CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1114/01/1949 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere estinto il reato per morte del reo e di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale loro ascritto nella qualità di amministratori della Grafitalia s.r.I., società dichiarata fallita il 5 maggio 2010; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u,c., legge fall.. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo e il quarto si evidenzia la illegittimità della sentenza di conferma di una condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era, nelle more, deceduta, La morte dell'imputata, avvenuta il 31 marzo 2020, era stata comunicata e documentata tramite la produzione del relativo certificato, con memoria trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ex art. 24 dl n. 137 del 2020, ma la circostanza è stata completamente ignorata dalla Corte di appello di Napoli. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati. In particolare si sottolinea che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare il fatto che, nel periodo della sua amministrazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto regolarmente le scritture contabili e le aveva consegnate a [OSCURATO:PERSONA] al momento della successione nella carica. 2,3. Con il terzo motivo si deducono analoghi vizi in punto di circostanze attenuanti generiche, negate con una motivazione di stile, senza tenere conto delle circostanze concrete che avrebbero dovuto indurre a mitigare la pena: età dell'imputato, ultrasettantenne; assenza dì condotte illecite dopo la commissione del fatto (risalenti al 5 maggio 2010). 2.4. Con il quinto motivo si lamenta la mancata derubricazione del fatto nei reati di cui agli artt. 217 o 220 legge fall. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Anzitutto va preso atto che [OSCURATO:PERSONA] è deceduta il 31 marzo 2020 (prima della pronuncia della sentenza impugnata), come risulta dal certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Arco versato in atti. Pertanto il reato a lei ascritto è estinto per morte dell'imputata.3. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei seguenti termini. 3.1. La sentenza impugnata non spiega le ragioni per le quali la responsabilità per l'avvenuta sottrazione o distruzione delle scritture contabili della fallita debba ricondursi ad Alvino, nonostante, durante la sua gestione, non sarebbero state riscontrate anomalie nella tenuta delle scritture, regolarmente consegnate al successivo amministratore (secondo motivo). L'episodio del furto, al quale risale la perdita delle scritture, è avvenuto durante l'amministrazione Caputo. 3.2. L'elemento soggettivo (quinto motivo). 3.2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). 3.2.2. Nel caso in esame il capo di imputazione contesta ad Alvino (in concorso con Caputo) di avere sottratto, distrutto le scritture contabili o comunque di averle tenute in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Il fatto, ritenuto in sentenza, è quello di sottrazione e distruzione delle scritture: le scritture sono state istituite e conservate ma poi sono state occultate o distrutte simulando un furto. Dunque viene in rilievo la prima ipotesi che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizìo ai creditori. Tuttavia la sentenza impugnata, nel rispondere al motivo di appello, che chiedeva la derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 217 o 220 legge fall., fornisce un inquadramento errato ritenendo sufficiente il dolo generico (cfr. pag. 5). Tali vizi motivazionali comportano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. Il terzo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è assorbito. Giova, però, richiamare l'attenzione del giudice di rinvio sul fatto che il beneficio richiesto non può essere negato evocando l'astratta formula della "gravità del fatto", senza neppure apprezzare gli elementi di favore indicati dalla difesa: età dell'imputato, condotta successiva al reato. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputata. La medesima sentenza va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, affinché emendi i rilevati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esa