CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 34165/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 25817-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 53. R.G. 25817/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, in sede amministrativa il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato la Nigeria in quanto la sua vita era in pericolo: il padre faceva infatti parte della setta degli Ogboni e la madre gli aveva riferito di aver visto durante dei riti woodoo che sarebbe stato ucciso in sacrificio. Il Tribunale di Cagliari, con decreto 24 luglio 2019, n. 2143, ha rigettato la domanda. Avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c. \ Dopo una lunga esposizione suddivisa in diciotto paragrafi (pp. 4-10 del ricorso), in cui nel contestare l'affermazione del Tribunale circa il carattere elitario della setta degli Ogboni si citano anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle pp. 10 e 11 sotto il titolo "Motivi" vengono elencate una serie di violazioni di norme, "in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", violazioni che non trovano sviluppo alcuno, per poi terminare - dopo le conclusioni - con il laconico riferimento all'omesso esame circa un fatto decisivo, rappresentato dalla "situazione personale e sociale del ricorrente nigeriano, le condizioni di reale pericolo diffuso nel paese e l'appartenenza di suo padre a un gruppo e alla pericolosa setta degli Ogboni". II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelie sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 1111.1.10i MIMI? [OSCURATO:PERSONA] C