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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33786/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];IRG 12754-2026 - Udienza del 17 06 2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] l k.'Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato dalla destrezza, furto con strappo e tentata rapina.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della destrezza gi sensi dell'art.625 n.4 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto non vi è alcun vizio in diritto o crepa motivazionale nella sentenza impugnata, che ha valorizzato la condotta del prevenuto tesa ad eludere, con un'azione fulminea, le naturali difese della vittima.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione del fatto contestato al capo b) dell'imputazione in termini di furto con strappo ai sensi dell'art.624-bis cod. pen. — è generico e aspecifico, giacché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha valorizzato la dinamica dell'azione e la violenza portata ai danni della persona offesa.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art.62 n.4 cod. pen. — è manifestamente infondato perché la circostanza attenuante va valutata rispetto al valore del maltolto, a prescindere dal fatto che la vittima successivamente rientri in possesso dei beni sottratti oppure l'agente non riesca ad impossessarsene.Considerato, a questo riguardo, che la doglianza del ricorrente circa la valutazione complessiva del danno per tutti i reati è frutto di una malintesa lettura della sentenza impugnata, giacché la Corte territoriale non ha fatto riferimento al danno complessivo di tutti i reati, ma a quello complessivo per ciascuno di essi.

Considerato che la risposta della Corte di merito sul punto è ispirata alla giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati ai capi b) e c) — è reiterativo di doglianze già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello, che ha valorizzato, in termini del tutto logici, il riconoscimento certo da parte della Fedele dell'imputato sia come colui che l'aveva aggredita per sottrarle lozaino, sia come colui che pochi minuti dopo, dall'altra parte della strada, aveva aggredito a scopo di rapina la Remigi.

Rilevato che il quinto motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al travisamento della prova relativamente alla valutazione delle immagini del sistema di videosorveglianza —si risolve in una contestazione generica, senza il rilievo di specifici vizi motivazionali e senza la denunzia di decisivi travisamenti della prova.

Rilevato che il sesto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile in quanto si tratta di una generica affermazione di non condivisione del metodo, senza l'evidenziazione di vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];IRG 12754-2026 - Udienza del 17 06 2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] l k.'Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato dalla destrezza, furto con strappo e tentata rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della destrezza gi sensi dell'art.625 n.4 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto non vi è alcun vizio in diritto o crepa motivazionale nella sentenza impugnata, che ha valorizzato la condotta del prevenuto tesa ad eludere, con un'azione fulminea, le naturali difese della vittima. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione del fatto contestato al capo b) dell'imputazione in termini di furto con strappo ai sensi dell'art.624-bis cod. pen. — è generico e aspecifico, giacché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha valorizzato la dinamica dell'azione e la violenza portata ai danni della persona offesa. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art.62 n.4 cod. pen. — è manifestamente infondato perché la circostanza attenuante va valutata rispetto al valore del maltolto, a prescindere dal fatto che la vittima successivamente rientri in possesso dei beni sottratti oppure l'agente non riesca ad impossessarsene.Considerato, a questo riguardo, che la doglianza del ricorrente circa la valutazione complessiva del danno per tutti i reati è frutto di una malintesa lettura della sentenza impugnata, giacché la Corte territoriale non ha fatto riferimento al danno complessivo di tutti i reati, ma a quello complessivo per ciascuno di essi. Considerato che la risposta della Corte di merito sul punto è ispirata alla giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati ai capi b) e c) — è reiterativo di doglianze già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello, che ha valorizzato, in termini del tutto logici, il riconoscimento certo da parte della Fedele dell'imputato sia come colui che l'aveva aggredita per sottrarle lozaino, sia come colui che pochi minuti dopo, dall'altra parte della strada, aveva aggredito a scopo di rapina la Remigi. Rilevato che il quinto motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al travisamento della prova relativamente alla valutazione delle immagini del sistema di videosorveglianza —si risolve in una contestazione generica, senza il rilievo di specifici vizi motivazionali e senza la denunzia di decisivi travisamenti della prova. Rilevato che il sesto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile in quanto si tratta di una generica affermazione di non condivisione del metodo, senza l'evidenziazione di vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M
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