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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 44464/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av)astr-gile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 114/2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 624, 625 n.2 cod. pen. è inammissibile.

Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ré\est re [OSCURATO:PERSONA] c d oroso [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] - 1/D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av)astr-gile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 114/2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 624, 625 n.2 cod. pen. è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ré\est re [OSCURATO:PERSONA] c d oroso [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] - 1/D