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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 42341/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 dicembre 1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 maggio 1967 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA]„ che ha concluso chiedendo il rigetto che venga dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale, con restituzione degli atti al Tribunale di Modena; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ovvero, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ovvero, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] !FATTO

1. Il Tribunale di Modena, con ordinanza pronunciata nel' corso dell'udienza del 13 giugno 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] rimettente - premesso che il Giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere in ordine ai delitti di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, in data anteriore alla vigenza della fattispecie incriminatrice, rigettando poi l'eccezione di incompetenza per gli ulteriori episodi di autoriciclaggio contestati - dubita, innanzi tutto, della sussistenza in capo al giudicante, in sede di udienza preliminare, del potere di verificare il corretto radicamento della competenza pregiudizialmente rispetto al merito della regiudicanda, sulla sola base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero.

Posto dunque che il primo e più grave dei fatti di autoriciclaggio originariamente contestati dal Pubblico ministero, sarebbe stato commesso in Riccione, il Tribunale di Modena assume quindi la competenza per connessione del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale [..., applicando] i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod. proc. pen.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. [...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 2 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza».

«La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il Igiudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente» (conformi anche Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, n.m.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, n.m.).

2. Appare dunque evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale (unica questione suscettibile di rituale devoluzione in questa sede incidentale), non risulta allo stato neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto.

Nell'architettura delineata dall'art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest'ultimo gli avesse già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto).

Solo il giudice, che si ritiene competente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare il conflitto) e non ritenga infondate le eccezioni difensive, può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale.

Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato e dispersivo.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di Modena ha direttamente, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte, ritenendosi in astratto incompetente, laddove eventualmente avrebbe dovuto, alla stregua delle riflessioni che precedono, procedere attraverso sentenza di incompetenza.

4. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Modena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale, con restituzione degli atti al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 dicembre 1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 maggio 1967 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA]„ che ha concluso chiedendo il rigetto che venga dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale, con restituzione degli atti al Tribunale di Modena; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ovvero, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ovvero, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] !FATTO 1. Il Tribunale di Modena, con ordinanza pronunciata nel' corso dell'udienza del 13 giugno 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] rimettente - premesso che il Giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere in ordine ai delitti di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, in data anteriore alla vigenza della fattispecie incriminatrice, rigettando poi l'eccezione di incompetenza per gli ulteriori episodi di autoriciclaggio contestati - dubita, innanzi tutto, della sussistenza in capo al giudicante, in sede di udienza preliminare, del potere di verificare il corretto radicamento della competenza pregiudizialmente rispetto al merito della regiudicanda, sulla sola base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero. Posto dunque che il primo e più grave dei fatti di autoriciclaggio originariamente contestati dal Pubblico ministero, sarebbe stato commesso in Riccione, il Tribunale di Modena assume quindi la competenza per connessione del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale [..., applicando] i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod. proc. pen.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. [...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 2 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza». «La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il Igiudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente» (conformi anche Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, n.m.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, n.m.). 2. Appare dunque evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale (unica questione suscettibile di rituale devoluzione in questa sede incidentale), non risulta allo stato neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto. Nell'architettura delineata dall'art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest'ultimo gli avesse già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto). Solo il giudice, che si ritiene competente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare il conflitto) e non ritenga infondate le eccezioni difensive, può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale. Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato e dispersivo. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Modena ha direttamente, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte, ritenendosi in astratto incompetente, laddove eventualmente avrebbe dovuto, alla stregua delle riflessioni che precedono, procedere attraverso sentenza di incompetenza. 4. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Modena. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale, con restituzione degli atti al Tribunale
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