CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (1. la mancanza di prove sufficienti a consentire l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, avuto riguardo al particolare del ritrovamento delle sue impronte digitali su un pezzo di targa trovato nel luogo ove era custodita l'attrezzatura rubata; 2. il trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso) già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2. Considerato che sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non soltanto se risultino intrinsecamente indeterminati ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito, con riferimento al primo motivo, le condizioni probatorie che hanno consentito di individuare il ricorrente come autore del furto della motosega e del decespugliatore di proprietà della persona offesa e, avuto riguardo al secondo motivo, ha ampiamente argomentato sulle ragioni per le quali ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio, posto che - come si è sottolineato in sentenza - non si condivideva neppure il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, tuttavia oramai stabilito in presenza di appello del solo imputato, alla luce delle modalità esecutive del reato e dei precedenti allarmanti. Considerato che anche i due motivi proposti con la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono reiterativi di ragioni già esaminate: -il primo, che è svolto anche in fatto, poiché ha l'obiettivo di dimostrare l'irrilevanza, ai fini della prova, dell'elemento costituito dal ritrovamento delle impronte del ricorrente sul pezzo di targa repertato sul luogo del delitto, laddove la sentenza impugnata ha logicamente inserito tale inequivoco dato di prova nel contesto motivazionale complessivo con argomentazioni che convincono; -il secondo, dedicato al trattamento sanzionatorio, equivoca la motivazione della sentenza poiché la Corte territoriale non ha inteso male il motivo d'appello e non è ritornata sulla questione della configurabilità delle circostanze attenuanti generiche già chiusa per la mancata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero, ma ha inteso sottolineare, proprio per motivare con maggior forza l'entità della dosimetria sanzionatoria, la non condivisione del giudizio di concessione delle attenuanti suddette già operato dal Tribunale.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefap9iva2La--