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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03220/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Collodi n. 4 in Ragusa; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4404, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Giudizio di ottemperanza - Cessazione della materia del contendere - Spese di lite -Compensazione -Condizioni.

1. [OSCURATO:PERSONA], istaurato contenzioso con l’Amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso del 90% di quanto pagato a titolo di Iva, Ilor ed Irpef, negli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza del sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, conseguiva la definitiva vittoria nel giudizio, mediante la pronuncia Cass. sez.

T, 12.3.2020, n. 7078.

Il contribuente, però, nonostante il tempo trascorso e l’invio di richiesta di pagamento all’Amministrazione finanziaria, non otteneva il versamento di quanto pur gli è stato definitivamente riconosciuto.

2. In conseguenza il contribuente ricorreva in ottemperanza innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania.

La CTR dava atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, era intervenuto il versamento delle somme dovute in favore del contribuente, e pronunciava perciò la cessazione della materia del contendere.

Disponeva, inoltre, la compensazione delle spesedi lite.

3. Avverso la pronuncia del giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di impugnazione, resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Ragioni della decisione

1. Mediante il suo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 24 Cost., per avere la CTR illegittimamente disposto la compensazione delle spese di lite.

2. Il ricorrente lamenta con il suo motivo di ricorso che, pur essendosi concluso il giudizio di ottemperanza con pronunzia di cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle Entrate tardivamente versato quanto dovuto, la necessità di proporre il ricorso in ottemperanza è stata provocata proprio dalla negligenza dell’Amministrazione finanziaria, e non si giustifica, pertanto, la compensazione delle spese di lite decisa con la decisione impugnata, tanto più che è stato necessario affrontare anche spese vive per la proposizione del ricorso in ottemperanza (pagamento del contributo unificato, etc.).

Del resto, il contribuente aveva provveduto a notificare il 28.3.2020 atto di messa in mora, sopportando i relativi costi, intimazione che però non è stata presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate.

2.1. La controricorrente replica affermando innanzitutto la confusione di contestazioni di violazione di legge e vizi di motivazione che ritiene di poter rinvenire nel ricorso del contribuente, e quindi richiama il principio di libertà del giudice nel disciplinare le spese di lite, avendo peraltro la CTR proposto congrua motivazione.

2.2. Deve allora osservarsi che la contestazione introdotta dal ricorrente, il quale invoca la violazione di legge, appare ben comprensibile ed anche ritualmente proposta, fermo restando che la legittimità della disposta compensazione delle spese di lite dipende dalla motivazione adottata dalla CTR.

3. In ordine alle spese di lite, il giudice dell’ottemperanza osserva che: “una condanna alle spese dell’ufficio sarebbe, a tacer d’altro, comunque ingiusta, sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la proposizione del ricorso, in considerazione dell’enorme mole dei rimborsi che l’ufficio ragusano ha dovuto e deve tuttora gestire, in applicazione della normativa sopra richiamata, mole che senz’altro giustifica i ritardi rilevati dalla controparte” (sent.

CTR, p. 7).

3.1. Occorre allora osservare come non risulti contestato che il contribuente ha agito in giudizio per conseguire il rimborso di somme dovutegli per legge, in relazione agli anni dal 1990 al 1992, ed ha dovuto affrontare i due gradi del giudizio di merito ed il giudizio di cassazione al fine di vedersi riconoscere il pieno fondamento delle proprie ragioni.

Ciononostante, l’Amministrazione finanziaria non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, neppure dopo la pronuncia della sentenza definitiva.

A seguito dell’invio di intimazione ad adempiere, il contribuente, decorso ulteriore tempo, non essendo ancora stato soddisfatto nella sua giusta pretesa, non ha potuto che promuovere il giudizio di ottemperanza.

3.2. Quando il giudizio risultava già da tempo pendente, l’Amministrazione finanziaria ha finalmente saldato il proprio debito.

Il giudice dell’ottemperanza ha perciò rilevato la cessazione della materia del contendere, ma ha disposto la compensazione delle spese processuali.

Risulta pacifico che anche in materia di giudizio di ottemperanza deve provvedersi sulle spese di lite.

4. In materia di compensazione delle spese del giudizio, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di specificare che “in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”, Cass. sez.

V, 24.1.2022, n. 1950; non essendosi, già in precedenza, mancato di chiarire che “nel processo tributario le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”, Cass. sez.

V, 25.1.2019, n. 2206; e si è pure statuito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”, Cass. sez.

VI-V, 18.2.2020, n. 3977.

4.1. Deve allora osservarsi che le difficoltà del locale Ufficio delle Imposte nel gestire un ampio contenzioso, invocate dalla CTR, non possono integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa.

Quanto all’affermazione del giudice dell’ottemperanza secondo cui la compensazione delle spese avrebbe dovuto essere disposta a causa della mole di contenzioso che l’Ufficio raguseo era chiamato a gestire: “a tacer d’altro”, le espressioni evidenziate non sono valutabili, proprio perché si risolvono in una non-motivazione, non chiarendo il giudice a quale “altro” intenda riferirsi.

5. Il ricorso deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la sentenzaimpugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Collodi n. 4 in Ragusa; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4404, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Giudizio di ottemperanza - Cessazione della materia del contendere - Spese di lite -Compensazione -Condizioni. 1. [OSCURATO:PERSONA], istaurato contenzioso con l’Amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso del 90% di quanto pagato a titolo di Iva, Ilor ed Irpef, negli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza del sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, conseguiva la definitiva vittoria nel giudizio, mediante la pronuncia Cass. sez. T, 12.3.2020, n. 7078. Il contribuente, però, nonostante il tempo trascorso e l’invio di richiesta di pagamento all’Amministrazione finanziaria, non otteneva il versamento di quanto pur gli è stato definitivamente riconosciuto. 2. In conseguenza il contribuente ricorreva in ottemperanza innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR dava atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, era intervenuto il versamento delle somme dovute in favore del contribuente, e pronunciava perciò la cessazione della materia del contendere. Disponeva, inoltre, la compensazione delle spesedi lite. 3. Avverso la pronuncia del giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di impugnazione, resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 24 Cost., per avere la CTR illegittimamente disposto la compensazione delle spese di lite. 2. Il ricorrente lamenta con il suo motivo di ricorso che, pur essendosi concluso il giudizio di ottemperanza con pronunzia di cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle Entrate tardivamente versato quanto dovuto, la necessità di proporre il ricorso in ottemperanza è stata provocata proprio dalla negligenza dell’Amministrazione finanziaria, e non si giustifica, pertanto, la compensazione delle spese di lite decisa con la decisione impugnata, tanto più che è stato necessario affrontare anche spese vive per la proposizione del ricorso in ottemperanza (pagamento del contributo unificato, etc.). Del resto, il contribuente aveva provveduto a notificare il 28.3.2020 atto di messa in mora, sopportando i relativi costi, intimazione che però non è stata presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate. 2.1. La controricorrente replica affermando innanzitutto la confusione di contestazioni di violazione di legge e vizi di motivazione che ritiene di poter rinvenire nel ricorso del contribuente, e quindi richiama il principio di libertà del giudice nel disciplinare le spese di lite, avendo peraltro la CTR proposto congrua motivazione. 2.2. Deve allora osservarsi che la contestazione introdotta dal ricorrente, il quale invoca la violazione di legge, appare ben comprensibile ed anche ritualmente proposta, fermo restando che la legittimità della disposta compensazione delle spese di lite dipende dalla motivazione adottata dalla CTR. 3. In ordine alle spese di lite, il giudice dell’ottemperanza osserva che: “una condanna alle spese dell’ufficio sarebbe, a tacer d’altro, comunque ingiusta, sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la proposizione del ricorso, in considerazione dell’enorme mole dei rimborsi che l’ufficio ragusano ha dovuto e deve tuttora gestire, in applicazione della normativa sopra richiamata, mole che senz’altro giustifica i ritardi rilevati dalla controparte” (sent. CTR, p. 7). 3.1. Occorre allora osservare come non risulti contestato che il contribuente ha agito in giudizio per conseguire il rimborso di somme dovutegli per legge, in relazione agli anni dal 1990 al 1992, ed ha dovuto affrontare i due gradi del giudizio di merito ed il giudizio di cassazione al fine di vedersi riconoscere il pieno fondamento delle proprie ragioni. Ciononostante, l’Amministrazione finanziaria non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, neppure dopo la pronuncia della sentenza definitiva. A seguito dell’invio di intimazione ad adempiere, il contribuente, decorso ulteriore tempo, non essendo ancora stato soddisfatto nella sua giusta pretesa, non ha potuto che promuovere il giudizio di ottemperanza. 3.2. Quando il giudizio risultava già da tempo pendente, l’Amministrazione finanziaria ha finalmente saldato il proprio debito. Il giudice dell’ottemperanza ha perciò rilevato la cessazione della materia del contendere, ma ha disposto la compensazione delle spese processuali. Risulta pacifico che anche in materia di giudizio di ottemperanza deve provvedersi sulle spese di lite. 4. In materia di compensazione delle spese del giudizio, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di specificare che “in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”, Cass. sez. V, 24.1.2022, n. 1950; non essendosi, già in precedenza, mancato di chiarire che “nel processo tributario le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”, Cass. sez. V, 25.1.2019, n. 2206; e si è pure statuito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”, Cass. sez. VI-V, 18.2.2020, n. 3977. 4.1. Deve allora osservarsi che le difficoltà del locale Ufficio delle Imposte nel gestire un ampio contenzioso, invocate dalla CTR, non possono integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa. Quanto all’affermazione del giudice dell’ottemperanza secondo cui la compensazione delle spese avrebbe dovuto essere disposta a causa della mole di contenzioso che l’Ufficio raguseo era chiamato a gestire: “a tacer d’altro”, le espressioni evidenziate non sono valutabili, proprio perché si risolvono in una non-motivazione, non chiarendo il giudice a quale “altro” intenda riferirsi. 5. Il ricorso deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la sentenzaimpugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Si
Sentenza Cassazione n. 03220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris