CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7879/2014 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente, ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 7879/2014 Numero sezionale 1772/2022 Numero di raccolta generale 16665/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA], n. 78/08/13, depositata il 22/10/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], che ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’ufficio ed ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2002, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile. 2. In data 30/05/2019 il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha versato la prima rata dovuta per la definizione. Ciò risulta dalla documentazione di riscontro versata in atti e dal modello di pagamento F24. Con memoria datata 08/03/2022, la parte privata ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata. L’Avvocatura, con atto datato 06/05/2022, sul presupposto dell’intervenuta definizione della lite ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3. Sussistono i presupposti per provvedere in maniera conforme alla comune richiesta delle parti; infine, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, del (citato) articolo 6, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.r.g. n. 7879/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 7879/2014 Numero sezionale 1772/2022 Numero di raccolta generale 16665/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 4. In relazione al ricorso incidentale, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25485; conf., ex multis, Cass. 10/10/2019, n. 25529). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del cont