.p.p. – in assenza di richiesta di trattazione orale, senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti diinammissibilità.1.1.

Il primo motivo reitera argomenti che sono stati già adeguatamenteaffrontati e superati non solo dalla Corte di merito ma anche dal giudice di primogrado.

Esso, peraltro, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazionein fatto e probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità.Esso, nella parte in cui assume che sia stata valutata erroneamente lacomponente del consenso del parroco all’ingresso nella sua abitazione, omette diconsiderare che l’introduzione nell’ufficio annesso alla casa del parroco, in cui fu poiperpetrato il furto, fu comunque realizzata a seguito dell’inganno iniziale posto inessere da Minardi e dal suo complice Lago.

La incontroversa sussistenza di taleinganno, consistito nel presentarsi al parroco come operatori del servizio antincendioper conto di una ditta specializzata inesistente (la AMG), non può certo essereinvocato - come efficacemente indicato dal P.G. nella requisitoria scritta - persostenere che l’ingresso non fu abusivo per il solo fatto che l’artificio era al piùpreordinato alla perpetrazione della truffa, ma consapevolmente assentito.

Di tantoha adeguatamente dato conto la sentenza impugnata che ha evidenziato comeMinardi, unitamente al suo complice Lago, nel presentarsi al parroco finsero di esseredipendenti della ditta AMG ed in virtù di tale circostanza si introdussero nella canonicae presero in carico gli estintori per procedere a quella che fu, nei fatti, un’apparentemanutenzione (esauritasi nel portare gli estintori presso la propria autovetturasituata nei pressi, per poi restituirli dopo pochi minuti al parroco).Nella sentenza di primo grado si era per altro verso già evidenziato come il fattoche uno dei due uomini fosse stato riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto chenegli anni precedenti si era presentato per effettuare un analogo controllo antincendionon potesse indurre a ritenere che la prestazione era stata effettivamente eseguitanel caso di specie, non potendosi neppure escludere che anche i precedenti accessiall'abitazione fossero stati ideati e realizzati per truffare l'anziano parroco visto checome lamentato dalla persona offesa tali addetti andavano da lui evidenziandocontinui problemi ed aggiungendo sempre nuovi estintori, il che a lui era apparso giàall’epoca eccessivo.

Circostanza quest’ultima che consente di ritenere definitivamenteacclarato che il parroco, già in dubbio sull’affidabilità dei due uomini, si fosse in realtàdeciso a farli entrare proprio perché si erano presentati nella veste di addetti allamanutenzione degli estintori facendo il nome di una ditta specializzata.In buona sostanza il Tribunale riteneva di poter concludere che non solo erastato preteso e versato un prezzo del tutto sproporzionato e fuori mercato ma che laprestazione in realtà, nel caso di specie, non era stata nemmeno eseguita.Quanto, poi, al nesso finalistico tra l’introduzione nella canonica ed il furto degliassegni ivi rinvenuti, esso non appare seriamente contestabile alla luce della puntualericostruzione svolta dai giudici di merito secondo cui la perpetrazione del furto non fudettata dall’occasione venutasi per caso a creare una volta che i due complici siintrodussero nella parrocchia.

Le conformi pronunce di primo e secondo grado hannogià messo in evidenza, con argomentazione adeguata e non affatto illogica, comel’intesa con cui i due complici agirono fosse piuttosto sintomatica del fatto che il loropiano contemplasse anche la possibilità di impossessarsi di denaro o beni equipollenti,che, d’altronde, il tipo di truffa avuta in mente, implicante una controprestazioneeconomica, ben avrebbe potuto far emergere.Sicché il motivo che assume che il consenso all’ingresso non sarebbe statoviziato e che in ogni caso l’artificio adoperato non sarebbe stato direttamentefunzionale al furto è in definitiva, nel suo complesso, infondato.2.Il secondo motivo, sulla truffa, omette di confrontarsi adeguatamente con lamotivazione dei giudici di merito che hanno messo in rilievo che proprio l’essersifalsamente presentato, il ricorrente unitamente al suo complice, come dipendente diuna ditta del servizio antincendio, l’avere verosimilmente anche simulato laesecuzione della prestazione avente ad oggetto la revisione degli estintori, emettendouna falsa fattura con nome e partita IVA della inesistente società, si siano risolte incircostanze che hanno avvalorato agli occhi della vittima la legittimità della ingentesomma pretesa, così inducendola in errore, con conseguente suo danno e vantaggiodel ricorrente.Né potrebbe assumere un qualche rilievo dirimente in senso contrario il fattoevidenziato in ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse già in precedenza recato dalla parteoffesa per la verifica degli estintori, dal momento che l’utilizzo nel caso di specie deisuindicati stratagemmi, in particolare la spendita della qualifica di dipendente dellaAMG, ossia di una ditta specializzata del settore, connota la vicenda in esame di quelcarattere truffaldino che evidentemente nelle precedenti occasioni, delle quali siignorano peraltro le specifiche caratteristiche, non venne in luce.Sicché non può ritenersi in alcun modo una circostanza neutra, quelladell’utilizzo della qualifica di manutentore specializzato operante per una determinataditta, che ebbe, unitamente al rilascio di una fattura falsa con nome e partita IVAdella inesistente ditta, sicura incidenza quanto meno sulla entità della somma pretesae sborsata dal parroco.

E ciò è sufficiente per ritenersi integrato il reato di truffa.3.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4/3/2026.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaLuca PistorelliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4/3/2026.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaLuca Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravato, e di truffa, harideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto ladecisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.624-bis c.p. nonché la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.Difetta nel caso di specie il nesso finalistico tra l’introduzione nell’abitazione ed ilsusseguente furto, necessario per dirsi integrato il reato de quo.Invero, la Corte di Cassazione, a più riprese, ha insegnato che la fattispecie dicui all’art. 624-bis c.p. è integrata solo qualora tra l’introduzione nell’abitazione el’impossessamento della cosa mobile vi sia un preciso e predeterminato nessofinalistico e non meramente occasionale o cagionato dallo sfruttamento diun’occasione propizia.Non è integrato il delitto di furto in abitazione qualora il soggetto agente si siainvece introdotto nell’abitazione del soggetto passivo con il suo consenso.I Giudici del merito, invece, non motivando adeguatamente l’effettiva sussistenzadi un nesso finalistico tra l’introduzione in canonica e il furto degli assegni, sonoincorsi nel relativo vizio motivazionale e conseguente violazione di legge.La Corte di appello, invero, desume la sussistenza della “genetica intenzione delMinandri di rubare gli assegni” (e introducendosi appositamente nella canonica di DonRanotto per commettere il furto) sulla base di alcune intercettazioni captate in giornisuccessivi alla data del furto in cui gli imputati disquisivano con un terzo soggettocirca la falsificazione delle firme del Parroco.Come già precisato in ricorso, le predette intercettazioni evidenziano al limite unacondotta post delictum (ossia il furto semplice) finalizzata a conseguire l’effettivoprofitto del reato, altrimenti non si sarebbe trattato che dell’innocuo furto di “pezzi dicarta”.Si legge poi nella motivazione d’appello, che i due soggetti avrebbero fattoallontanare il parroco a turno con la scusa di bere un bicchiere d’acqua; orbene, talecircostanza, secondo la Corte territoriale, proverebbe al di là di ogni ragionevoledubbio la sussistenza di un pregresso accordo tra i due circa il furto degli assegni.Tale argomentazione è, all’evidenza una mera affermazione apodittica di stile,di una mera deduzione della Corte, non corroborata né da effettivi elementi probatoria sostegno né da una concreta motivazione che argomenti la conclusione dellasussistenza del nesso finalistico, ben potendo l’intenzione di rubare gli assegni esserescaturita dalla circostanza della loro visione una volta introdottisi all’internodell’abitazione.Infine, appare necessario un breve cenno circa l’introduzione nella canonicamediante l’inganno.E se è vero che qualora il consenso circa l’introduzione nell’abitazione vengacarpito con l’inganno è da ritenere integrata la fattispecie di cui al 624-bis c.p., lagiurisprudenza parla di consenso viziato dall’inganno circa l’introduzionenell’abitazione e non parla di generico inganno o fine truffaldino.La giurisprudenza è chiara nel sottolineare che l’inganno deve viziare il consensodella persona offesa circa l’ingresso nell’abitazione, che deve essere finalisticamentestrumentale a commettere il furto.Nel caso di specie, in primo luogo, non è assolutamente possibile affermare cheil consenso del parroco sia stato viziato circa l’ingresso dell’imputato nella canonica:[OSCURATO:PERSONA], ci dicono le sentenze di merito, era soggetto noto a [OSCURATO:PERSONA] ed erastato invitato ad entrare per prelevare gli estintori da manutenere.A nulla rileva l’effettiva sussistenza della truffa (oggetto di specifico e successivomotivo di gravame).[OSCURATO:PERSONA] si è introdotto nella canonica con l’intento di prelevare gli estintori(circostanza corrispondente al vero anche a mente delle sentenze) per eseguirne lamanutenzione: il consenso del parroco circa l’ingresso dell’imputato non è quindiviziato da alcunché.Appare lampante, perciò, che il furto degli assegni è stato dettato dalla meraoccasionalità e che non si possa ritenere sussistente alcun nesso finalistico conl’introduzione di Miandri nella canonica.Le sentenze di merito, sul punto, sono totalmente carenti dal punto di vistadella motivazione, limitandosi semplicemente a ritenere gli artifici e raggiri relativiall’asserita truffa elementi sufficienti a ritenere viziato il consenso di [OSCURATO:PERSONA] l’ingresso in canonica dell’imputato.Gli artifici e i raggiri della asserita truffa (oggetto, peraltro, di specifico edifferente capo di imputazione nonché di specifica e separata condanna), non hannoinfatti riguardato in alcun modo le modalità di ingresso nell’abitazione del parroco; ilMinandri (peraltro, lo si ribadisce, soggetto già conosciuto da [OSCURATO:PERSONA]) non hamai celato o travisato in alcun modo la propria qualifica soggettiva o la ragione percui si è recato presso lo stesso.Sono, peraltro, i medesimi Giudici del merito che escludono di fatto il nessofinalisticamente strumentale alla commissione del furto, laddove sostengono chel’imputato si è introdotto nel domicilio della parte offesa al fine di commettere la truffaoggetto anch’essa di condanna e non certo per commettere il furto, avvenuto inveceper mera occasionalità.1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 640 c.p. in relazione all’art. 606 c. 1 lettera b) c.p.p.; nonché lamanifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 606lettera e) c.p.p.La Corte di Appello ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] era solito recarsi due volte l’annoda [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione degli estintori, cosa che in passato eraeffettivamente accaduta più volte.Questa volta, tuttavia, il prezzo della prestazione era più elevato rispetto al solito.Nessun artificio o raggiro è stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], che hasemplicemente offerto una prestazione ad un costo non di mercato, che tuttavia èstata accettata dal parroco senza trattative od obbiezioni: il tutto, perciò, deve esserericondotta ad una mera eventuale questione civilistica.Del tutto ininfluente, invero, appare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si siapresentato a [OSCURATO:PERSONA] come dipendente della AMG di Ivrea, essendo specificatoanche nella sentenza d’appello che il [OSCURATO:PERSONA] era solito recarsi dalla parte offesa duevolte all’anno per tale incombente, con la conseguenza che tale qualifica (dipendentedella AMG) è una circostanza del tutto neutra, non certamente utile o utilizzatadall’odierno imputato per indurre in errore [OSCURATO:PERSONA] circa la professione delMinandri.Come del tutto ininfluente è che successivamente sia stata emessa una falsafattura con nome e partita IVA della inesistente società.La persona offesa, solo in seguito, ha effettuato degli approfondimenti circal’effettivo valore di mercato della prestazione che aveva pagato (cosa che a benvedere poteva benissimo fare prima di acconsentire, far prelevare e manutenere gliestintori e pagare).Nessun artificio o raggiro è stato quindi posto in essere per viziare il consensodi [OSCURATO:PERSONA] alla stipula del contratto con l’odierno imputato.Quanto, poi, all’effettiva esecuzione della prestazione (la manutenzione degliestintori) tanto la sentenza di primo grado che di secondo grado non motivano, senon con mere affermazioni di stile manifestamente illogiche: si deve, dunque,presumere, in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario, che la stessaprestazione d’opera sia stata effettivamente eseguita dal [OSCURATO:PERSONA], come tutte levolte precedenti.Ne deriva, che in presenza dell’effettiva prestazione di cui ha beneficiato lapersona offesa, è palese l’assenza, da un lato, dell’ingiusto profitto a favore delMinandri e, dall’altro, del danno a carico di [OSCURATO:PERSONA], entrambi elementi costitutividel reato di truffa.Le sentenze di merito, invero, pur apoditticamente affermando che “è logicodesumere che nessuna prestazione vi è mai stata” (cfr. sentenza di primo gradopagina 11), non hanno in alcun modo affrontato e verificato l’effettiva esecuzionedella manutenzione degli estintori da parte dell’odierno imputato, né fornito alcunaprova, circa la sua insussistenza.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni e dell’art. 127 c.p.p. – in assenza di richiesta di trattazione orale, senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti diinammissibilità.1.1. Il primo motivo reitera argomenti che sono stati già adeguatamenteaffrontati e superati non solo dalla Corte di merito ma anche dal giudice di primogrado. Esso, peraltro, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazionein fatto e probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità.Esso, nella parte in cui assume che sia stata valutata erroneamente lacomponente del consenso del parroco all’ingresso nella sua abitazione, omette diconsiderare che l’introduzione nell’ufficio annesso alla casa del parroco, in cui fu poiperpetrato il furto, fu comunque realizzata a seguito dell’inganno iniziale posto inessere da Minardi e dal suo complice Lago. La incontroversa sussistenza di taleinganno, consistito nel presentarsi al parroco come operatori del servizio antincendioper conto di una ditta specializzata inesistente (la AMG), non può certo essereinvocato - come efficacemente indicato dal P.G. nella requisitoria scritta - persostenere che l’ingresso non fu abusivo per il solo fatto che l’artificio era al piùpreordinato alla perpetrazione della truffa, ma consapevolmente assentito. Di tantoha adeguatamente dato conto la sentenza impugnata che ha evidenziato comeMinardi, unitamente al suo complice Lago, nel presentarsi al parroco finsero di esseredipendenti della ditta AMG ed in virtù di tale circostanza si introdussero nella canonicae presero in carico gli estintori per procedere a quella che fu, nei fatti,  un’apparentemanutenzione (esauritasi nel portare gli estintori presso la propria autovetturasituata nei pressi, per poi restituirli dopo pochi minuti al parroco).Nella sentenza di primo grado si era per altro verso già evidenziato come il fattoche uno dei due uomini fosse stato riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto chenegli anni precedenti si era presentato per effettuare un analogo controllo antincendionon potesse indurre a ritenere che la prestazione era stata effettivamente eseguitanel caso di specie, non potendosi neppure escludere che anche i precedenti accessiall'abitazione fossero stati ideati e realizzati per truffare l'anziano parroco visto checome lamentato dalla persona offesa tali addetti andavano da lui evidenziandocontinui problemi ed aggiungendo sempre nuovi estintori, il che a lui era apparso giàall’epoca eccessivo. Circostanza quest’ultima che consente di ritenere definitivamenteacclarato che il parroco, già in dubbio sull’affidabilità dei due uomini, si fosse in realtàdeciso a farli entrare proprio perché si erano presentati nella veste di addetti allamanutenzione degli estintori facendo il nome di una ditta specializzata.In buona sostanza il Tribunale riteneva di poter concludere che non solo erastato preteso e versato un prezzo del tutto sproporzionato e fuori mercato ma che laprestazione in realtà, nel caso di specie, non era stata nemmeno eseguita.Quanto, poi, al nesso finalistico tra l’introduzione nella canonica ed il furto degliassegni ivi rinvenuti, esso non appare seriamente contestabile alla luce della puntualericostruzione svolta dai giudici di merito secondo cui la perpetrazione del furto non fudettata dall’occasione venutasi per caso a creare una volta che i due complici siintrodussero nella parrocchia. Le conformi pronunce di primo e secondo grado hannogià messo in evidenza, con argomentazione adeguata e non affatto illogica, comel’intesa con cui i due complici agirono fosse piuttosto sintomatica del fatto che il loropiano contemplasse anche la possibilità di impossessarsi di denaro o beni equipollenti,che, d’altronde, il tipo di truffa avuta in mente, implicante una controprestazioneeconomica, ben avrebbe potuto far emergere.Sicché il motivo che assume che il consenso all’ingresso non sarebbe statoviziato e che in ogni caso l’artificio adoperato non sarebbe stato direttamentefunzionale al furto è in definitiva, nel suo complesso, infondato.2.Il secondo motivo, sulla truffa, omette di confrontarsi adeguatamente con lamotivazione dei giudici di merito che hanno messo in rilievo che proprio l’essersifalsamente presentato, il ricorrente unitamente al suo complice, come dipendente diuna ditta del servizio antincendio, l’avere verosimilmente anche simulato laesecuzione della prestazione avente ad oggetto la revisione degli estintori, emettendouna falsa fattura con nome e partita IVA della inesistente società, si siano risolte incircostanze che hanno avvalorato agli occhi della vittima la legittimità della ingentesomma pretesa, così inducendola in errore, con conseguente suo danno e vantaggiodel ricorrente.Né potrebbe assumere un qualche rilievo dirimente in senso contrario il fattoevidenziato in ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse già in precedenza recato dalla parteoffesa per la verifica degli estintori, dal momento che l’utilizzo nel caso di specie deisuindicati stratagemmi, in particolare la spendita della qualifica di dipendente dellaAMG, ossia di una ditta specializzata del settore, connota la vicenda in esame di quelcarattere truffaldino che evidentemente nelle precedenti occasioni, delle quali siignorano peraltro le specifiche caratteristiche, non venne in luce.Sicché non può ritenersi in alcun modo una circostanza neutra, quelladell’utilizzo della qualifica di manutentore specializzato operante per una determinataditta, che ebbe, unitamente al rilascio di una fattura falsa con nome e partita IVAdella inesistente ditta, sicura incidenza quanto meno sulla entità della somma pretesae sborsata dal parroco. E ciò è sufficiente per ritenersi integrato il reato di truffa.3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11582/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA PISTORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 462/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 43658/2025RICCARDO NERUCCICARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravato, e di truffa, harideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto ladecisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.624-bis c.p. nonché la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.Difetta nel caso di specie il nesso finalistico tra l’introduzione nell’abitazione ed ilsusseguente furto, necessario per dirsi integrato il reato de quo.Invero, la Corte di Cassazione, a più riprese, ha insegnato che la fattispecie dicui all’art. 624-bis c.p. è integrata solo qualora tra l’introduzione nell’abitazione el’impossessamento della cosa mobile vi sia un preciso e predeterminato nessofinalistico e non meramente occasionale o cagionato dallo sfruttamento diun’occasione propizia.Non è integrato il delitto di furto in abitazione qualora il soggetto agente si siainvece introdotto nell’abitazione del soggetto passivo con il suo consenso.I Giudici del merito, invece, non motivando adeguatamente l’effettiva sussistenzadi un nesso finalistico tra l’introduzione in canonica e il furto degli assegni, sonoincorsi nel relativo vizio motivazionale e conseguente violazione di legge.La Corte di appello, invero, desume la sussistenza della “genetica intenzione delMinandri di rubare gli assegni” (e introducendosi appositamente nella canonica di DonRanotto per commettere il furto) sulla base di alcune intercettazioni captate in giornisuccessivi alla data del furto in cui gli imputati disquisivano con un terzo soggettocirca la falsificazione delle firme del Parroco.Come già precisato in ricorso, le predette intercettazioni evidenziano al limite unacondotta post delictum (ossia il furto semplice) finalizzata a conseguire l’effettivoprofitto del reato, altrimenti non si sarebbe trattato che dell’innocuo furto di “pezzi dicarta”.Si legge poi nella motivazione d’appello, che i due soggetti avrebbero fattoallontanare il parroco a turno con la scusa di bere un bicchiere d’acqua; orbene, talecircostanza, secondo la Corte territoriale, proverebbe al di là di ogni ragionevoledubbio la sussistenza di un pregresso accordo tra i due circa il furto degli assegni.Tale argomentazione è, all’evidenza una mera affermazione apodittica di stile,di una mera deduzione della Corte, non corroborata né da effettivi elementi probatoria sostegno né da una concreta motivazione che argomenti la conclusione dellasussistenza del nesso finalistico, ben potendo l’intenzione di rubare gli assegni esserescaturita dalla circostanza della loro visione una volta introdottisi all’internodell’abitazione.Infine, appare necessario un breve cenno circa l’introduzione nella canonicamediante l’inganno.E se è vero che qualora il consenso circa l’introduzione nell’abitazione vengacarpito con l’inganno è da ritenere integrata la fattispecie di cui al 624-bis c.p., lagiurisprudenza parla di consenso viziato dall’inganno circa l’introduzionenell’abitazione e non parla di generico inganno o fine truffaldino.La giurisprudenza è chiara nel sottolineare che l’inganno deve viziare il consensodella persona offesa circa l’ingresso nell’abitazione, che deve essere finalisticamentestrumentale a commettere il furto.Nel caso di specie, in primo luogo, non è assolutamente possibile affermare cheil consenso del parroco sia stato viziato circa l’ingresso dell’imputato nella canonica:[OSCURATO:PERSONA], ci dicono le sentenze di merito, era soggetto noto a [OSCURATO:PERSONA] ed erastato invitato ad entrare per prelevare gli estintori da manutenere.A nulla rileva l’effettiva sussistenza della truffa (oggetto di specifico e successivomotivo di gravame).[OSCURATO:PERSONA] si è introdotto nella canonica con l’intento di prelevare gli estintori(circostanza corrispondente al vero anche a mente delle sentenze) per eseguirne lamanutenzione: il consenso del parroco circa l’ingresso dell’imputato non è quindiviziato da alcunché.Appare lampante, perciò, che il furto degli assegni è stato dettato dalla meraoccasionalità e che non si possa ritenere sussistente alcun nesso finalistico conl’introduzione di Miandri nella canonica.Le sentenze di merito, sul punto, sono totalmente carenti dal punto di vistadella motivazione, limitandosi semplicemente a ritenere gli artifici e raggiri relativiall’asserita truffa elementi sufficienti a ritenere viziato il consenso di [OSCURATO:PERSONA] l’ingresso in canonica dell’imputato.Gli artifici e i raggiri della asserita truffa (oggetto, peraltro, di specifico edifferente capo di imputazione nonché di specifica e separata condanna), non hannoinfatti riguardato in alcun modo le modalità di ingresso nell’abitazione del parroco; ilMinandri (peraltro, lo si ribadisce, soggetto già conosciuto da [OSCURATO:PERSONA]) non hamai celato o travisato in alcun modo la propria qualifica soggettiva o la ragione percui si è recato presso lo stesso.Sono, peraltro, i medesimi Giudici del merito che escludono di fatto il nessofinalisticamente strumentale alla commissione del furto, laddove sostengono chel’imputato si è introdotto nel domicilio della parte offesa al fine di commettere la truffaoggetto anch’essa di condanna e non certo per commettere il furto, avvenuto inveceper mera occasionalità.1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 640 c.p. in relazione all’art. 606 c. 1 lettera b) c.p.p.; nonché lamanifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 606lettera e) c.p.p.La Corte di Appello ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] era solito recarsi due volte l’annoda [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione degli estintori, cosa che in passato eraeffettivamente accaduta più volte.Questa volta, tuttavia, il prezzo della prestazione era più elevato rispetto al solito.Nessun artificio o raggiro è stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], che hasemplicemente offerto una prestazione ad un costo non di mercato, che tuttavia èstata accettata dal parroco senza trattative od obbiezioni: il tutto, perciò, deve esserericondotta ad una mera eventuale questione civilistica.Del tutto ininfluente, invero, appare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si siapresentato a [OSCURATO:PERSONA] come dipendente della AMG di Ivrea, essendo specificatoanche nella sentenza d’appello che il [OSCURATO:PERSONA] era solito recarsi dalla parte offesa duevolte all’anno per tale incombente, con la conseguenza che tale qualifica (dipendentedella AMG) è una circostanza del tutto neutra, non certamente utile o utilizzatadall’odierno imputato per indurre in errore [OSCURATO:PERSONA] circa la professione delMinandri.Come del tutto ininfluente è che successivamente sia stata emessa una falsafattura con nome e partita IVA della inesistente società.La persona offesa, solo in seguito, ha effettuato degli approfondimenti circal’effettivo valore di mercato della prestazione che aveva pagato (cosa che a benvedere poteva benissimo fare prima di acconsentire, far prelevare e manutenere gliestintori e pagare).Nessun artificio o raggiro è stato quindi posto in essere per viziare il consensodi [OSCURATO:PERSONA] alla stipula del contratto con l’odierno imputato.Quanto, poi, all’effettiva esecuzione della prestazione (la manutenzione degliestintori) tanto la sentenza di primo grado che di secondo grado non motivano, senon con mere affermazioni di stile manifestamente illogiche: si deve, dunque,presumere, in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario, che la stessaprestazione d’opera sia stata effettivamente eseguita dal [OSCURATO:PERSONA], come tutte levolte precedenti.Ne deriva, che in presenza dell’effettiva prestazione di cui ha beneficiato lapersona offesa, è palese l’assenza, da un lato, dell’ingiusto profitto a favore delMinandri e, dall’altro, del danno a carico di [OSCURATO:PERSONA], entrambi elementi costitutividel reato di truffa.Le sentenze di merito, invero, pur apoditticamente affermando che “è logicodesumere che nessuna prestazione vi è mai stata” (cfr. sentenza di primo gradopagina 11), non hanno in alcun modo affrontato e verificato l’effettiva esecuzionedella manutenzione degli estintori da parte dell’odierno imputato, né fornito alcunaprova, circa la sua insussistenza.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni e dell’art. 127 c.p.p. – in assenza di richiesta di trattazione orale, senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti diinammissibilità.1.1. Il primo motivo reitera argomenti che sono stati già adeguatamenteaffrontati e superati non solo dalla Corte di merito ma anche dal giudice di primogrado. Esso, peraltro, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazionein fatto e probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità.Esso, nella parte in cui assume che sia stata valutata erroneamente lacomponente del consenso del parroco all’ingresso nella sua abitazione, omette diconsiderare che l’introduzione nell’ufficio annesso alla casa del parroco, in cui fu poiperpetrato il furto, fu comunque realizzata a seguito dell’inganno iniziale posto inessere da Minardi e dal suo complice Lago. La incontroversa sussistenza di taleinganno, consistito nel presentarsi al parroco come operatori del servizio antincendioper conto di una ditta specializzata inesistente (la AMG), non può certo essereinvocato - come efficacemente indicato dal P.G. nella requisitoria scritta - persostenere che l’ingresso non fu abusivo per il solo fatto che l’artificio era al piùpreordinato alla perpetrazione della truffa, ma consapevolmente assentito. Di tantoha adeguatamente dato conto la sentenza impugnata che ha evidenziato comeMinardi, unitamente al suo complice Lago, nel presentarsi al parroco finsero di esseredipendenti della ditta AMG ed in virtù di tale circostanza si introdussero nella canonicae presero in carico gli estintori per procedere a quella che fu, nei fatti,  un’apparentemanutenzione (esauritasi nel portare gli estintori presso la propria autovetturasituata nei pressi, per poi restituirli dopo pochi minuti al parroco).Nella sentenza di primo grado si era per altro verso già evidenziato come il fattoche uno dei due uomini fosse stato riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto chenegli anni precedenti si era presentato per effettuare un analogo controllo antincendionon potesse indurre a ritenere che la prestazione era stata effettivamente eseguitanel caso di specie, non potendosi neppure escludere che anche i precedenti accessiall'abitazione fossero stati ideati e realizzati per truffare l'anziano parroco visto checome lamentato dalla persona offesa tali addetti andavano da lui evidenziandocontinui problemi ed aggiungendo sempre nuovi estintori, il che a lui era apparso giàall’epoca eccessivo. Circostanza quest’ultima che consente di ritenere definitivamenteacclarato che il parroco, già in dubbio sull’affidabilità dei due uomini, si fosse in realtàdeciso a farli entrare proprio perché si erano presentati nella veste di addetti allamanutenzione degli estintori facendo il nome di una ditta specializzata.In buona sostanza il Tribunale riteneva di poter concludere che non solo erastato preteso e versato un prezzo del tutto sproporzionato e fuori mercato ma che laprestazione in realtà, nel caso di specie, non era stata nemmeno eseguita.Quanto, poi, al nesso finalistico tra l’introduzione nella canonica ed il furto degliassegni ivi rinvenuti, esso non appare seriamente contestabile alla luce della puntualericostruzione svolta dai giudici di merito secondo cui la perpetrazione del furto non fudettata dall’occasione venutasi per caso a creare una volta che i due complici siintrodussero nella parrocchia. Le conformi pronunce di primo e secondo grado hannogià messo in evidenza, con argomentazione adeguata e non affatto illogica, comel’intesa con cui i due complici agirono fosse piuttosto sintomatica del fatto che il loropiano contemplasse anche la possibilità di impossessarsi di denaro o beni equipollenti,che, d’altronde, il tipo di truffa avuta in mente, implicante una controprestazioneeconomica, ben avrebbe potuto far emergere.Sicché il motivo che assume che il consenso all’ingresso non sarebbe statoviziato e che in ogni caso l’artificio adoperato non sarebbe stato direttamentefunzionale al furto è in definitiva, nel suo complesso, infondato.2.Il secondo motivo, sulla truffa, omette di confrontarsi adeguatamente con lamotivazione dei giudici di merito che hanno messo in rilievo che proprio l’essersifalsamente presentato, il ricorrente unitamente al suo complice, come dipendente diuna ditta del servizio antincendio, l’avere verosimilmente anche simulato laesecuzione della prestazione avente ad oggetto la revisione degli estintori, emettendouna falsa fattura con nome e partita IVA della inesistente società, si siano risolte incircostanze che hanno avvalorato agli occhi della vittima la legittimità della ingentesomma pretesa, così inducendola in errore, con conseguente suo danno e vantaggiodel ricorrente.Né potrebbe assumere un qualche rilievo dirimente in senso contrario il fattoevidenziato in ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse già in precedenza recato dalla parteoffesa per la verifica degli estintori, dal momento che l’utilizzo nel caso di specie deisuindicati stratagemmi, in particolare la spendita della qualifica di dipendente dellaAMG, ossia di una ditta specializzata del settore, connota la vicenda in esame di quelcarattere truffaldino che evidentemente nelle precedenti occasioni, delle quali siignorano peraltro le specifiche caratteristiche, non venne in luce.Sicché non può ritenersi in alcun modo una circostanza neutra, quelladell’utilizzo della qualifica di manutentore specializzato operante per una determinataditta, che ebbe, unitamente al rilascio di una fattura falsa con nome e partita IVAdella inesistente ditta, sicura incidenza quanto meno sulla entità della somma pretesae sborsata dal parroco. E ciò è sufficiente per ritenersi integrato il reato di truffa.3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4/3/2026.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaLuca PistorelliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4/3/2026.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaLuca Pistorelli
Sentenza Cassazione n. 11582/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris