CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 Marzo 1991 avverso l'ordinanza resa dall-ribunale di Napoli il 21 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli del 10 giugno 2022 con cui è stata respinta l'istanza difensiva volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella. Il 'Tribunale ha ritenuto che non sia sopravvenuto alcun elemento di novità tale da ritenere attenuate le esigenze cautelari. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di proporzionalità della misura custodiale e al giudizio di inadeguatezza della invocata misura degli arresti domiciliari formulata in forza di un presunto pericolo di fuga. Osserva il ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità la valutazione circa la persistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione della misura cautelare deve essere oggetto di verifica in ogni momento e non solo nella fase di applicazione. Nel caso in esame oltre al periodo di custodia presofferta pari a circa due anni, la difesa ha evidenziato la peculiarità del contributo concorsuale attribuibile all'imputato che non ha preso parte alla condotta violenta, tanto che ha riportato una sanzione pari al minimo edittale. Nell'evocare inoltre il procedimento pendente dinanzi ad altra Autorità giudiziaria i giudici trascurano di considerare che quella autorità ha riconosciuto la misura degli arresti domiciliari. Risulta inoltre inconducente il richiamo alla permanenza illegale dell'indagato sul territorio nazionale poiché la sua condizione di clandestinità non preclude la concessione di misure alternative alla detenzione. Il ricorso censura inoltre l'osservazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la omessa dimostrazione della idoneità del domicilio della sorella ad accogliere l'imputato e sul rilievo che la Corte di Cassazione ha precisato che il termine utilizzato dall'articolo i) 275 comma due bis cod. proc.pen. mancanza deve ritenersi fare riferimento alla inesistenza di un'abitazione o di un luogo e non ad una inidoneità soggettiva sicché l'asserita inidoneità è errata e comunque trova smentita nel positivo giudizio formulato dall'autorità giudiziaria di Ancona che ha riconosciuto all'imputato la misura degli arresti domiciliari. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto il Tribunale ha confermato il provvedimento della Corte di appello con cui è stata respinta l'istanza difensiva osservando che non risulta sopravvenuto alcun elemento di novità tale da indurre a ritenere attenuate le esigenze cautelari e ha sottolineato la pericolosità sociale del ricorrente desumibile ;oltre che dai precedenti penali /da un procedimento pendente a suo carico e dalla constatazione che questi/dopo avere scontato una pena definitiva ed essere stato espulso dal territorio/vi faceva rientro con un documento falso. Illribunale ha sottolineato che tali condotte rendono inadeguata la misura degli arresti domiciliari fondata sulla capacità di autocontrollo del soggetto cautelato. La valutazione circa la inidoneità soggettiva del domicilio della sorella costituisce una considerazione secondaria e superflua, che non inficia in alcun modo la correttezza e logicità del giudizio formulato dal tribunale . In conclusione deve convenirsi con il procuratore generale che/anche a voler censurare la valutazione in ordine alla inidoneità soggettiva del domicilio proposto dall'imputato, il ricorrente non si confronta con la prima parte della motivazione fondata sulla spiccata pericolosità sociale dell'imputato, che rende inadeguata la misura domiciliare, così incorrendo nel vizio di genericità. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrarxt [OSCURATO:PERSONA],N