CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/09/2016 del TRIBUNALE di PRATOdettraWrgraffe-Pe udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28321/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., deducendosi l'omessa verifica delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] anzo DEP.3S7AT-0 IN cAr, te, (3.CC;1', [OSCURATO:PERSONA]