CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO uu. sul ricorso 19845-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 5, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA]' SPA in Liquidazione), C.E. 12153271007, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 2023 rappresentate pro tempore [OSCURATO:PERSONA], 24 elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA S. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3173/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2021; R.G.N. 19845/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 5, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto è stato depositato unitamente all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. , Così deciso