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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07648/2026

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ORDINANZAsul ricorso proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore;- intimata -avversola sentenza n. 9042, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia il 16.10.2023, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/20261.

A seguito di accertamenti bancari, in considerazione dei versamentie prelevamenti rilevati, l’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA],esercente l’attività di commercio di autoveicoli, l’avviso di accertamento n.TY303H500600, con il quale calcolava il reddito d’impresa con riferimentoall’anno 2013, ai fini Ires, Iva ed Irap.

La società non aveva presentato ladichiarazione dei redditi, pur provvedendo a redigere la contabilità,parzialmente regolare e di cui l’Amministrazione finanziaria teneva contoper quanto possibile, peraltro rilevandosi che la contribuente non avevaistituito e/o conservato il libro giornale, il libro degli inventari ed il registrodei beni ammortizzabili.

L’Agenzia delle Entrate valorizzava le operazionibancarie ritenute giustificate dalla società e ricostruiva il reddito, in parteinduttivamente ed in parte sulla base dei ricavi analiticamente ricostruiti,riconoscendo i (soli) i costi documentati.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Palermo, e l’Amministrazionefinanziaria procedeva a sgravio parziale in relazione al quale era dichiaratala cessazione della materia del contendere.

La società proponeva plurimecensure e, per quanto d’interesse in questa sede, domandava ilriconoscimento dei costi da calcolarsi forfettariamente.

La CTP rigettava ilricorso.3.

La contribuente spiegava appello avverso la decisione della CTP,innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,insistendo nei propri argomenti.

La [OSCURATO:PERSONA] riteneva che dovesseroriconoscersi i costi anche in relazione alla porzione di reddito accertatoinduttivamente, e li conteggiava in misura del 53,3% dei ricavi,percentuale pari a quella riconosciuta in relazione alle operazionianaliticamente ricostruite.4.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidandosi ad un motivo di impugnazione.

La contribuente ha ricevuto lanotificazione del ricorso, a mezzo Pec consegnata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso ilNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nelgiudizio di legittimità.

L’Amministrazione finanziaria ha pure depositatomemoria.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973 edell’art. 51 del Dpr n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 109del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) e con gli artt. 2697 e 2728 cod. civ., peravere la Corte tributaria regionale erroneamente ritenuto che nei costi dadedursi sul maggior reddito accertato induttivamente dovessero esserericompresi anche quelli relativi ai versamenti, e non solo quelli relativi aiprelevamenti bancari.

Inoltre, il contribuente ha sostenuto di avereprodotto documentazione giustificativa dei costi sostenuti, ed il giudice delgravame avrebbe pertanto dovuto calcolare i costi deducibili sulfondamento della documentazione prodotta.2.

Con riferimento alla prima censura, l’Agenzia delle Entrate ricordache la stessa Corte di Cassazione, in considerazione di quanto deciso dallaCorte costituzionale con sentenza n. 10 del 2023, ha affermato che inpresenza di redditi imprenditoriali accertati mediante verifiche bancarie,deve procedersi alla deduzione dei costi accertati in misura forfettaria, malo avrebbe sostenuto con riferimento alle (sole) operazioni bancarie diprelevamento, mentre la Corte tributaria regionale ha applicato ladeduzione anche alle registrate movimentazioni bancarie di versamento.2.1.

Invero la Consulta, nella decisione ricordata, ha rilevato che “l'art.32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui «[i]dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevatirispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzocomma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), deldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delleNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se ilcontribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazionedel reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stessofine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base dellestesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica ilsoggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, iprelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti odoperazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, aeuro 5.000 mensili»…Sotto un primo profilo, la disposizione esprime una presunzione - noncomunemente conforme all'id quod plerumque accidit, per la quale iversamenti sul conto corrente, salvo prova contraria del contribuente, ovenon dichiarati o risultanti dalle scritture contabili, costituiscono ricavi"occulti" sottratti alla tassazione.Viene invece in rilievo in questa sede, ed è censurata sotto il profilo,tanto della violazione del canone di ragionevolezza quanto del principio dicapacità contributiva, la stessa norma laddove pone la presunzionesecondo cui anche i prelevamenti sul conto, se non risultanti dalle scritturecontabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi ilbeneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi”.2.2.

La Corte costituzionale, pertanto, ha innanzitutto confermato che iversamenti rinvenuti sui conti correnti, salvo prova contraria che puòessere offerta dal contribuente assicurando analitica giustificazione, ovenon dichiarati o risultanti dalle scritture contabili, si presumono esserericavi "occulti" sottratti alla tassazione.Sviluppa quindi il suo argomentare la Consulta, e scrive che “Ladisposizione censurata pone, in favore del fisco, una presunzione legaleche muove dall'utilizzazione, da parte dell'ufficio, di «dati ed elementi»acquisiti a seguito di indagini finanziarie - e segnatamente, nella specie, diNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026quelle bancarie - per fondare su di essi (o anche su di essi), sia che sitratti di «prelevamenti» (o prelievi), che di «importi riscossi» (id est:versamenti), relativi gli uni e gli altri ad operazioni per importi superiori aeuro 1.000,00 giornalieri e, comunque, a euro 5.000,00 mensili, lerettifiche delle dichiarazioni dei redditi, determinati in base alle scritturecontabili, delle persone fisiche, e non, di cui agli artt. 38, 39 e 40 dellostesso d.P.R. n. 600 del 1973, e gli accertamenti d'ufficio, di cui alsuccessivo art. 41.Si tratta di una presunzione a carattere relativo (quindi iuris tantum),e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la provacontraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente: a) che ditali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione del redditosoggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allo stessofine»; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi «risult[a]no dallescritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato«soggetto beneficiario», indicato puntualmente dal contribuente.In mancanza di prova contraria, i prelevamenti e gli importi riscossisono considerati «ricavi» e possono essere posti a base delle rettifiche edegli accertamenti suddetti per determinare il reddito imponibile nelregime delle imposte dirette” (Corte cost., 31.10.2023, n. 10).In sostanza, in assenza di prova contraria offerta dal contribuente, siai prelevamenti sia i versamenti riscontrati mediante accertamenti bancarisono considerati ricavi, ai fini dell’accertamento del reddito imponibiledell’impresa.2.3.

Prosegue la Corte costituzionale e chiarisce che “la disposizionecensurata in tanto si sottrae alle censure mosse … sì che le sollevatequestioni possono essere dichiarate non fondate - in quanto si interpretinel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati,e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, ilcontribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamentoNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolarepossa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno,dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati» (sentenza n.225 del 2005)” (Corte cost., 31.10.2023, n. 10).2.4.

Vero è che la Consulta richiama specificamente i prelevamenti,che erano oggetto del dubbio di costituzionalità, ma esprime un principioda estendersi anche ai versamenti (‘importi riscossi’), che del pari sonoconsiderati, per presunzione legale relativa, ricavi non dichiarati.

Devepertanto ritenersi che anche in presenza di versamenti non dichiarati, edaccertati mediante verifica bancaria, sia in caso di accertamento deiredditi induttivo, sia in caso di accertamento analitico induttivo, ilcontribuente ha diritto alla deduzione dei costi, eventualmente calcolati inmisura forfettaria.2.4.1.

Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: «Intema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, tenutoconto della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023 che ha operatoun'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindiocculti, scaturente non solo da prelevamenti, ma anche da versamentibancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporrela prova presuntiva contraria, anche eccependo un’incidenza percentualeforfettaria di costi di produzione, che devono pertanto essere detrattidall'ammontare dei maggiori ricavi presunti»; in tal modo assicurandosicontinuità a quanto già osservato, anche se con minore specificità, dallagiurisprudenza sezionale in alcune delle più recenti pronunce (si vedanoCass. sez. trib., ord. 23 agosto 2025, n. 23741; Cass. sez. trib. ord. 18novembre 2025, n. 30422).3.

L’Amministrazione finanziaria propone quindi una seconda censura,ed evidenzia che la contribuente, nel caso di specie, si è impegnata afornire la prova dei costi sostenuti, che le sono stati anche riconosciuti, eNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026ritiene pertanto che non debbano essere riconosciuti ulteriori costi nondimostrati.3.1.

Nel caso di specie risulta pacifico che l’accertamento è statosvolto con modalità mista, analitico-induttiva.

La Corte di giustiziatributaria regionale siciliana ha evidenziato che, per la parte di redditoaccertato con modalità analitica, si è tenuto conto di tutti i costi che laparte ha dimostrato di aver sostenuto, e sono stati riconosciuti in misurapari al 53,3% dei ricavi accertati.

Per la parte di reddito ritenuta accertatacon modalità soltanto induttiva, invece, non è stata riconosciuta dall’Enteimpositore, erroneamente nella valutazione del giudice del gravame,alcuna deducibilità dei costi, perché si tratta di oneri che la società devecomunque aver necessariamente sopportato.

In conseguenza il giudice disecondo grado ha ritenuto che pur con riferimento alla parte induttivadell’accertamento dovessero essere conteggiati i costi sostenuti perconseguire i ricavi, e li ha riconosciuti nella stessa percentuale ritenutacorretta per la parte di accertamento analitico induttiva.3.2.

La pronuncia della Corte di giustizia tributaria siciliana non è ingrado, all’evidenza, di spiegare come, in presenza di un accertamento delreddito societario che rimane unico, possa l’accertamento medesimodividersi in due parti distinte e separate in modo da addivenire ad unadeterminazione del reddito d’impresa, l’una accertata con modalitàanalitica, o meglio analitico-induttiva, e l’altra con modalità induttiva.Né può spiegare, il giudice dell’appello, perché ritenga che i costisostenuti dall’impresa, così come provati e pure accettati dall’Enteimpositore, non esauriscano gli oneri sopportati dalla società, e vi sianocosti ulteriori che debbano essere comunque riconosciuti.

Risulta evidente,infatti, che il necessario rispetto dei principi costituzionali di capacitàcontribuiva (art. 53 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.), imponga chedebba evitarsi la duplicazione del riconoscimento della deducibilità degliNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026oneri oltre a quelli documentati dalla parte e riconosciutidall’Amministrazione medesima.La seconda censura proposta dall’Ente impositore merita pertantoaccoglimento, potendo indicarsi il seguente principio di diritto: «In tema diaccertamento del reddito, laddove l’amministrazione finanziaria, purpotendo procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazionedei redditi, con metodo induttivo puro, abbia proceduto all’accertamentocon metodo analitico – induttivo, e, in tale contesto, siano statiriconosciuti i costi di cui la parte contribuente abbia dimostrato l’inerenzaall’attività d’impresa, un’ulteriore deduzione di costi in via forfetaria, afronte dell’unicità dell’accertamento del complessivo reddito d’impresa, sirisolverebbe, in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacitàcontributiva, in un’illegittima duplicazione degli oneri deducibili».4.

In definitiva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate è fondato edeve perciò essere accolto nei termini di cui in motivazione conriferimento alla seconda censura compendiata nell’unico motivo di ricorso,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei termini dicui in motivazione; cassa, nei termini, la decisione impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio,e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore;- intimata -avversola sentenza n. 9042, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia il 16.10.2023, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/20261. A seguito di accertamenti bancari, in considerazione dei versamentie prelevamenti rilevati, l’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA],esercente l’attività di commercio di autoveicoli, l’avviso di accertamento n.TY303H500600, con il quale calcolava il reddito d’impresa con riferimentoall’anno 2013, ai fini Ires, Iva ed Irap. La società non aveva presentato ladichiarazione dei redditi, pur provvedendo a redigere la contabilità,parzialmente regolare e di cui l’Amministrazione finanziaria teneva contoper quanto possibile, peraltro rilevandosi che la contribuente non avevaistituito e/o conservato il libro giornale, il libro degli inventari ed il registrodei beni ammortizzabili. L’Agenzia delle Entrate valorizzava le operazionibancarie ritenute giustificate dalla società e ricostruiva il reddito, in parteinduttivamente ed in parte sulla base dei ricavi analiticamente ricostruiti,riconoscendo i (soli) i costi documentati.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Palermo, e l’Amministrazionefinanziaria procedeva a sgravio parziale in relazione al quale era dichiaratala cessazione della materia del contendere. La società proponeva plurimecensure e, per quanto d’interesse in questa sede, domandava ilriconoscimento dei costi da calcolarsi forfettariamente. La CTP rigettava ilricorso.3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione della CTP,innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,insistendo nei propri argomenti. La [OSCURATO:PERSONA] riteneva che dovesseroriconoscersi i costi anche in relazione alla porzione di reddito accertatoinduttivamente, e li conteggiava in misura del 53,3% dei ricavi,percentuale pari a quella riconosciuta in relazione alle operazionianaliticamente ricostruite.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidandosi ad un motivo di impugnazione. La contribuente ha ricevuto lanotificazione del ricorso, a mezzo Pec consegnata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso ilNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nelgiudizio di legittimità. L’Amministrazione finanziaria ha pure depositatomemoria.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973 edell’art. 51 del Dpr n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 109del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) e con gli artt. 2697 e 2728 cod. civ., peravere la Corte tributaria regionale erroneamente ritenuto che nei costi dadedursi sul maggior reddito accertato induttivamente dovessero esserericompresi anche quelli relativi ai versamenti, e non solo quelli relativi aiprelevamenti bancari. Inoltre, il contribuente ha sostenuto di avereprodotto documentazione giustificativa dei costi sostenuti, ed il giudice delgravame avrebbe pertanto dovuto calcolare i costi deducibili sulfondamento della documentazione prodotta.2. Con riferimento alla prima censura, l’Agenzia delle Entrate ricordache la stessa Corte di Cassazione, in considerazione di quanto deciso dallaCorte costituzionale con sentenza n. 10 del 2023, ha affermato che inpresenza di redditi imprenditoriali accertati mediante verifiche bancarie,deve procedersi alla deduzione dei costi accertati in misura forfettaria, malo avrebbe sostenuto con riferimento alle (sole) operazioni bancarie diprelevamento, mentre la Corte tributaria regionale ha applicato ladeduzione anche alle registrate movimentazioni bancarie di versamento.2.1. Invero la Consulta, nella decisione ricordata, ha rilevato che “l'art.32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui «[i]dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevatirispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzocomma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), deldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delleNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se ilcontribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazionedel reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stessofine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base dellestesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica ilsoggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, iprelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti odoperazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, aeuro 5.000 mensili»…Sotto un primo profilo, la disposizione esprime una presunzione - noncomunemente conforme all'id quod plerumque accidit, per la quale iversamenti sul conto corrente, salvo prova contraria del contribuente, ovenon dichiarati o risultanti dalle scritture contabili, costituiscono ricavi"occulti" sottratti alla tassazione.Viene invece in rilievo in questa sede, ed è censurata sotto il profilo,tanto della violazione del canone di ragionevolezza quanto del principio dicapacità contributiva, la stessa norma laddove pone la presunzionesecondo cui anche i prelevamenti sul conto, se non risultanti dalle scritturecontabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi ilbeneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi”.2.2. La Corte costituzionale, pertanto, ha innanzitutto confermato che iversamenti rinvenuti sui conti correnti, salvo prova contraria che puòessere offerta dal contribuente assicurando analitica giustificazione, ovenon dichiarati o risultanti dalle scritture contabili, si presumono esserericavi "occulti" sottratti alla tassazione.Sviluppa quindi il suo argomentare la Consulta, e scrive che “Ladisposizione censurata pone, in favore del fisco, una presunzione legaleche muove dall'utilizzazione, da parte dell'ufficio, di «dati ed elementi»acquisiti a seguito di indagini finanziarie - e segnatamente, nella specie, diNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026quelle bancarie - per fondare su di essi (o anche su di essi), sia che sitratti di «prelevamenti» (o prelievi), che di «importi riscossi» (id est:versamenti), relativi gli uni e gli altri ad operazioni per importi superiori aeuro 1.000,00 giornalieri e, comunque, a euro 5.000,00 mensili, lerettifiche delle dichiarazioni dei redditi, determinati in base alle scritturecontabili, delle persone fisiche, e non, di cui agli artt. 38, 39 e 40 dellostesso d.P.R. n. 600 del 1973, e gli accertamenti d'ufficio, di cui alsuccessivo art. 41.Si tratta di una presunzione a carattere relativo (quindi iuris tantum),e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la provacontraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente: a) che ditali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione del redditosoggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allo stessofine»; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi «risult[a]no dallescritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato«soggetto beneficiario», indicato puntualmente dal contribuente.In mancanza di prova contraria, i prelevamenti e gli importi riscossisono considerati «ricavi» e possono essere posti a base delle rettifiche edegli accertamenti suddetti per determinare il reddito imponibile nelregime delle imposte dirette” (Corte cost., 31.10.2023, n. 10).In sostanza, in assenza di prova contraria offerta dal contribuente, siai prelevamenti sia i versamenti riscontrati mediante accertamenti bancarisono considerati ricavi, ai fini dell’accertamento del reddito imponibiledell’impresa.2.3. Prosegue la Corte costituzionale e chiarisce che “la disposizionecensurata in tanto si sottrae alle censure mosse … sì che le sollevatequestioni possono essere dichiarate non fondate - in quanto si interpretinel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati,e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, ilcontribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamentoNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolarepossa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno,dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati» (sentenza n.225 del 2005)” (Corte cost., 31.10.2023, n. 10).2.4. Vero è che la Consulta richiama specificamente i prelevamenti,che erano oggetto del dubbio di costituzionalità, ma esprime un principioda estendersi anche ai versamenti (‘importi riscossi’), che del pari sonoconsiderati, per presunzione legale relativa, ricavi non dichiarati. Devepertanto ritenersi che anche in presenza di versamenti non dichiarati, edaccertati mediante verifica bancaria, sia in caso di accertamento deiredditi induttivo, sia in caso di accertamento analitico induttivo, ilcontribuente ha diritto alla deduzione dei costi, eventualmente calcolati inmisura forfettaria.2.4.1. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: «Intema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, tenutoconto della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023 che ha operatoun'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindiocculti, scaturente non solo da prelevamenti, ma anche da versamentibancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporrela prova presuntiva contraria, anche eccependo un’incidenza percentualeforfettaria di costi di produzione, che devono pertanto essere detrattidall'ammontare dei maggiori ricavi presunti»; in tal modo assicurandosicontinuità a quanto già osservato, anche se con minore specificità, dallagiurisprudenza sezionale in alcune delle più recenti pronunce (si vedanoCass. sez. trib., ord. 23 agosto 2025, n. 23741; Cass. sez. trib. ord. 18novembre 2025, n. 30422).3. L’Amministrazione finanziaria propone quindi una seconda censura,ed evidenzia che la contribuente, nel caso di specie, si è impegnata afornire la prova dei costi sostenuti, che le sono stati anche riconosciuti, eNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026ritiene pertanto che non debbano essere riconosciuti ulteriori costi nondimostrati.3.1. Nel caso di specie risulta pacifico che l’accertamento è statosvolto con modalità mista, analitico-induttiva. La Corte di giustiziatributaria regionale siciliana ha evidenziato che, per la parte di redditoaccertato con modalità analitica, si è tenuto conto di tutti i costi che laparte ha dimostrato di aver sostenuto, e sono stati riconosciuti in misurapari al 53,3% dei ricavi accertati. Per la parte di reddito ritenuta accertatacon modalità soltanto induttiva, invece, non è stata riconosciuta dall’Enteimpositore, erroneamente nella valutazione del giudice del gravame,alcuna deducibilità dei costi, perché si tratta di oneri che la società devecomunque aver necessariamente sopportato. In conseguenza il giudice disecondo grado ha ritenuto che pur con riferimento alla parte induttivadell’accertamento dovessero essere conteggiati i costi sostenuti perconseguire i ricavi, e li ha riconosciuti nella stessa percentuale ritenutacorretta per la parte di accertamento analitico induttiva.3.2. La pronuncia della Corte di giustizia tributaria siciliana non è ingrado, all’evidenza, di spiegare come, in presenza di un accertamento delreddito societario che rimane unico, possa l’accertamento medesimodividersi in due parti distinte e separate in modo da addivenire ad unadeterminazione del reddito d’impresa, l’una accertata con modalitàanalitica, o meglio analitico-induttiva, e l’altra con modalità induttiva.Né può spiegare, il giudice dell’appello, perché ritenga che i costisostenuti dall’impresa, così come provati e pure accettati dall’Enteimpositore, non esauriscano gli oneri sopportati dalla società, e vi sianocosti ulteriori che debbano essere comunque riconosciuti. Risulta evidente,infatti, che il necessario rispetto dei principi costituzionali di capacitàcontribuiva (art. 53 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.), imponga chedebba evitarsi la duplicazione del riconoscimento della deducibilità degliNumero registro generale 11953/2024Numero sezionale 21/2026Numero di raccolta generale 7648/2026Data pubblicazione 30/03/2026oneri oltre a quelli documentati dalla parte e riconosciutidall’Amministrazione medesima.La seconda censura proposta dall’Ente impositore merita pertantoaccoglimento, potendo indicarsi il seguente principio di diritto: «In tema diaccertamento del reddito, laddove l’amministrazione finanziaria, purpotendo procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazionedei redditi, con metodo induttivo puro, abbia proceduto all’accertamentocon metodo analitico – induttivo, e, in tale contesto, siano statiriconosciuti i costi di cui la parte contribuente abbia dimostrato l’inerenzaall’attività d’impresa, un’ulteriore deduzione di costi in via forfetaria, afronte dell’unicità dell’accertamento del complessivo reddito d’impresa, sirisolverebbe, in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacitàcontributiva, in un’illegittima duplicazione degli oneri deducibili».4. In definitiva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate è fondato edeve perciò essere accolto nei termini di cui in motivazione conriferimento alla seconda censura compendiata nell’unico motivo di ricorso,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei termini dicui in motivazione; cassa, nei termini, la decisione impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio,e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 07648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris