CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 26893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA C.I, sul ricorso 29740/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].) in concordato preventivo, in persona dei liquidatori giudiziali pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1032/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Amministrazione provinciale di Ferrara impugnò davanti alla Corte di Appello di Bologna la determinazione dell'indennità di espropriazione pari ad euro 311.533,00 complessivi, effettuata a seguito della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima, prevista dall'art. 21 dpr 327 del 2001, in relazione ai terreni di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA] oggetto di esproprio giusta decreto 24 marzo 2010, ritenuta eccessiva la stima effettuata dai periti, per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili interessati dal procedimento espropriativo.Si costituì la società proprietaria dei terreni e nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto di determinare l'indennità di espropriazione nella somma di euro 37.574,04 pari al valore venale dei terreni con il criterio del metodo sintetico-comparativo. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione già [OSCURATO:SOCIETA] in concordato preventivo affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Ferrara si è costituita con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.32 comma 1 ed art. 37 comma 1 DPR 327 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Bologna, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio dei tecnici di cui all'art. 21, ha determinato in euro 37.574,04 l'indennità di esproprio secondo il metodo di stima sintetico-comparativo anziché quello analitico-indiretto e così ha omesso di applicare il criterio di stima di cui all'art. 32 T.U. Espropri che disciplina la materia ed è il criterio alla stregua del quale deve essere quantificato l'indennizzo. Secondo la ricorrente il metodo analitico-indiretto era quello che nella fattispecie meglio consentiva di individuare il valore venale del bene, trattandosi di area originariamente qualificata E2 cioè avente destinazione agricola mentre alla data dell'esproprio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata trasformata in sottozona F2 edificabile cioè area per attrezzature di interesse generale socio-sanitarie.//1 La Corte di Appello di Bologna aveva invece recepito le risultanze della CTU espletata in corso di giudizio senza fornire adeguata e coerente motivazione in ordine agli elementi decisivi della stima ed aveva liquidato per l'area espropriata un'indennità di occupazione ed espropriazione inferiore al valore di mercato degli immobili. Infatti, secondo la ricorrente, la collocazione delle aree nelle immediate vicinanze del nascente polo ospedaliero le rendeva appetibili per gli imprenditori intenzionati ad investire in attività accessorie a quelle svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e pertanto non appariva condivisibile l'impostazione data dalla Corte distrettuale secondo la quale il metodo di stima sintetico comparativo era il più appropriato. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti, anzitutto la Corte distrettuale ha chiarito che il metodo sintetico-comparativo era l'unico adottabile in quanto il metodo analitico-ricostruttivo, fondato sul costo di trasformazione del fondo non era praticabile poiché, come spiegato a pag.10 della sentenza impugnata, sarebbe consistito in una valutazione astratta e priva di riscontri concreti in quanto del tutto ignoto il tipo di interventi che sarebbero stati realizzati nelle aree in esame. Occorre premettere poi che, secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 1 -' Ordinanza n. 34743 del 31/12/2019), a cui il Collegio intende dare continuità, il criterio di stima cd. sintetico- comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali, quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili, e temporali, ma soprattutto alla sua condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo; ne consegue che il giudice di merito, per applicarlo correttamente, deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato. Inoltre la correttezza del metodo utilizzato dall'ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione (tra le tante Cass.nr.4783/2012 e nr.20232/2016). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha adempiuto a tutti gli oneri posti a suo caco: infatti ha esaminato i calcoli di cui alla C.T.U. sui valori di mercato dei beni ed ha indicato nella sua decisione i dati utilizzati e da quali fonti fossero stati acquisiti per individuare il valore di mercato del fondo. Nella specie il CTU ha accertato il valore col metodo di stima sintetico-comparativo tenendo conto che il terreno era valutabile in euro 10.91 al mq con un coefficiente di riduzione previsto per le aree prive di opere di urbanizzazione. Infatti emerge dalla CTU espletata nel corso del giudizio di merito che il terreno acquistato dal [OSCURATO:SOCIETA] era del tutto privo di opere di urbanizzazione, avendo una destinazione agricola, mentre le uniche opere di urbanizzazione erano quelle presenti nel comprensorio circostante in cui era situato l'ospedale; pertanto il CTU correttamente ha confermato l'indice di abbattimento dello 0,65% in presenza di area agricola mentre risultava erroneo tenere conto di un maggior valore del terreno derivante dalla vicinanza del polo sanitario pubblico attuato anche mediante le procedure espropriative. Infine è apparso dirimente, secondo il Collegio di merito, che gli stessi beni oggetto di esproprio furono acquistati da [OSCURATO:SOCIETA] in epoca prossima alla espropriazione al prezzo di euro 4,79 a mq ovvero ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello stimato dal CTU quale più probabile valore di mercato. Da ultimo vale ricordare che (Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007) "Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività." Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese a favore del controricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del controricorrene che liquida in euro 5.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.9-2 Così d