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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 17501/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 448/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6579/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con l’ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del 7 novembre 2024 del G.U.P. del medesimo Tribunale, con il quale è stata rigetta l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicatagli per i delitti di cui agli artt. 110, 416-ter e 81, 629 cod. pen., per avere sostenuto la propria campagna elettorale e quella della di lui moglie per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 facendo ricorso all’appoggio delle associazioni mafiose egemoni sul territorio interessato promettendo in cambio denaro ed altre utilità, nonché per una CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17501/2025 Roma, lì, 08/05/2025 tentata estorsione del luglio 2019 ai danni di un dipendente di una società di recupero crediti.

Il Tribunale, con riferimento alle esigenze cautelari ed alla presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere, ha ribadito le argomentazioni del G.u.p. circa l’irrilevanza del decorso del tempo atteso che, anche dopo i fatti per cui si procede (risalenti al 2019), Olivieri ha posto in essere altre condotte fino al 23 febbraio 2024 (tre giorni prima dell’esecuzione della misura), sintomatiche della perduranza dei legami criminali che rendono attuale il pericolo di reiterazione e non consentono di dare rilevo al tempo decorso dai fatti.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata considerazione del fattore “tempo” nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare e dell’improprio riferimento a pendenze processuali per reati che si collocano in epoca addirittura anteriore ai fatti per cui si procede, e per la valorizzazione di nuovi elementi non considerati nell’ordinanza genetica per fatti sopravvenuti non ancora contestati neppure in sede di avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Si censura, infine, la presunzione di violazione delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari con l’uso del telefono sulla base di mere congetture che poggiano solo su pregiudizi moralistici. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 28 marzo 2025 è stata disposta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente alla dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta dopo la fissazione dell’udienza.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

A tale riguardo si osserva che poiché il ricorso era volto a censurare solo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare, l’applicazione della misura richiesta comporta il venire meno dell’interesse alla decisione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Roma, 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 448/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6579/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con l’ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del 7 novembre 2024 del G.U.P. del medesimo Tribunale, con il quale è stata rigetta l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicatagli per i delitti di cui agli artt. 110, 416-ter e 81, 629 cod. pen., per avere sostenuto la propria campagna elettorale e quella della di lui moglie per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 facendo ricorso all’appoggio delle associazioni mafiose egemoni sul territorio interessato promettendo in cambio denaro ed altre utilità, nonché per una CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17501/2025 Roma, lì, 08/05/2025 tentata estorsione del luglio 2019 ai danni di un dipendente di una società di recupero crediti. Il Tribunale, con riferimento alle esigenze cautelari ed alla presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere, ha ribadito le argomentazioni del G.u.p. circa l’irrilevanza del decorso del tempo atteso che, anche dopo i fatti per cui si procede (risalenti al 2019), Olivieri ha posto in essere altre condotte fino al 23 febbraio 2024 (tre giorni prima dell’esecuzione della misura), sintomatiche della perduranza dei legami criminali che rendono attuale il pericolo di reiterazione e non consentono di dare rilevo al tempo decorso dai fatti. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata considerazione del fattore “tempo” nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare e dell’improprio riferimento a pendenze processuali per reati che si collocano in epoca addirittura anteriore ai fatti per cui si procede, e per la valorizzazione di nuovi elementi non considerati nell’ordinanza genetica per fatti sopravvenuti non ancora contestati neppure in sede di avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Si censura, infine, la presunzione di violazione delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari con l’uso del telefono sulla base di mere congetture che poggiano solo su pregiudizi moralistici. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 28 marzo 2025 è stata disposta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente alla dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta dopo la fissazione dell’udienza. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A tale riguardo si osserva che poiché il ricorso era volto a censurare solo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare, l’applicazione della misura richiesta comporta il venire meno dell’interesse alla decisione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Roma, 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile
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