CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia, lesioni e violenza privata ; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ed è comunque reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Cosicché, omettendo di confrontarsi con le analitiche argomentazioni offerte dalla corte territoriale (si veda pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), devono ritenersi aspecifiche; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Con ig re ten e [OSCURATO:PERSONA]