CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 223, comma 1, in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2) e 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942 (capo A di imputazione) nonché agli artt. 224 n. 1), con riferimento all'art. 217, comma 1, n. 4) e n. 2) e 219, comma 2, n. 1) R.D. 267/1942 (capo B); 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente inoltre ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de