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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 19011/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

RG.8956/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Ancona e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti-ricorrenti incidentali - avverso la Sentenza n° 163/2023 della Corte d’Appello di Ancona del 19.01.2023; letta la rinuncia del ricorrente al ricorso principale e l’accettazione dei controricorrenti-ricorrenti incidentali; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dei controricorrenti-ricorrenti incidentali; Numero registro generale 8956/2023 Numero sezionale 505/2025 Numero di raccolta generale 19011/2025 Data pubblicazione 11/07/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.

Roma, 10.07.2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8956/2023 Numero sezionale 505/2025 Numero di raccolta generale 19011/2025 Data pubblicazione 11/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG.8956/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Ancona e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti-ricorrenti incidentali - avverso la Sentenza n° 163/2023 della Corte d’Appello di Ancona del 19.01.2023; letta la rinuncia del ricorrente al ricorso principale e l’accettazione dei controricorrenti-ricorrenti incidentali; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dei controricorrenti-ricorrenti incidentali; Numero registro generale 8956/2023 Numero sezionale 505/2025 Numero di raccolta generale 19011/2025 Data pubblicazione 11/07/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 10.07.2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8956/2023 Numero sezionale 505/2025 Numero di raccolta generale 19011/2025 Data pubblicazione 11/07/2025
Decreto Cassazione n. 19011/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris