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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 31326/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2571-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18/20, presso il [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controri correnti - avverso la sentenza n. 866/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 933/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

I o , n. 2571 /2018 R.G. i I ' l t [OSCURATO:PERSONA]

1. ,Con sentenza n. 866 depositata il 2.11.2017 la Corte di appep o di L'Aquila, i in riforma del provvedimento del Tribunale di Avezzano,' ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti del Patronato ,A.d.L.I. per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro I subordinatoftda dicembre 2000 a novembre 2005 in qualità di ''operatbre" di Patrbnato, IV , livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non rinvenendo elementi probatori sufficienti a delineare una situazione di asgOggettar4nto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. '

2. Avverso la sentenza la lavoratrice propone ricorgo per Cassazione, affidato a i I ' f I tre motivi; il Patronato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazidne degli art. 77, 83; i i 100, 125 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3! e 4, pod.proc.civ.), avendo, la Corte di appello, trascurato che l'appello del Patronato era , i inammissibile essendo stato sottoscritto, con firma digitale, esclusivamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore privo di procura alle liti, conferita -t dal ' Presidente del Patronato - esclusivamente al,l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], 'dotato solamente di poteri processyali e non sostanziali' (tali poter, a sua ,Volta, nominare suoi sostituti). , '

2. Con il secondo ed il terzo motivo si denuncia omssb esame' di un ''fattp , decisivo per il giudizio, violazione degli artt. 132 c'ocl Iproc.civT,

9. 10 del , D.rn. n. 764 del 13.12.1994 e 6 della legge n. 152 del ,2001, 2094 9 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.tivl avendo,. la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice ha svolto, concretamente attività ,di rappresentanza degli assistiti dell'istituto di Patronato,' trattato direttamente le , pratiche (come risulta dalla testimonianza del direttore della sede , [OSCURATO:PERSONA]) e che sia il D.M. citato sia la legge n. 764 preVedono, negli istit0 di patronato, come forma ordinaria di prestazione dell'attività layorativa, quella prestata dall'operatore in virtù di contratto di lavoro sdbordinato;, con I I I i i i I I l'unica eccezionale alternativa della collaborazione volontaria', ,incompatibile con le risultanze istruttorie dalle quali emerge un ampio orario di lavoro , e l'ufficio di Luco dei Marsi quale luogo di prestazione, gestito in prima persona , dalla [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], i I

3. Il primo motivo non è fondato.

Preliminarmente, l'eccezione del ricorrente deve ritenersi tardiva,'nulla avendo sbllevato la parte durante il giudizio di appello.

Invero, questa Corte ha affermato che, nel caso di costituzione in giudizi b in I I base a procura generale alle liti per atto notarne, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza , che l'avversario abbia sollevato ecceibni b contestazioni nel corso del giudizio di merito accettando senza riservel'Ottività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente ,lo, "us postuland'i, I j1 9 del 1 difensore (Cass. n. 5252 del 2001,'Cass. n. 20518 dei 2908).

Il motivo risulta, in ogni caso, infondato anche con riguardp censure relative alla mancanza, in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA]!i, ' di un potere rappresentativo dell'ente nonché di delega di poteri prbcessuali.

Come già rilevato da questa Corte in fattispécie analoghe (Cass. n.26365 del , 2°10, Cass. n. 1756 del 2012, Cass. n.26 -4744 del 2017, Cass., n.26745 del 2017, Cass. n.26908 del 2017, Cass. n.26909 del 2017,'Cass.' n. 2043? del 2018) "Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il ,potere o nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali nn hanno? Meste di sostituti Jel i t legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresehtanti proessuali della parte".

3.1. Ebbene, nel caso di specie, la procura notarile conferita dal Presidente pel ' Patronato A.C.L.I. all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva eSpressamente non solo il conferimento di un potere rappresentativo dell'ente, in qualità di "résiponsabi ile del Servizio legale centrale del Patronato ACLI", Ta altreSì a '"facclItà di 4 nominare avvocati e sostituti, ovvero associare nella 'difesa altri ayvocati còn uguali o più limitati poteri, con promessa di rato e valido sotto itutti gli obblighi di legge" e non risulta che il ricorrente abbia sollevato alcuna eccezione nel corso del giudizio di appello. o i I I I, i

4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. ,

4.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso !per ces'sazione,, il ( vizio di violazione di legge consiste nella deduzione Idi,un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispécie Astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattisPecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merit9 f la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto' l'aspetto dei vizio di , motivazione.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - Vlazione di legge' in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecié normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della car4entè o t contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta . 1 è' segnato dal fatto dhe solo quest'ultima censura, e non anche la prima, emediata dalla conteStata ,i'h valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

I

4.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicaziòne della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della I , fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ostia un proglema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360, primo comnia, n ' Cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellatci lart. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ., cher - nella versione rationel temporis applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un , fatto storico decisiyq (àr. sul punto Cass. Sez.

U. n. 19881 del 2014), riducendò al "4-ninimò costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione ([OSCURATO:PERSONA].' U. n. i 8053 del 2014).

I , n 4.3.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, la motivazione non è i ? assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a 1 , dell'apprezzamento fattuale risultano rnanifestamehte illogici o contraddittori.

4.4. La sentenza impugnata ha ampiamente ,esaminato i fatti controversi 'e - premesso che l'art. 10 del d.m.

N. 764 del 1994 prevede il ruolo dell,' ' o I I , , "operatore" (invocato dalla Lauri), legato al patronato da, un rapporto di lai voro l e caratterizzato dallo svolgimento delle attività di 'Torma dei mandati" ,e 'di "trattative con le amministrazioni erogatrici delle prieStazioni", le la figura del "collaboratore", che opera su base volontaria e in mOd r o Saltuario -, ha accertato che la lavoratrice non ha svolto l'attività tilpiéa dell' "operatore" bensì si occupava dell'istruttoria delle pratiche e dell'invio agli enti erogatori, attività , i , espressamente ricomprese dall'art. 10 citato '&a i compiti dei "aollabqratorr i.

La Corte territoriale ha aggiunto inoltre che, alla luce dei notyndici sintorpatiai della subordinazione, non è emerso l'esercizio di un potere di icontrollo e organizzazione dell'attività lavorativa della Lauri, né l'obbligo 'della stesa di rispettare un orario di lavoro (posto che svolgeva anche I , attività di assistenza fiscale presso altra associazione), ed inoltre ei emerso lo svolgimento di ?Un numero di pratiche molto contenuto, del tutto coerente cein il cara ere di occasionalità della prestazione.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese ldi lite sono regolate setbndo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.prba sciv.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da' parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contriputo u,nifiipato previsto , dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1i qúater, introdoto dalla 'L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del commà 1-bis dello Stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in ' Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese 'generali al 15% ed accessori' di i I legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,1 n. '14!5,, nel i testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 4 diee 'rnibre 20012, n.1,228, ' dà atto della sussistenza dei presupposti processuali' 'per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo tinifiCao, pari,a quello previsto per il ricorso, a norma del comma dellb ilstesSo art. 135 se dovuto. , 4 I ét I I I i i Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 24 giUgho 2021. t I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2571-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18/20, presso il [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controri correnti - avverso la sentenza n. 866/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 933/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. I o , n. 2571 /2018 R.G. i I ' l t [OSCURATO:PERSONA] 1. ,Con sentenza n. 866 depositata il 2.11.2017 la Corte di appep o di L'Aquila, i in riforma del provvedimento del Tribunale di Avezzano,' ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti del Patronato ,A.d.L.I. per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro I subordinatoftda dicembre 2000 a novembre 2005 in qualità di ''operatbre" di Patrbnato, IV , livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non rinvenendo elementi probatori sufficienti a delineare una situazione di asgOggettar4nto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. ' 2. Avverso la sentenza la lavoratrice propone ricorgo per Cassazione, affidato a i I ' f I tre motivi; il Patronato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazidne degli art. 77, 83; i i 100, 125 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3! e 4, pod.proc.civ.), avendo, la Corte di appello, trascurato che l'appello del Patronato era , i inammissibile essendo stato sottoscritto, con firma digitale, esclusivamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore privo di procura alle liti, conferita -t dal ' Presidente del Patronato - esclusivamente al,l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], 'dotato solamente di poteri processyali e non sostanziali' (tali poter, a sua ,Volta, nominare suoi sostituti). , ' 2. Con il secondo ed il terzo motivo si denuncia omssb esame' di un ''fattp , decisivo per il giudizio, violazione degli artt. 132 c'ocl Iproc.civT, 9. 10 del , D.rn. n. 764 del 13.12.1994 e 6 della legge n. 152 del ,2001, 2094 9 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.tivl avendo,. la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice ha svolto, concretamente attività ,di rappresentanza degli assistiti dell'istituto di Patronato,' trattato direttamente le , pratiche (come risulta dalla testimonianza del direttore della sede , [OSCURATO:PERSONA]) e che sia il D.M. citato sia la legge n. 764 preVedono, negli istit0 di patronato, come forma ordinaria di prestazione dell'attività layorativa, quella prestata dall'operatore in virtù di contratto di lavoro sdbordinato;, con I I I i i i I I l'unica eccezionale alternativa della collaborazione volontaria', ,incompatibile con le risultanze istruttorie dalle quali emerge un ampio orario di lavoro , e l'ufficio di Luco dei Marsi quale luogo di prestazione, gestito in prima persona , dalla [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], i I 3. Il primo motivo non è fondato. Preliminarmente, l'eccezione del ricorrente deve ritenersi tardiva,'nulla avendo sbllevato la parte durante il giudizio di appello. Invero, questa Corte ha affermato che, nel caso di costituzione in giudizi b in I I base a procura generale alle liti per atto notarne, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza , che l'avversario abbia sollevato ecceibni b contestazioni nel corso del giudizio di merito accettando senza riservel'Ottività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente ,lo, "us postuland'i, I j1 9 del 1 difensore (Cass. n. 5252 del 2001,'Cass. n. 20518 dei 2908). Il motivo risulta, in ogni caso, infondato anche con riguardp censure relative alla mancanza, in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA]!i, ' di un potere rappresentativo dell'ente nonché di delega di poteri prbcessuali. Come già rilevato da questa Corte in fattispécie analoghe (Cass. n.26365 del , 2°10, Cass. n. 1756 del 2012, Cass. n.26 -4744 del 2017, Cass., n.26745 del 2017, Cass. n.26908 del 2017, Cass. n.26909 del 2017,'Cass.' n. 2043? del 2018) "Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il ,potere o nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali nn hanno? Meste di sostituti Jel i t legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresehtanti proessuali della parte". 3.1. Ebbene, nel caso di specie, la procura notarile conferita dal Presidente pel ' Patronato A.C.L.I. all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva eSpressamente non solo il conferimento di un potere rappresentativo dell'ente, in qualità di "résiponsabi ile del Servizio legale centrale del Patronato ACLI", Ta altreSì a '"facclItà di 4 nominare avvocati e sostituti, ovvero associare nella 'difesa altri ayvocati còn uguali o più limitati poteri, con promessa di rato e valido sotto itutti gli obblighi di legge" e non risulta che il ricorrente abbia sollevato alcuna eccezione nel corso del giudizio di appello. o i I I I, i 4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. , 4.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso !per ces'sazione,, il ( vizio di violazione di legge consiste nella deduzione Idi,un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispécie Astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattisPecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merit9 f la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto' l'aspetto dei vizio di , motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - Vlazione di legge' in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecié normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della car4entè o t contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta . 1 è' segnato dal fatto dhe solo quest'ultima censura, e non anche la prima, emediata dalla conteStata ,i'h valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). I 4.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicaziòne della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della I , fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ostia un proglema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360, primo comnia, n ' Cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellatci lart. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ., cher - nella versione rationel temporis applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un , fatto storico decisiyq (àr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendò al "4-ninimò costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione ([OSCURATO:PERSONA].' U. n. i 8053 del 2014). I , n 4.3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, la motivazione non è i ? assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a 1 , dell'apprezzamento fattuale risultano rnanifestamehte illogici o contraddittori. 4.4. La sentenza impugnata ha ampiamente ,esaminato i fatti controversi 'e - premesso che l'art. 10 del d.m. N. 764 del 1994 prevede il ruolo dell,' ' o I I , , "operatore" (invocato dalla Lauri), legato al patronato da, un rapporto di lai voro l e caratterizzato dallo svolgimento delle attività di 'Torma dei mandati" ,e 'di "trattative con le amministrazioni erogatrici delle prieStazioni", le la figura del "collaboratore", che opera su base volontaria e in mOd r o Saltuario -, ha accertato che la lavoratrice non ha svolto l'attività tilpiéa dell' "operatore" bensì si occupava dell'istruttoria delle pratiche e dell'invio agli enti erogatori, attività , i , espressamente ricomprese dall'art. 10 citato '&a i compiti dei "aollabqratorr i. La Corte territoriale ha aggiunto inoltre che, alla luce dei notyndici sintorpatiai della subordinazione, non è emerso l'esercizio di un potere di icontrollo e organizzazione dell'attività lavorativa della Lauri, né l'obbligo 'della stesa di rispettare un orario di lavoro (posto che svolgeva anche I , attività di assistenza fiscale presso altra associazione), ed inoltre ei emerso lo svolgimento di ?Un numero di pratiche molto contenuto, del tutto coerente cein il cara ere di occasionalità della prestazione. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese ldi lite sono regolate setbndo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.prba sciv. 6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da' parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contriputo u,nifiipato previsto , dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1i qúater, introdoto dalla 'L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del commà 1-bis dello Stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in ' Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese 'generali al 15% ed accessori' di i I legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,1 n. '14!5,, nel i testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 4 diee 'rnibre 20012, n.1,228, ' dà atto della sussistenza dei presupposti processuali' 'per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo tinifiCao, pari,a quello previsto per il ricorso, a norma del comma dellb ilstesSo art. 135 se dovuto. , 4 I ét I I I i i Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 24 giUgho 2021. t I
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