CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46284/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato al sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, perciò, lo aveva condannato alla pena finale di anni e mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa così ridotta per la scelta del rito abbreviato disponendo la confisca e la vendita delle attrezzature ancora in sequestro; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen.: rileva la violazione di legge cui sono incorsi i giudici di merito nel ritenere la consapevolezza, in capo al ricorrente, della origine delittuosa del materiale ricevuto nonché la finalità di profitto da lui perseguita; sottolinea, in particolare, che la Corte di Appello ha valorizzato la circostanza secondo cui il ricorrente non avrebbe dato contezza della provenienza dei beni di cui era stato trovato in possesso, elemento questo da cui può provenire un sospetto ma non già la prova del reato; 2.2 erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62bis cod. pen.: rileva come non sia comprensibile la ragione per la quale la Corte territoriale ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche dal momento che il ricorrente ha posto immediatamente in atto una condotta di fattiva e pacifica collaborazione anche per il rito prescelto collaborazione anche per il rito prescelto che, unitamente alla considerazione degli elementi soggettivi ed oggettivi, avrebbe invece portato ad una decisione diversa. 3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). 3.1 La Corte di Appello ha in primo luogo puntualizzato che alla persona del ricorrente gli investigatori erano pervenuti indagando su numerosi furti di attrezzi per l'edilizia denunziati da artigiani, imprenditori commerciali e dalla [OSCURATO:SOCIETA]; in particolare, il ricorrente era stato trovato in possesso di numerosi attrezzi per l'edilizia acquisiti, secondo quanto da lui stesso dichiarato, "in parcheggi, in orari serali" senza essere stato tuttavia in grado di fornire i nomi di colui o di coloro che glieli avevano ceduti e che„ peraltro, sempre secondo le sue dichiarazioni, non erano soliti corredare la vendita con la correlativa documentazione. Vagliando il motivo di gravame articolato dalla difesa dell'odierno ricorrente la Corte territoriale ha sottolineato che i beni rinvenuti nella sua disponibilità sono caratterizzati da un peculiare regime di immatricolazione e di immissione sul mercato tale da consentirne il tracciamento e risalire al proprietario, circostanze queste che l'[OSCURATO:PERSONA] ben conosceva stante la affermata esperienza maturata nel settore. La Corte di Appello, perciò, sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, ha correttamente applicato nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o - come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). Risponde perciò del delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.). 3.2 Altrettanto correttamente la Corte di Appello ha escluso che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche potesse essere fondato sulla scelta del'imputato per il rito abbreviato atteso che quest'ultima implica già, "ex lege", l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena dovendosi escludere che la scelta processuale così operata possa comportare due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr., Cass. Pen., 2, 25.3.2014 n. 24.312, Diana). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favo