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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24394/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34148-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 34148/2019 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2022 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 372/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 340/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 372 depositata il 4.7.2019, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da altri lavoratori autoferrotranvieri aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quest’ultima cessionaria dell’azienda nel dicembre 2012) al pagamento di somme a titolo di inclusione nell’indennità di buonuscita di cui all’art. 24 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] maturata sino al maggio 1982 e, successivamente, nel t.f.r., di diversi emolumenti accessori della retribuzione, compreso l’equivalente economico della dotazione della massa vestiaria;

2. la Corte distrettuale, per quel che interessa, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che definisce retribuzione ogni attribuzione patrimoniale che arricchisce il patrimonio del lavoratore causalmente collegata al rapporto di lavoro ed ha accertato che la divisa è utilizzata nell’interesse esclusivo del datore di lavoro consistente nella necessità che il personale autista dei mezzi aziendali si presenti con abbigliamento che lo connoti nei confronti degli utenti (non essendo sostenibile un concorrente interesse del lavoratore individuato nel fatto che alcuni accessori, come cinture, cravatte, stivali, ecc., potrebbero essere utilizzati separatamente anche nella vita extralavorativa), con conseguente esclusione dell’equivalente economico dal computo del t.f.r. (a differenza di altri emolumenti, quali indennità di presenza e di turno, lavoro straordinario, indennità di mancato riposo, indennità di feste lavorate, indennità sostitutiva di ferie); la Corte territoriale ha, inoltre, compensato le spese di lite tra le parti, per un quarto riguardo al primo grado (condannando la società al pagamento dei restanti tre quarti) e per un terzo con riguardo al grado di appello (con condanna conseguente al pagamento, della società, di due terzi);

3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori sulla base di tre motivi; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 50/A del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando il concetto di omnicomprensività della retribuzione, come espresso dall’art. 2120 cod.civ. (e, nell’ambito fiscale, dall’art. 51 del TUIR) e sottolineando che la previsione negoziale che attribuisce il costo della divisa prevalentemente all’azienda (70%) e in minor parte ai dipendenti (30%) evoca la funzione retributiva del vestiario uniforme;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120, comma 2, cod.civ., richiamando la nozione estensiva di retribuzione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, proceduto ad una parziale compensazione delle spese nonostante non vi fosse soccombenza dei lavoratori bensì una mera riduzione della domanda;

4. i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati;

5. l’allegato A, del R.d. n. 148 del 1931, art. 2, recita: “Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti”.

6. la Corte territoriale ha evidenziato come la divisa costituisca un segno distintivo di riconoscimento del lavoratore nei confronti dei terzi, utenti del servizio di trasporto, di esclusivo interesse del datore di lavoro connesso alla necessità che il personale autista dei mezzi aziendali si presenti con abbigliamento che lo connoti nei confronti degli utenti, mentre non è sostenibile un concorrente interesse del lavoratore alla consegna della divisa insito nel fatto che (solamente) alcuni degli accessori (cintura, cravatta, calzamaglia, stivali) potrebbero essere utilizzati, separatamente, anche nella vita extralavorativa;

7. questa Corte (valutando il CCNL del 1976 di settore nonché accordi aziendali diversi da quelli evocati nel presente giudizio) ha già affermato che la fornitura della divisa integra una forma ulteriore di corrispettivo e che in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme" - ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato - il datore di lavoro è tenuto (in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ.) a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento (vedi sul punto Cass. n. 23897 del 2008, Cass. n. 8531 del 2012, Cass. n. 20550 del 2015, Cass. 31176 del 2021);

8. in materia di natura retributiva dei benefit assegnati ai dipendenti, è stato, inoltre, affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 14835 del 2009, Cass. n. 14388 del 2000, Cass. n. 8512 del 1993 e Cass. n. 7646 del 1991); ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385 del 2009 cit.);

8.1. il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato, pertanto, dal rapporto sinallagmatico prestazione/c ontroprestazione propria del rapporto di lavoro nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n. 586 del 2017);

9. se, pertanto, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte il concetto di retribuzione recepito dall’art. 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio della onnicomprensività, in quanto "Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato" (così Cass. n. 16636 del 2012), il controvalore dell’assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione;

10. la lettura della sentenza impugnata non consente di rintracciare alcuna indagine sulla volontà delle parti sociali così come espressa negli accordi aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001, nei quali – a differenza dell’addebito parziale al lavoratore previsto dall’art. 50 del CCNL del 1976 - si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore di lavoro (punto 1, accordo del 1990; punto D, “Addebiti al personale”; comunicati al personale nn. 48 del 25.11.2014 e 4 del 15.1.2015 ) sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro;

11. a fronte delle rilevate lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nel materiale negoziale acquisito al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso l'interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006);

12. il terzo motivo di ricorso, concernente la regolazione delle spese di lite, è assorbito;

13. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che valuterà la natura retributiva dell’equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001; provvederà, altresì, alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34148-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 34148/2019 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 372/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 340/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 372 depositata il 4.7.2019, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da altri lavoratori autoferrotranvieri aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quest’ultima cessionaria dell’azienda nel dicembre 2012) al pagamento di somme a titolo di inclusione nell’indennità di buonuscita di cui all’art. 24 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] maturata sino al maggio 1982 e, successivamente, nel t.f.r., di diversi emolumenti accessori della retribuzione, compreso l’equivalente economico della dotazione della massa vestiaria; 2. la Corte distrettuale, per quel che interessa, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che definisce retribuzione ogni attribuzione patrimoniale che arricchisce il patrimonio del lavoratore causalmente collegata al rapporto di lavoro ed ha accertato che la divisa è utilizzata nell’interesse esclusivo del datore di lavoro consistente nella necessità che il personale autista dei mezzi aziendali si presenti con abbigliamento che lo connoti nei confronti degli utenti (non essendo sostenibile un concorrente interesse del lavoratore individuato nel fatto che alcuni accessori, come cinture, cravatte, stivali, ecc., potrebbero essere utilizzati separatamente anche nella vita extralavorativa), con conseguente esclusione dell’equivalente economico dal computo del t.f.r. (a differenza di altri emolumenti, quali indennità di presenza e di turno, lavoro straordinario, indennità di mancato riposo, indennità di feste lavorate, indennità sostitutiva di ferie); la Corte territoriale ha, inoltre, compensato le spese di lite tra le parti, per un quarto riguardo al primo grado (condannando la società al pagamento dei restanti tre quarti) e per un terzo con riguardo al grado di appello (con condanna conseguente al pagamento, della società, di due terzi); 3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori sulla base di tre motivi; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 50/A del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando il concetto di omnicomprensività della retribuzione, come espresso dall’art. 2120 cod.civ. (e, nell’ambito fiscale, dall’art. 51 del TUIR) e sottolineando che la previsione negoziale che attribuisce il costo della divisa prevalentemente all’azienda (70%) e in minor parte ai dipendenti (30%) evoca la funzione retributiva del vestiario uniforme; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120, comma 2, cod.civ., richiamando la nozione estensiva di retribuzione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, proceduto ad una parziale compensazione delle spese nonostante non vi fosse soccombenza dei lavoratori bensì una mera riduzione della domanda; 4. i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati; 5. l’allegato A, del R.d. n. 148 del 1931, art. 2, recita: “Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti”. 6. la Corte territoriale ha evidenziato come la divisa costituisca un segno distintivo di riconoscimento del lavoratore nei confronti dei terzi, utenti del servizio di trasporto, di esclusivo interesse del datore di lavoro connesso alla necessità che il personale autista dei mezzi aziendali si presenti con abbigliamento che lo connoti nei confronti degli utenti, mentre non è sostenibile un concorrente interesse del lavoratore alla consegna della divisa insito nel fatto che (solamente) alcuni degli accessori (cintura, cravatta, calzamaglia, stivali) potrebbero essere utilizzati, separatamente, anche nella vita extralavorativa; 7. questa Corte (valutando il CCNL del 1976 di settore nonché accordi aziendali diversi da quelli evocati nel presente giudizio) ha già affermato che la fornitura della divisa integra una forma ulteriore di corrispettivo e che in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme" - ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato - il datore di lavoro è tenuto (in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ.) a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento (vedi sul punto Cass. n. 23897 del 2008, Cass. n. 8531 del 2012, Cass. n. 20550 del 2015, Cass. 31176 del 2021); 8. in materia di natura retributiva dei benefit assegnati ai dipendenti, è stato, inoltre, affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 14835 del 2009, Cass. n. 14388 del 2000, Cass. n. 8512 del 1993 e Cass. n. 7646 del 1991); ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385 del 2009 cit.); 8.1. il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato, pertanto, dal rapporto sinallagmatico prestazione/c ontroprestazione propria del rapporto di lavoro nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n. 586 del 2017); 9. se, pertanto, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte il concetto di retribuzione recepito dall’art. 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio della onnicomprensività, in quanto "Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato" (così Cass. n. 16636 del 2012), il controvalore dell’assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione; 10. la lettura della sentenza impugnata non consente di rintracciare alcuna indagine sulla volontà delle parti sociali così come espressa negli accordi aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001, nei quali – a differenza dell’addebito parziale al lavoratore previsto dall’art. 50 del CCNL del 1976 - si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore di lavoro (punto 1, accordo del 1990; punto D, “Addebiti al personale”; comunicati al personale nn. 48 del 25.11.2014 e 4 del 15.1.2015 ) sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro; 11. a fronte delle rilevate lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nel materiale negoziale acquisito al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso l'interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); 12. il terzo motivo di ricorso, concernente la regolazione delle spese di lite, è assorbito; 13. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che valuterà la natura retributiva dell’equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali 27.6.1990 e 27.12.2001; provvederà, altresì, alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la s
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