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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06460/2024

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ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al nsul ricorso iscritto al n. 20812/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di Gianluigi CIPRIANO C., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ragione della procura speciale in calce al ricorso con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 32; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – Istanza di correzione dellaordinanza della Terza Sezione Civile n. 19818/2022 pubblicata in data 4/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024dalla Oggetto:correzione errore materiale.

C.C. 09.02.2024 r.g.n. 20812/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi consigliera relatricedr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con istanza in data 10 agosto 2022, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione errore materiale della decisione di questa Corte Terza Sezione ordinanza n. 19818/2022 pubblicata in data 4/04/2022, per mancata liquidazione delle spese in favore del difensore anticipatario, per mancata liquidazione degli esborsi del primo grado di giudizio (id est Euro 85,00 per contributo unificato e Euro 8,00 per diritti ex art 30 d.P.R 115/2002) e per aver liquidato in misura ridotta quelli del giudizio di legittimità, ammontanti ad un totale importo di Euro 701,00 (di cui Euro 474,00 per contributo unificato, Euro 27,00 per diritti ex art. 30 d.P.R 115/2002ed Euro 200,00 per anticipazione imposta di registro ex art. 13 comma 2 bis art 30 d.P.R 115/2002), laddove è stata liquidata soltanto la somma di Euro 200,00; fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio presso la Sezione sesta Terza, con ordinanza interlocutoria n. 24043/2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo al fine di disporre la notificazione dell’istanza di correzione e del provvedimento del Presidente titolare alle parti ed è stata successivamente fissata adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.; Ritenuto che la notifica è stata effettuata dalla Cancelleria, a mezzo PEC, il giorno 7 agosto 2023, nel rispetto dei termini di cui al citato art.380bis c.p.c; dunque, è stato integrato il contraddittorio sul procedimento di correzione; effettivamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la distrazione delle spese processuali in proprio favore, ma questa Corte, con l'ordinanza di cui è richiesta la correzione, nel liquidare le spese, ha omesso di provvedere sulla richiesta, pur ricorrendone i presupposti; il ricorso merita dunque accoglimento, mancando nel provvedimento anzidetto ogni riferimento alla detta distrazione e di disporre l’aggiunta richiestacome da dispositivo; C.C. 09.02.2024 r.g.n. 20812/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi quanto alla asserita mancanza di liquidazione del contributo unificato atti giudiziari e quanto richiesto ex d.P.R 115/2002 , va rammentato che costituendo la medesima un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione , per errore materiale , del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta(cfr. in tal senso, Cass. Sez. 6 - 3, 23/09/2015 n. 18828; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 1, n. 18529 del10/07/2019); nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. Sez.

U. 28/02/2017 n. 5061); Per questi motivi Dispone la correzione dell’errore materiale di cui alla ordinanza n.19818/2022 emessa il 20 giugno 2022 in modo che venga inserit a , in dispositivo, alla pagina 7, rigo sette, dopo la parol a « accessori » la seguente frase: «con distrazione delle spese di ciascun grado di giudizio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario».

Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza 20 giugno 2022, n. 19818, oggetto di correzione.

Così deciso nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al nsul ricorso iscritto al n. 20812/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di Gianluigi CIPRIANO C., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ragione della procura speciale in calce al ricorso con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 32; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – Istanza di correzione dellaordinanza della Terza Sezione Civile n. 19818/2022 pubblicata in data 4/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024dalla Oggetto:correzione errore materiale. C.C. 09.02.2024 r.g.n. 20812/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi consigliera relatricedr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con istanza in data 10 agosto 2022, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione errore materiale della decisione di questa Corte Terza Sezione ordinanza n. 19818/2022 pubblicata in data 4/04/2022, per mancata liquidazione delle spese in favore del difensore anticipatario, per mancata liquidazione degli esborsi del primo grado di giudizio (id est Euro 85,00 per contributo unificato e Euro 8,00 per diritti ex art 30 d.P.R 115/2002) e per aver liquidato in misura ridotta quelli del giudizio di legittimità, ammontanti ad un totale importo di Euro 701,00 (di cui Euro 474,00 per contributo unificato, Euro 27,00 per diritti ex art. 30 d.P.R 115/2002ed Euro 200,00 per anticipazione imposta di registro ex art. 13 comma 2 bis art 30 d.P.R 115/2002), laddove è stata liquidata soltanto la somma di Euro 200,00; fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio presso la Sezione sesta Terza, con ordinanza interlocutoria n. 24043/2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo al fine di disporre la notificazione dell’istanza di correzione e del provvedimento del Presidente titolare alle parti ed è stata successivamente fissata adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.; Ritenuto che la notifica è stata effettuata dalla Cancelleria, a mezzo PEC, il giorno 7 agosto 2023, nel rispetto dei termini di cui al citato art.380bis c.p.c; dunque, è stato integrato il contraddittorio sul procedimento di correzione; effettivamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la distrazione delle spese processuali in proprio favore, ma questa Corte, con l'ordinanza di cui è richiesta la correzione, nel liquidare le spese, ha omesso di provvedere sulla richiesta, pur ricorrendone i presupposti; il ricorso merita dunque accoglimento, mancando nel provvedimento anzidetto ogni riferimento alla detta distrazione e di disporre l’aggiunta richiestacome da dispositivo; C.C. 09.02.2024 r.g.n. 20812/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi quanto alla asserita mancanza di liquidazione del contributo unificato atti giudiziari e quanto richiesto ex d.P.R 115/2002 , va rammentato che costituendo la medesima un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione , per errore materiale , del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta(cfr. in tal senso, Cass. Sez. 6 - 3, 23/09/2015 n. 18828; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 1, n. 18529 del10/07/2019); nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. Sez. U. 28/02/2017 n. 5061); Per questi motivi Dispone la correzione dell’errore materiale di cui alla ordinanza n.19818/2022 emessa il 20 giugno 2022 in modo che venga inserit a , in dispositivo, alla pagina 7, rigo sette, dopo la parol a « accessori » la seguente frase: «con distrazione delle spese di ciascun grado di giudizio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario». Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza 20 giugno 2022, n. 19818, oggetto di correzione. Così deciso nella camera di consiglio
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