CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2020
Cassazione n. 37170/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Leu é avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 settembre 2020 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, in relazione alle fattispecie di detenzione a fini di spaccio e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti -commesse negli anni 1989 e 1991- di cui alle due sentenze richiamate. In motivazione si evidenzia come la data di ingresso del condannato all'associazione sia successiva rispetto alla commissione dei fatti di cui alla prima sentenza; ciò è indice, in assenza di altri elementi, di una propensione a delinquere caratterizzata da una caratura criminale di spessore dato l'inserimento in ambienti malavitosi locali. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell' art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Si duole la difesa del rigetto della richiesta di unificazione in sede esecutiva, nonostante la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento, totalmente f2-41 travisati. Evidenzia che tra i fatti di cui alle prime due sentenze vi è un chiaro collegamento costituito dalla circostanza che il ricorrente rivestiva un ruolo importante all'interno del contesto associativo- clan Pisano- quale referente di elezione dello spaccio di sostanze stupefacenti e del traffico di armi e, quindi, l'attività di cui alla prima sentenza non poteva ritenersi frutto di attività "propria". Rileva che non vi è dubbio della sussistenza di un unico disegno criminoso tra l'associazione e i singoli episodi di detenzione illecita alla stessa riconducibili, programmati e deliberati nelle linee essenziali e nel medesimo arco temporale. La difesa insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In data 9 marzo 2021 sono stati depositati motivi nuovi in cui vengono ribadite le medesime censure. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché tendente ad ottenere rivalutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. 3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da SeZ. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.2 Nel caso in esame la valutazione operata dal giudice della esecuzione appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che la pluralità di episodi e la particolare sequenza temporale descritta in motivazione risulta significativa della mancanza di una concreta ideazione unitaria ed orienta marcatamente verso l'adozione di uno stile di vita; in tal senso, il ragionamento espresso in sede di merito appare il logico dispiegarsi di valutazioni in fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis