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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 03289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. BRUTTOMESSO Enrico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale con- fermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 co.2 lett.c) C.d.S. con la circostanza aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale.

2. Il ricorrente deduce con un primo motivo di ricorso la sopravvenuta estin- zione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello.

Con una seconda articolazione deduce inosservanza delle norme processuali in quanto l'esame tossicologico era stato eseguito dai sanitari presso il nosocomio ove il conducente, rimasto coinvolto nel sinistro stradale, era stato trasportato, senza che venisse acquisito il consenso al trattamento.

Con una terza articola- zione lamenta difetto motivazionale in relazione agli argomenti difensivi rproposti in relazione all'assenza del consenso al prelievo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Ebbene, ritiene il Collegio che il primo ed il secondo motivo di ricorso siano manifestamente infondati e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata in quanto è pacifico insegnamento del S.C. secondo il quale se da una parte è consentito al paziente rifiutare il trattamento sanitario in quanto diretto esclusivamente ad accertare la presenza di alcol nel sangue ai sensi dell'art.186 5 comma C.d.S., dall'altra la mancanza di consenso al prelievo di campioni bio- logici, pure compiuto, su richiesta della polizia giudiziaria, presso una struttura sanitaria per motivi non terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso acoli- co, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica di- sciplina dettata dall'art.186 Cod.Strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art.13 comma 2 Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto della natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (sez.4, n.27107 del 15 Settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280047; n.43217 del 8 Ot- tobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277946).

Ne consegue che l'intera impostazione del ricorso, che presuppone l'esistenza di un obbligo di acquisire il consenso del paziente al prelievo, pure ammettendo che al ricorrente era stata resa nota la natura e la finalità del prelievo, appare del tutto destituita di fondamento in quanto in contrasto con la giurisprudenza costante di questa Corte.

In realtà dai richiami giurisprudenziali operati dalla difesa del ricorrente parreb- be che il motivo di doglianza attiene non tanto al profilo del consenso del pazien- 7ff te al trattamento, quanto a quello del mancato avviso della facoltà di assistenza da parte di un difensore, ma tale questione attiene alle garanzie difensive previ- ste a favore del conducente in occasione di accertamenti urgenti sulle condizioni personali del conducente (art.114 disp.att.cod.proc.pen.) e che incide sulla utiliz- zabilità dei risultati dell'accertamento sanitario, ma si tratta di questione del tut- to diversa e nuova rispetto a quella dedotta nei gradi di merito e che avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di primo grado (trattandosi di nullità a regi- me intermedio verificatasi prima del giudizio) e che non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità.

4. La pronuncia di inammissibilità dei motivi sopra indicati preclude poi la veri- fica e la decaratoria della estinzione del reato per prescrizione, in assenza della costituzione del rapporto processuale ( (sez.U, n.23428 del 22 Marzo 2005, Bra- cale, Rv.231164; sez.6, n.33030 del 29 Maggio 2014, A., Rv.259860).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen- de.

Così deciso in Roma il 16 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. BRUTTOMESSO Enrico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale con- fermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 co.2 lett.c) C.d.S. con la circostanza aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale. 2. Il ricorrente deduce con un primo motivo di ricorso la sopravvenuta estin- zione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello. Con una seconda articolazione deduce inosservanza delle norme processuali in quanto l'esame tossicologico era stato eseguito dai sanitari presso il nosocomio ove il conducente, rimasto coinvolto nel sinistro stradale, era stato trasportato, senza che venisse acquisito il consenso al trattamento. Con una terza articola- zione lamenta difetto motivazionale in relazione agli argomenti difensivi rproposti in relazione all'assenza del consenso al prelievo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ebbene, ritiene il Collegio che il primo ed il secondo motivo di ricorso siano manifestamente infondati e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata in quanto è pacifico insegnamento del S.C. secondo il quale se da una parte è consentito al paziente rifiutare il trattamento sanitario in quanto diretto esclusivamente ad accertare la presenza di alcol nel sangue ai sensi dell'art.186 5 comma C.d.S., dall'altra la mancanza di consenso al prelievo di campioni bio- logici, pure compiuto, su richiesta della polizia giudiziaria, presso una struttura sanitaria per motivi non terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso acoli- co, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica di- sciplina dettata dall'art.186 Cod.Strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art.13 comma 2 Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto della natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (sez.4, n.27107 del 15 Settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280047; n.43217 del 8 Ot- tobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277946). Ne consegue che l'intera impostazione del ricorso, che presuppone l'esistenza di un obbligo di acquisire il consenso del paziente al prelievo, pure ammettendo che al ricorrente era stata resa nota la natura e la finalità del prelievo, appare del tutto destituita di fondamento in quanto in contrasto con la giurisprudenza costante di questa Corte. In realtà dai richiami giurisprudenziali operati dalla difesa del ricorrente parreb- be che il motivo di doglianza attiene non tanto al profilo del consenso del pazien- 7ff te al trattamento, quanto a quello del mancato avviso della facoltà di assistenza da parte di un difensore, ma tale questione attiene alle garanzie difensive previ- ste a favore del conducente in occasione di accertamenti urgenti sulle condizioni personali del conducente (art.114 disp.att.cod.proc.pen.) e che incide sulla utiliz- zabilità dei risultati dell'accertamento sanitario, ma si tratta di questione del tut- to diversa e nuova rispetto a quella dedotta nei gradi di merito e che avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di primo grado (trattandosi di nullità a regi- me intermedio verificatasi prima del giudizio) e che non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. 4. La pronuncia di inammissibilità dei motivi sopra indicati preclude poi la veri- fica e la decaratoria della estinzione del reato per prescrizione, in assenza della costituzione del rapporto processuale ( (sez.U, n.23428 del 22 Marzo 2005, Bra- cale, Rv.231164; sez.6, n.33030 del 29 Maggio 2014, A., Rv.259860). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 16 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M
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