CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 33814/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata in data 02/05/2025 dalla Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Messina, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 10/06/2024, ha applicato all'imputato, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità, in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio concordato. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). 3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla definizione concordata. 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025.