CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 47297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in epigrafe, con la quale è stata riformata la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 6 maggio 2015. Picone è stato ritenuto responsabile del tentato furto di una mazzetta di banconote (per un importo complessivo di C 5.000,00) che aveva prelevato dalla cassaforte, momentaneamente lasciata aperta, all'interno della filiale di Canosa di Puglia della [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 24 giugno 2013. I giudici di appello, confermata la qualificazione giuridica del fatto come furto tentato, hanno escluso la sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 7 e 625 n. 4 cod. pen., hanno ritenuto che non potessero essere applicate le attenuanti generiche, non potesse essere disapplicata la recidiva, e hanno determinato la pena finale nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed C 200,00 di multa. Considerato che il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità limitandosi a sostenere che, in mancanza di elementi indiziari gravi, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod. pen. Rilevato che, quando — come nel caso in esame — si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il motivo di ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Rilevato che, con ulteriore subordinato motivo, il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata in ragione del sopravvenuto accertamento della capacità irreversibile dell'imputato a stare in giudizio. Rilevato che, con memoria in data 17 novembre 2022, è stata prodotta documentazione a sostegno di tale motivo. Ritenuto che la causa di improcedibilità per irreversibile incapacità dell'imputato a stare in giudizio, disciplinata dall'art. 72-bis cod. proc. pen. «insorta o, comunque, dedotta per la prima volta dopo la sentenza di secondo grado non opera nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, considerato che gli accertamenti e le valutazioni che ne affermano o ne escludono l'esistenza sono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità» (Sez. 5, n. 44102 del 24/09/2019, S., Rv. 277431). Rilevato che l'incapacità dell'imputato di partecipare scientemente al processo non è mai stata dedotta in nessuno dei due gradi di giudizio, sicché non sono ravvisabili violazioni di legge che comportino l'annullamento della sentenza di secondo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i