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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02375/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Caserta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia in data 8/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Cremona che, in data 15/12/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita apravata e, in accoglimento dell'appello del P.g., determinava la pena nella misura di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. Le censure in punto di responsabilità formulate con l'unico motivo proposto hanno carattere di merito, non si confrontano con la motivazione reiettiva della Corte territoriale e mirano ad una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, compiutamente scrutinate e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata ( pagg. 5/6) sulla scorta di una trama giustificativa priva di frizioni logiche.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Caserta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia in data 8/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Cremona che, in data 15/12/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita apravata e, in accoglimento dell'appello del P.g., determinava la pena nella misura di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Le censure in punto di responsabilità formulate con l'unico motivo proposto hanno carattere di merito, non si confrontano con la motivazione reiettiva della Corte territoriale e mirano ad una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, compiutamente scrutinate e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata ( pagg. 5/6) sulla scorta di una trama giustificativa priva di frizioni logiche. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02375/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris