CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38066/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.b), 2bis e 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. I due motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione logica e inerenti alla dedotta carenza di prova in riferimento alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, sono inammissibili per palese infondatezza e in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente (nei cui confronti è stata accertata la sussistenza di un tasso alcolemico superiore alla soglia massima prevista dalla norma incriminatrice) fosse effettivamente alla guida del veicolo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, rilevato come l'imputato medesimo si trovasse accanto alla vettura alla cui guida era stato causato un incidente, come lo stesso fosse comproprietario del mezzo e come fossero del tutto assenti elementi idonei a comprovare, anche sotto il profilo del ragionevole dubbio, qualsiasi ipotesi ricostruttiva alternativa. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il C