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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27247/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] GloriaMuscarella ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che ha nno concluso insistendo nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di Napoli del 4 aprile 202 3 , che condannava [OSCURATO:PERSONA],in qualità di amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 12.12.2014, e dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA],in qualità di amministratrice della fallita sino al 29ottobre 2012, ed amministratrice di fatto dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla penaritenutadi giustizia , per i l reat o di bancarotta fraudolentapatrimoniale, per avere distr atto beni facenti parte del patrimonio sociale, ed in particolare i beni o il ricavato della loro vendita di cui ai debiti per fornituree, comunque, l’intero complesso aziendale della fallita in favore della società L’[OSCURATO:PERSONA] RISPARMIOs.r.l., e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto le scritture contabili obbligatorie della società.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat a propo ne ricorso , affidato a d un unico motivo, con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi motivazionali, in relazione ai reat i di bancarotta fraudolenta , distrattiva e documentale.

Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulle specifiche condotte distrattive,contestate nella imputazione, e sulla attribuibilità delle stesse all’imputata , anche in relazione a ll’avviamento commerciale dell’azienda fallita, richiamando ed allegando, ai fini della autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni del consulente tecnicodella difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla condotta distrattiva relativa a n.6 autoveicoli, riportati nel capo di imputazione, si deduce che tali mezzi venivano ceduti dall’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., e non dalla ricorrente, e che non venivano acquisiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l’imputata era legale rappresentante.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si deduce che non può essere addebitata alla ricorrente, che non aveva ruoli gestori, nell’ambito della società fallita, la condotta di sottrazione delle scritture contabili obbligatorie della società [OSCURATO:SOCIETA]. e si allega la relazione ex art.33 L.F.

Con riguardo alla condotta di distrazione dell’avviamento dell’azienda fallita, in favore della nuova società,[OSCURATO:SOCIETA]. , di cui l’imputata era amministratrice, si richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione all’insuscettibilità di costituire oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale, eccetto quando realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica.

Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato su quali contratti sarebbero stati oggetto di cessione(con clienti e/o con fornitori), sulle ragioni della distrazione dei contratti di fornitura, sulla natura simulata della cessione di un ramo d’azienda in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., desumibile solo dalsequestro della società [OSCURATO:SOCIETA]., dispostonel corso del giudizio fallimentare, e da lla transazione sottoscritta dalla ricorrente, e che non è stata acquisita la prova che i beni strumentali della società fallita non erano stati acquisiti dalla nuova società, [OSCURATO:SOCIETA]Si deduce che la tipologia di commerciodelle due società era differente, l’una,rivolta ai clienti commercianti e titolari di partita IVA, l’altra, ai dettaglianti; che i locali, dove le società esercitavano le attività, erano diversi, un capannone, l’una, un locale con affaccio sulla strada , l’altra ; che nessun rapporto giuridico suscettibile di valutazione economica intrattenuto con la precedente società è traslato in capo alla nuova.

Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe analizzato la specifica posizione della ricorrente in relazione alle singole condotte distrattive di beni e di scritture contabili della società fallitae che avrebbe fondato la responsabilità della Prisco sulla qualifica di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].

3. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La ricorrente si duole della mancanza di motivazione d ella sentenza impugnata in relazione alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], amministratrice de L’Isola del Risparmio, riguardo alle specifiche condotte distrattive di beni e di sottrazione dellescritture contabili della società fallita, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, contestate ai tre imputati, tutti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, la Corte territoriale,ha effettuato un unico ragionamen to , salvo alcune precisazioni in relazione alle singole posizioni, che però sono del tutto carenti sul ruolo della ricorrentein quanto basate solo sulla qualità di figlia dei coimputati. 2.1 Invero, se riguardo alla posizione di questi ultimi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come si è detto rispettivamente, madre e padre della ricorrente, la sentenza con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, individua, riguardo ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta contestate, condotte specifiche nei loro confronti , diversamente avviene c on riferimento alla posizione della ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA] ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l a Corte d’appello ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulla base dei ruoli da ciascuno ricoperti, sia nella fallita [OSCURATO:SOCIETA]che nella società [OSCURATO:SOCIETA]., Sacco, di amministratrice della società fallita sino al 29.12.2012, e comunque, di amministratrice di fatto di entrambe le società , Prisco, di amministratore di fatto di entrambe le società, nonché ha spiegato le moda lità della distrazione, consistita nel distacco dal patrimonio sociale della società [OSCURATO:SOCIETA].,in epoca prossima al fallimento, in favore della società di nuova costituzione [OSCURATO:SOCIETA].,dell’intero complesso aziendale, senza alcun corrispettivo,cui è stata attribuita una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, con conseguente consapevole danno alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio, nella prospettiva della procedura concorsuale.

Nella specie, la Corte di merito, ha ritenuto sussistere una cessione, di fatto, di azienda dalla società poi fallita alla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta una prosecuzione della prima , avente ad oggetto il trasferimento di tutt e le attività,compreso l’avviamento, della fallita, che veniva condannata all ’ i nattività , ed ha attribuito rilievo ad alcuni elementi emersi dalla istruttoria (identità dell’attività commerciale svolta dalle due società, coincidenza del punto vendita), in esito agli accertamenti della curatela ed a lle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., che hanno smentito le dichiarazioni del consulente della difesa, nonché a lla sottoposizione a sequestro giudiziario (6/07/2016) dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., edalla proposta transattiva, avanzata dopo pochi giorni dalla esecuzione del sequestro, da [OSCURATO:PERSONA], e dal versamento alla curatela della somma di euro 40.000 a mezzo assegni circolari.

2.2. Con riguardo alla condotta concorsuale della ricorrente, a fronte delle deduzioni difensive, circa la estraneitàdella stessa rispetto alla compagine sociale della società fallita, alla quale l’imputata era legata da un rapporto lavorativo di carattere subordinato, la Corte d’appello ha argomentato richiamando il ruolo di legale rappresentante dalla stessa rivestito nella società cessionaria, L’Isola del Risparmio, nonché di socia di maggioranza al 76% di tale società, ed il consenso dalla stessaprestato ai propri genitori di consumare la distrazione dell’attivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., anche in relazione all’avviamento della fallita, ritenendo sussistere la consapevolezza anche della Prisco della finalità distrattiva della operazione.

Sul punto, la motivazione non apparecongrua in quanto la Corte d’appello non ha argomentato sulle specifiche condotteconcorsualidistrattive imputabili alla ricorrente.Né argomentazioni posso trarsi dalla sentenza di primo grado, nella quale pure la motivazione sulla condotta concorsuale della ricorrente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, non è chiarita secondo i parametri del principio dell’oltre ragionevole dubbio.

2.3. Quanto alla distrazione de gli ulteriori beni della società fallita, n. 6 automezzi riportati nella imputazione, non consegnati alla curatela e non rinvenuti in sede di inventario, ceduti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a terzi, ma non risultati acquisiti dalla società L’Isola del Risparmio, la Corte di merito non si è confrontata con il motivo di appello, omettendo di motivare sulla condotta concorsuale distrattiva della imputata.

La ricorrente, legale rappresentante de [OSCURATO:SOCIETA]., e dipendente della società fallita, invero, potrebbe rispondere della condotta distrattiva concorsuale solo ove fosse provato o il suo coinvolgimento nella distrazione degli automezzi, con la ricezione nella società dalla stessa amministrata, o la qualità di amministratrice di fatto della fallita, su cui la motivazione omette di pronunciare. 2.4.Parimenti, riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, relativa alla omessa tenuta delle scritture contabili, la Corte di meritonon ha fornito adeguata motivazione,in quanto si è limita ta a richiamare la complessiva condotta degli imputati volta a sottrarre la documentazione contabile obbligatoria della società fallita, non consegnata alla curatela e non rinvenuta , senza specificamente esaminare la posizione della ricorrente ed il suo specifico ruolo nella condotta concorsuale.

Nella specie, analogamente a quanto sopra esposto , la Corte d’appello avrebbe dovuto chiarire il ruolo svolto dalla Prisco,con riferimento alla sottrazione delle scritture contabili obbligatorie della [OSCURATO:SOCIETA]., e non solo inserendo tale condotta nell’ambito della più ampia attività distrattivaconcorsuale. 3.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esamead altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che dovrà accertare, la compatibilità delle condotte contestate di distrazione e d i omessa consegna delle scritture contabili obbligatorie , rispettivamente con quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché l’elemento soggettivo, richiesto per ciascuna delle due fattispecie.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata,con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] GloriaMuscarella ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che ha nno concluso insistendo nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di Napoli del 4 aprile 202 3 , che condannava [OSCURATO:PERSONA],in qualità di amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 12.12.2014, e dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA],in qualità di amministratrice della fallita sino al 29ottobre 2012, ed amministratrice di fatto dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla penaritenutadi giustizia , per i l reat o di bancarotta fraudolentapatrimoniale, per avere distr atto beni facenti parte del patrimonio sociale, ed in particolare i beni o il ricavato della loro vendita di cui ai debiti per fornituree, comunque, l’intero complesso aziendale della fallita in favore della società L’[OSCURATO:PERSONA] RISPARMIOs.r.l., e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto le scritture contabili obbligatorie della società. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat a propo ne ricorso , affidato a d un unico motivo, con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi motivazionali, in relazione ai reat i di bancarotta fraudolenta , distrattiva e documentale. Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulle specifiche condotte distrattive,contestate nella imputazione, e sulla attribuibilità delle stesse all’imputata , anche in relazione a ll’avviamento commerciale dell’azienda fallita, richiamando ed allegando, ai fini della autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni del consulente tecnicodella difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla condotta distrattiva relativa a n.6 autoveicoli, riportati nel capo di imputazione, si deduce che tali mezzi venivano ceduti dall’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., e non dalla ricorrente, e che non venivano acquisiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l’imputata era legale rappresentante. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si deduce che non può essere addebitata alla ricorrente, che non aveva ruoli gestori, nell’ambito della società fallita, la condotta di sottrazione delle scritture contabili obbligatorie della società [OSCURATO:SOCIETA]. e si allega la relazione ex art.33 L.F. Con riguardo alla condotta di distrazione dell’avviamento dell’azienda fallita, in favore della nuova società,[OSCURATO:SOCIETA]. , di cui l’imputata era amministratrice, si richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione all’insuscettibilità di costituire oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale, eccetto quando realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica. Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato su quali contratti sarebbero stati oggetto di cessione(con clienti e/o con fornitori), sulle ragioni della distrazione dei contratti di fornitura, sulla natura simulata della cessione di un ramo d’azienda in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., desumibile solo dalsequestro della società [OSCURATO:SOCIETA]., dispostonel corso del giudizio fallimentare, e da lla transazione sottoscritta dalla ricorrente, e che non è stata acquisita la prova che i beni strumentali della società fallita non erano stati acquisiti dalla nuova società, [OSCURATO:SOCIETA]Si deduce che la tipologia di commerciodelle due società era differente, l’una,rivolta ai clienti commercianti e titolari di partita IVA, l’altra, ai dettaglianti; che i locali, dove le società esercitavano le attività, erano diversi, un capannone, l’una, un locale con affaccio sulla strada , l’altra ; che nessun rapporto giuridico suscettibile di valutazione economica intrattenuto con la precedente società è traslato in capo alla nuova. Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe analizzato la specifica posizione della ricorrente in relazione alle singole condotte distrattive di beni e di scritture contabili della società fallitae che avrebbe fondato la responsabilità della Prisco sulla qualifica di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La ricorrente si duole della mancanza di motivazione d ella sentenza impugnata in relazione alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], amministratrice de L’Isola del Risparmio, riguardo alle specifiche condotte distrattive di beni e di sottrazione dellescritture contabili della società fallita, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, contestate ai tre imputati, tutti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, la Corte territoriale,ha effettuato un unico ragionamen to , salvo alcune precisazioni in relazione alle singole posizioni, che però sono del tutto carenti sul ruolo della ricorrentein quanto basate solo sulla qualità di figlia dei coimputati. 2.1 Invero, se riguardo alla posizione di questi ultimi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come si è detto rispettivamente, madre e padre della ricorrente, la sentenza con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, individua, riguardo ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta contestate, condotte specifiche nei loro confronti , diversamente avviene c on riferimento alla posizione della ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA] ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l a Corte d’appello ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulla base dei ruoli da ciascuno ricoperti, sia nella fallita [OSCURATO:SOCIETA]che nella società [OSCURATO:SOCIETA]., Sacco, di amministratrice della società fallita sino al 29.12.2012, e comunque, di amministratrice di fatto di entrambe le società , Prisco, di amministratore di fatto di entrambe le società, nonché ha spiegato le moda lità della distrazione, consistita nel distacco dal patrimonio sociale della società [OSCURATO:SOCIETA].,in epoca prossima al fallimento, in favore della società di nuova costituzione [OSCURATO:SOCIETA].,dell’intero complesso aziendale, senza alcun corrispettivo,cui è stata attribuita una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, con conseguente consapevole danno alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio, nella prospettiva della procedura concorsuale. Nella specie, la Corte di merito, ha ritenuto sussistere una cessione, di fatto, di azienda dalla società poi fallita alla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta una prosecuzione della prima , avente ad oggetto il trasferimento di tutt e le attività,compreso l’avviamento, della fallita, che veniva condannata all ’ i nattività , ed ha attribuito rilievo ad alcuni elementi emersi dalla istruttoria (identità dell’attività commerciale svolta dalle due società, coincidenza del punto vendita), in esito agli accertamenti della curatela ed a lle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., che hanno smentito le dichiarazioni del consulente della difesa, nonché a lla sottoposizione a sequestro giudiziario (6/07/2016) dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., edalla proposta transattiva, avanzata dopo pochi giorni dalla esecuzione del sequestro, da [OSCURATO:PERSONA], e dal versamento alla curatela della somma di euro 40.000 a mezzo assegni circolari. 2.2. Con riguardo alla condotta concorsuale della ricorrente, a fronte delle deduzioni difensive, circa la estraneitàdella stessa rispetto alla compagine sociale della società fallita, alla quale l’imputata era legata da un rapporto lavorativo di carattere subordinato, la Corte d’appello ha argomentato richiamando il ruolo di legale rappresentante dalla stessa rivestito nella società cessionaria, L’Isola del Risparmio, nonché di socia di maggioranza al 76% di tale società, ed il consenso dalla stessaprestato ai propri genitori di consumare la distrazione dell’attivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., anche in relazione all’avviamento della fallita, ritenendo sussistere la consapevolezza anche della Prisco della finalità distrattiva della operazione. Sul punto, la motivazione non apparecongrua in quanto la Corte d’appello non ha argomentato sulle specifiche condotteconcorsualidistrattive imputabili alla ricorrente.Né argomentazioni posso trarsi dalla sentenza di primo grado, nella quale pure la motivazione sulla condotta concorsuale della ricorrente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, non è chiarita secondo i parametri del principio dell’oltre ragionevole dubbio. 2.3. Quanto alla distrazione de gli ulteriori beni della società fallita, n. 6 automezzi riportati nella imputazione, non consegnati alla curatela e non rinvenuti in sede di inventario, ceduti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a terzi, ma non risultati acquisiti dalla società L’Isola del Risparmio, la Corte di merito non si è confrontata con il motivo di appello, omettendo di motivare sulla condotta concorsuale distrattiva della imputata. La ricorrente, legale rappresentante de [OSCURATO:SOCIETA]., e dipendente della società fallita, invero, potrebbe rispondere della condotta distrattiva concorsuale solo ove fosse provato o il suo coinvolgimento nella distrazione degli automezzi, con la ricezione nella società dalla stessa amministrata, o la qualità di amministratrice di fatto della fallita, su cui la motivazione omette di pronunciare. 2.4.Parimenti, riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, relativa alla omessa tenuta delle scritture contabili, la Corte di meritonon ha fornito adeguata motivazione,in quanto si è limita ta a richiamare la complessiva condotta degli imputati volta a sottrarre la documentazione contabile obbligatoria della società fallita, non consegnata alla curatela e non rinvenuta , senza specificamente esaminare la posizione della ricorrente ed il suo specifico ruolo nella condotta concorsuale. Nella specie, analogamente a quanto sopra esposto , la Corte d’appello avrebbe dovuto chiarire il ruolo svolto dalla Prisco,con riferimento alla sottrazione delle scritture contabili obbligatorie della [OSCURATO:SOCIETA]., e non solo inserendo tale condotta nell’ambito della più ampia attività distrattivaconcorsuale. 3.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esamead altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che dovrà accertare, la compatibilità delle condotte contestate di distrazione e d i omessa consegna delle scritture contabili obbligatorie , rispettivamente con quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché l’elemento soggettivo, richiesto per ciascuna delle due fattispecie. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata,con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d
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