CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CHIANA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il diniego della sospensione condizionale in termini eccentrici al devoluto in appello ( che non conteneva motivi sul punto) e allo stesso tenore della sentenza gravata che in linea con i motivi di appello non affronta il tema ( si che la frase riportata dal ricorso va ascritta alla decisione di primo grado, come detto non impugnata in parte qua con il gravame di merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.