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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17677/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14186-2021 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, contro ordinanza del Tribunale di Bari, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro contro il decreto di rigetto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14186/2021 Numero sezionale 3760/2022 Numero di raccolta generale 17677/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dell’istanza proposta dal professionista per la liquidazione dei compensi maturati in seguito all’attività prestata in favore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Il motivo censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante l’accoglimento totale dell’opposizione.

Si sottolinea che il rilievo proposto in proposito nella decisione impugnata, e cioè “l’opportunità di compensare le spese di lite”, sia del tutto inidoneo al fine giustificare la compensazione, che non potrebbe neanche giustificarsi in base alla contumacia dell’Amministrazione nel procedimento di opposizione.

Il Ministero è rimasto intimato.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, che deve essere confermata.

È applicabile, nel caso in esame, ratione temporis, l’art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77 (ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Si chiarisce che le “gravi ed eccezionali ragioni”, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza per giustificare F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14186/2021 Numero sezionale 3760/2022 Numero di raccolta generale 17677/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 la compensazione totale o parziale (Cass. n. 1950/2022), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019).

È stato anche precisato che «in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310/2017).

È del tutto chiaro, pertanto, che, nel sistema attuale, la compensazione delle spese, giustificata genericamente sulla base di “ragioni di opportunità”, costituisce violazione della norma censurabile in cassazione.

Si ritiene di aggiungere per completezza di esame che, ai fini della compensazione, non può darsi rilievo alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 21083/2015).

Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14186/2021 Numero sezionale 3760/2022 Numero di raccolta generale 17677/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14186-2021 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, contro ordinanza del Tribunale di Bari, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro contro il decreto di rigetto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14186/2021 Numero sezionale 3760/2022 Numero di raccolta generale 17677/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dell’istanza proposta dal professionista per la liquidazione dei compensi maturati in seguito all’attività prestata in favore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. Il motivo censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante l’accoglimento totale dell’opposizione. Si sottolinea che il rilievo proposto in proposito nella decisione impugnata, e cioè “l’opportunità di compensare le spese di lite”, sia del tutto inidoneo al fine giustificare la compensazione, che non potrebbe neanche giustificarsi in base alla contumacia dell’Amministrazione nel procedimento di opposizione. Il Ministero è rimasto intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, che deve essere confermata. È applicabile, nel caso in esame, ratione temporis, l’art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77 (ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Si chiarisce che le “gravi ed eccezionali ragioni”, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza per giustificare F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14186/2021 Numero sezionale 3760/2022 Numero di raccolta generale 17677/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 la compensazione totale o parziale (Cass. n. 1950/2022), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019). È stato anche precisato che «in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310/2017). È del tutto chiaro, pertanto, che, nel sistema attuale, la compensazione delle spese, giustificata genericamente sulla base di “ragioni di opportunità”, costituisce violazione della norma censurabile in cassazione. Si ritiene di aggiungere per completezza di esame che, ai fini della compensazione, non può darsi rilievo alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 21083/2015). Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14186/2021 Numero sezionale 3760/2022 Numero di raccolta generale 17677/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
Decreto Cassazione n. 17677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris