CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sonototalmente reiterativi (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01) in assenza di confrontocon la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello, che haesplicitamente affrontato i temi devoluti quanto alla richiesta dirinnovazione istruttoria ed affermazione della responsabilità del ricorrenteper il delitto allo stesso ascritto in rubrica (in particolare pag. 7 e seg. dovesono stati ampiamente richiamati gli elementi probatori a carico delricorrente, la proprietà allo stesso riferibile dell’auto assicurata, il chiarovantaggio conseguito dalla stipula della assicurazione nelle modalitàaccertate, la assoluta genericità della allegazioni difensive quanto allaversione alternativa fornita, con esplicita valutazione della richiestarinnovazione istruttoria e della sua non necessità al fine del decidere,documentazione evocata a tal fine e non altrimenti prodotta);che, quindi, tali motivi risultano privi di concreta specificità, oltre chemeramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e noncensurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurareuna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione deifatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice delmerito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata nonsolo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nelladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti,per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;considerato, conseguentemente,che tali doglianze inerenti alla prova dellapenale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti,a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto siprospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delleragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti allamotivazione dell’atto impugnato;osservato che all’evidenza con la motivazione resa la Corte di appello haimplicitamente disatteso l’assoluta necessità di procedere a rinnovazionemediante esame del ricorrente, anche tenuto conto delle caratteristichedella rinnovazione richiesta;rilevato che il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio(ritenuto non equo) ed alla mancata concessione delle circostanzegeneriche è del tutto generico ed aspecifico in mancanza di confronto conla motivazione della Corte di appello (pag. 8 dove ha puntualmentecondiviso la decisione di primo esplicando il proprio giudizio sia quanto allapena e alle sue componenti, che quanto alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche);che deve essereribadito il principio secondo il quale la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti perle circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché èinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio dideterminazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione ditutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla solaenunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale èinsindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sonototalmente reiterativi (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01) in assenza di confrontocon la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello che hapienamente ricostruito gli elementi a carico della stessa quanto allaimputazione ascritta, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado(Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011,Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01) in assenza di reale confronto con la logica ed argomentatamotivazione del giudice di appello (pag. 6 con chiaro richiamo alle modalitàdi stipula della assicurazione, alla titolarità del mezzo assicurato, al luogo diresidenza della [OSCURATO:PERSONA], con puntuale considerazione del ruolo della stessae della data di stipula per la stessa in epoca precedente alle successivefalsificazioni);che quindi tali motivi risultano privi di concreta specificità, oltre chemeramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e noncensurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurareuna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione deifatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice delmerito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata nonsolo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nelladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti,per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;rilevato che anche il terzo motivo di ricorso non è consentito in quantototalmente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione dellaCorte di appello, che ha chiaramente escluso che la condotta per le suespecifiche caratteristiche possa ritenersi di particolare tenuità (pag. 7 inordine alla commissione di due reati, utilizzando documenti falsificati, indanno di più persone offese);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili,con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]