CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato dì bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nelle qualità di amministratori della Staf s.r.I., rideterminando la durata delle relative pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità per essersi la Corte territoriale pronunziata in camera di consiglio non partecipata nonostante la difesa avesse avanzato tempestiva istanza di trattazione orale dell'impugnazione, è manifestamente infondato in quanto detta istanza, datata 1° giugno 2022, veniva avanzata dal difensore successivamente alla data fissata per la celebrazione dell'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), a nulla rilevando il successivo rinvio della stessa (in questo senso Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchiolo, Rv. 282599). Considerato che anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti deducono l'intervenuta prescrizione del reato, a lor dire maturata già in data antecedente la decisione di appello, è manifestamente infondato in quanto, tenuto conto della data dì consumazione del reato (il 10 giugno 2012) il relativo termine si compirà non prima del 10 dicembre 2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle