CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 33670/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 14/3/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 marzo 2025 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 9 luglio 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in estorsione continuata ed aggravata (artt. 81 cpv., 110, 629, in relazione all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, e 416-bis.1 cod. pen.) commesso nel luglio 2023. In estrema sintesi, si contesta all’imputato, anche in concorso con persone non identificate, di avere costretto con minaccia [OSCURATO:PERSONA], titolare della società [OSCURATO:SOCIETA]., a versargli, in due rate, la somma complessiva di 8.000,00 euro. Reato aggravato dall’avere agito in più persone riunite ed avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. avendo espressamente gli estorsori prospettato la riconducibilità del loro agire al clan dei casalesi (evocato con l’espressione “gli amici di Casale”) ed utilizzando in tal modo la forza di intimidazione tipica di tale clan egemone sul territorio aversano ove l’attività delittuosa risulta posta in essere. All’imputato risulta anche contestata e riconosciuta la recidiva reiterata e specifica. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla doglianza assolutoria di cui all’atto di appello, anche con particolare riguardo alla sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Rappresenta, in particolare, la difesa del ricorrente: a) che la persona offesa del reato il 28 luglio 2023 aveva individuato fotograficamente [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto con il quale aveva effettuato la trattativa estorsiva; b) che gli altri due soggetti presenti all’incontro, poi indicati nel corso di una seconda individuazione fotografica compiuta in data 1 agosto 2023, erano rimasti silenti; c) che vi sarebbe stato un travisamento della prova in relazione al riferimento agli “amici di Casale” (rilevante ai fini della circostanza aggravante contestata di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen.) in quanto vi sarebbe una discrasia nelle dichiarazioni tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente del [OSCURATO:PERSONA] e capo cantiere) il quale avrebbe avuto i primi contatti con gli estorsori e quelle del [OSCURATO:PERSONA] che ha detto che fu il [OSCURATO:PERSONA] a riferirgli di tale frase, circostanza invece negata dal [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale il quale ha anche riferito che è stata solo una sua percezione quella di avere ricevuto delle minacce da persone che provenivano da quell’area territoriale, situazione questa che avrebbe indotto i giudici di merito ad incorrere in un travisamento della prova allorquando hanno affermato che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato conforto nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; d) che non è dato comprendere come il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto confermare l’individuazione dei soggetti che ebbero ad agire non avendo mai partecipato alla trattativa; e) che, contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha detto di non avere mai incontrato il primo a Quarto in relazione ad un incontro finalizzato all’individuazione degli autori dell’azione delittuosa e ad intraprendere una trattativa con gli stessi, il che non dà riscontro alle dichiarazioni della persona offesa; f) che in alcuna parte della motivazione è stato preso in considerazione il contenuto delle dichiarazioni dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] qui ricorrente e, di conseguenza, che non è stato formulato alcun giudizio con riferimento alla non attendibilità delle dichiarazioni dello stesso il quale ha ribadito la propria estraneità ai fatti. Il tutto, secondo la difesa del ricorrente, porterebbe a concludere che i giudici del merito, nell’affermare la penale responsabilità dell’odierno ricorrente, sarebbero caduti in un vizio di travisamento delle prove. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, cod. pen. e all’art. 416-bis.1 cod. pen. Contesta, innanzitutto, la difesa del ricorrente la sussistenza della circostanza aggravante delle “più persone riunite” in relazione alla quale i giudici del merito non avrebbero motivato. Passa, poi, la difesa del ricorrente a contestare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. osservando che non è stata accertata l’appartenenza dell’agente ad un sodalizio di tipo mafioso, con la conseguenza che la stessa non potrebbe estendersi al [OSCURATO:PERSONA] ed a ciò si aggiunge che la mera presenza dello stesso in una delle occasioni di incontro con la persona offesa non è sufficiente per ritenere provata la conoscenza dello stesso circa le condotte pregresse poste in essere dai correi e della relativa finalità. A ciò si aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di essere esponente del clan camorristico de quo, non ha mai affermato che anche il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse parte. Quanto, poi, alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata sotto il profilo dell’uso del “metodo mafioso”, sostiene la difesa del ricorrente sia il difetto di motivazione sul punto, sia l’errata applicazione della stessa con particolare riguardo al profilo soggettivo che richiederebbe per la sua configurabilità il dolo intenzionale. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ed afferma che ci si troverebbe in presenza di una carenza di motivazione sul punto ed aggiunge che la gravità del reato presa in considerazione dai giudici non è comunque di ostacolo al riconoscimento delle invocate circostanze soprattutto alla luce dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato in aderenza al principio della correttezza processuale dato che lo stesso non si è sottratto all’esame ma ha offerto una ricostruzione alternativa della vicenda giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve, innanzitutto, premettersi che nel caso in esame ci si trova in presenza di sentenze di merito costituenti una cd. “doppia conforme” e che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò doverosamente premesso, rileva il Collegio che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, riproponendo questioni già sottoposte ai Giudici di merito e dagli stessi debitamente decise, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Al riguardo si è anche chiarito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano (come avvenuto nel caso di specie) meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (in tal senso Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). Nel caso di specie, come sopra si è già avuto modo di osservare, poiché con riguardo all'odierno ricorrente ci si trova in dinanzi ad una c.d. “doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. A ciò si aggiunge che è sufficiente leggere le due sentenze di merito per evidenziare – contrariamente a quanto sostenuto nella tesi difensiva che tenderebbe ad inquadrare il proprio assistito come un mero partecipe silente ad un incontro con la vittima dell’estorsione – il ruolo assolutamente primario rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva. Risulta, infatti, (v. pagg. 5 e 6 della sentenza del Tribunale e pag. 6 della sentenza di appello) che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che fu proprio il [OSCURATO:PERSONA] (da lui riconosciuto non solo fotograficamente ma anche in sede dibattimentale), in occasione di un incontro avvenuto presso un bar di Casal di Principe, ad avanzare la richiesta estorsiva all’imprenditore evocando l’appartenenza propria e dei suoi complici al clan dei Casalesi (“siamo la gente di Casale”). Detta circostanza emerge persino dal verbale di sommarie informazioni del [OSCURATO:PERSONA] in data 28 luglio 2023 (prodotto dalla difesa del ricorrente come allegato A al ricorso), il quale, allorquando procedette alla prima individuazione fotografica riconoscendo il [OSCURATO:PERSONA] ha testualmente affermato: «E’ la persona con cui ho fatto la trattativa … Il soggetto che ho riconosciuto in foto era presente all’incontro che prima vi ho raccontato. Riepilogando: all’incontro erano tre. Il signore anziano che ha parlato e diciamo che mi ha formulato la richiesta estorsiva, l’individuo che ora ho riconosciuto in foto che è colui con il quale ho effettuato la trattativa … e il terzo soggetto che non ha proferito parola, anche è stato presente per tutto il tempo e ha ascoltato il tutto». E’ sufficiente leggere con la dovuta attenzione detto passaggio (contenuto nell’atto prodotto dalla difesa del ricorrente) per rendersi conto che nessun travisamento della prova è riscontrabile nel caso in esame nel quale la persona offesa ab origine ha ben chiarito i ruoli dei tre soggetti che ebbe ad incontrare nel bar: quello con il quale fece la trattativa (individuato nel [OSCURATO:PERSONA] che sul punto ha reso confessione circa la propria partecipazione all’azione delittuosa), quello diverso che ebbe a formulare l’iniziale richiesta estorsiva (l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto in altro album fotografico – oltre che in udienza – in un momento successivo) ed un terzo rimasto silente ancorché sempre presente. A ciò si aggiungono alcune osservazioni. Innanzitutto, diventa del tutto irrilevante il contrasto probatorio dedotto dalla difesa del ricorrente in relazione al confronto tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del [OSCURATO:PERSONA], questione comunque debitamente esaminata nella sentenza impugnata, ciò in quanto, indipendentemente dal fatto che coloro che si presentarono ad un primo incontro con il [OSCURATO:PERSONA] abbiano o meno detto o lasciato intendere di essere del clan dei casalesi ed abbiano agito con tono minaccioso (reale o semplicemente percepito), è un dato confermato dalla persona offesa che tale appartenenza fu ribadita dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’incontro nel bar di Casal di Principe allorquando fu esplicitata la richiesta estorsiva (dal [OSCURATO:PERSONA]) e fu intavolata la relativa trattativa (con il [OSCURATO:PERSONA]). In tale quadro si inserisce la conforme, positiva e motivata valutazione di attendibilità oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] operata dai Giudici di entrambi i gradi di merito che hanno sottolineato come la persona offesa, neppure costituitasi parte civile, fino al momento in cui fu esplicitata la richiesta estorsiva non conosceva né il [OSCURATO:PERSONA], né gli altri due coimputati, il che porta ad escludere che ci si trovi in presenza di accuse false o calunniose. Sul punto è appena il caso di ricordare che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241). A ciò si aggiunge, in conclusione, che neppure un travisamento del materiale probatorio rilevante al fine di ritenere viziata la sentenza impugnata è rilevabile nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e, tantomeno, in quelle del [OSCURATO:PERSONA] il quale ultimo è stato - anche in questo caso con motivazione congrua e logica – ritenuto del tutto inaffidabile. 2. Manifestamente infondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso relativo alla configurabilità delle contestate circostanze aggravanti. Nulla quaestio, innanzitutto, in relazione alla circostanza aggravante delle più persone riunite atteso che è pacifico e incontestato che allorquando il [OSCURATO:PERSONA] proferì la richiesta estorsiva ebbe ad agire in presenza degli altri due complici. Altrettanto è a dirsi della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 3, cod. pen. alla luce del fatto che il pluripregiudicato [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad agire in consapevole sinergia con il [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo condannato con plurime sentenze irrevocabili che hanno accertato la sua partecipazione ad associazione di tipo mafioso e, in particolare, al “clan dei casalesi” proseguita, come evidenziato dal Tribunale, fino al momento della consumazione dei fatti di cui è processo. In ogni caso, in relazione alla configurabilità di tale circostanza aggravante in capo al [OSCURATO:PERSONA] non può che rilevarsi la carenza di interesse a coltivare tale motivo di ricorso – interesse non esplicitato dalla difesa del ricorrente - atteso che, come si evince dalla sentenza del Tribunale (pag. 13) nella determinazione del trattamento sanzionatorio detta circostanza aggravante è rimasta priva di rilevanza alla luce dell’applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. soltanto con riferimento alla recidiva. Quanto, infine, alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. risulta evidente la configurabilità oggettiva e soggettiva della stessa in capo al [OSCURATO:PERSONA] il quale – come detto – in occasione della richiesta estorsiva ebbe ad esplicitare alla persona offesa “siamo la gente di Casale” così prospettando alla vittima la riconducibilità del proprio agire e di quello dei complici al clan camorristico operante sul territorio del quale erano note l’egemonia e la forza di intimidazione. Del resto, ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950). A ciò si aggiunge, per solo dovere di completezza che «In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse» (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte della vittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che ne pretendeva una d'importo più elevato, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenza dell'aggravante). (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392). 3. Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche con evidenti conseguenze sul complessivo trattamento sanzionatorio irrogato allo stesso. La Corte di appello (pag. 10), con motivazione congrua e logica, ha evidenziato che il mancato riconoscimento all’imputato delle invocate circostanze attenuanti si giustifica con la gravità dei fatti commessi, dalle modalità di consumazione della condotta e dall’allarmante profilo criminale dell’imputato che annovera precedenti penali per numerosissimi e gravi reati, oltre che per l’assenza di elementi positivi di valutazione, come sotto quest’ultimo profilo già evidenziato dal Tribunale (pag. 13). Nel ribadire che «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054), ricorda il Collegio che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ne consegue che nessun vizio risulta presente sul punto nella sentenza impugnata. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616