CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 19232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24376 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. LCRVTI44CO3E506K - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Lecce, alla via Zanardelli, n. 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], "K2" S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONDOMINIO "[OSCURATO:PERSONA]", 4 tltc INTIMATI avverso il provvedimento assunto in data 3.9.2021 dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 3437/2015 r.g., udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 3.9.2021 il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nel quadro delle disposizioni in materia di misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", ha statuito che fosse trattato "in presenza" il procedimento iscritto al n. 3437/2015 r.g. ovvero il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), della "K2" s.r.I., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], del Comune di Lecce e del Condominio "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la "K2" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Lecce ed il Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" non hanno svolto difese. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte. 3. Il ricorrente ha depositato memoria. 4. Col ricorso a questa Corte di legittimità il ricorrente deduce quanto segue. Premette che nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3437/2015 r.g. ha proposto querele di falso. Indi adduce che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce in composizione monocratica ha, in ordine alle formulate querele, disposto la cognizione in proprio favore ed a scapito del Tribunale di Lecce in composizione collegiale.Chiede annullarsi il provvedimento in data 3.9.2021 e dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce in composizione collegiale a conoscere delle proposte querele di falso. 5. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. 6. Invero, non è esperibile ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento, quale quello di specie, con il quale è prefigurata, nel quadro delle disposizioni in materia di misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", la trattazione "in presenza". Difatti, si tratta di un provvedimento meramente ordinatorio, che non reca, neppure in forma implicita, una pronuncia affermativa o negativa sulla competenza, in ogni caso di un provvedimento inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (cfr. Cass. (ord.) 26.5.2006, n. 12620, secondo cui il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. è ammissibile soltanto se il provvedimento impugnato abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio e presupponga l'affermazione o la negazione della competenza; non è, pertanto, ravvisabile la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori re trattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa; cfr. Cass. (ord.) 5.9.2002, n. 12949; Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1651). 7. Non può non rimarcarsi, in pari tempo, che, con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Lecce non ha qualificato la quaestio concernente la modalità di trattazione in guisa di questione di competenza. Cosicché per nulla soccorre l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte - dal ricorrente richiamata in memoria - secondo cui, quando una sentenza abbia deciso una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario, qualificandola erroneamente come questione di competenza e non, invece, di ripartizione degli affari interna ad uno stesso ufficio, il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell'apparenza, il regolamento necessario di competenza (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2014, n. 5313; Cass. sez. lav. 1.3.2019, n. 6179). 8. In questo quadro, si rimarca ulteriormente quanto segue. Per un verso, che con il regolamento di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, tecnicamente intesa, e non già la violazione delle norme sul procedimento (cfr. Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019). Per altro verso, che è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis cod. proc. civ., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo (cfr. Cass. (ord.) 14.5.2018, n. 11716; Cass. 9.6.2005, n. 12174, secondo cui la norma dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale). 24,) 9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la "K2" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Lecce ed il Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" non hanno svolto difese; nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta. 10. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione, il 17 feb