CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro - Sez. Misure di prevenzione, rigettando l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla terza interessata Lina ROSSOMANNO avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro il 20 settembre 2021, confermava la confisca della ditta individuale denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" (poi denominata "Molo 13" e "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), del relativo complesso di beni aziendali e dei rapporti in valuta con saldo superiore a 1.000,00 euro. La Corte di merito, al fine di colmare le rilevate lacune motivazionali del decreto impugnato, rispondeva analiticamente alle doglianze difensive. 1.1. In via preliminare, escludeva l'esistenza di una preclusione ad avviare una nuova procedura di confisca a fronte dell'intervenuta inefficacia dell'originario decreto di sequestro per inutile decorso del tempo; peraltro, la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dalle difese risultava generica e, di conseguenza, manifestamente infondata, non essendovi alcuna specificazione dei motivi di contrasto fra la norma censurata e i valori costituzionali di riferimento. 1.2. Andava disattesa anche la seconda doglianza, relativa alla pretesa nullità del decreto impugnato per mancata integrazione del contraddittorio. Sul punto, si osservava che, in realtà, l'integrazione documentale disposta d'ufficio e poi effettivamente utilizzata per la decisione senza essere stata sottoposta al contraddittorio tra le parti riguardava la posizione di un soggetto diverso (il terzo interessato Domenico TEDESCO), sicché nei confronti degli odierni ricorrenti il decreto non risultava affetto da alcuna nullità e restava pienamente efficace. 1.3. Entrando nel merito, poi, la Corte d'appello effettuava una nuova perimetrazione cronologica della manifestazione della pericolosità sociale del proposto, collocandola fra il 2009 e il 2015, periodo in cui il TEDESCO risultava coinvolto in trame associative. In data 16.4.2018, infatti, l'odierno ricorrente era stato raggiunto da un provvedimento di prevenzione personale che ne attestava la pericolosità sociale in quanto partecipe al sodalizio mafioso denominato "cosca Gallace", con contestazione di reati di usura ed estorsione in materia di stupefacenti, per condotte relative agli anni 2009 e 2010; il TEDESCO, inoltre, si era volontariamente sottratto all'esecuzione di un mandato di cattura emesso per lui e per il sodale Francesco ALOI, con il quale aveva condiviso un lungo periodo di latitanza, fino all'arresto avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.4. Così collocata cronologicamente la manifestazione di pericolosità sociale, la Corte confermava l'effettiva sussistenza di una sperequazione patrimoniale, considerati gli esigui redditi dei componenti del nucleo familiare dei TEDESCO, insufficienti a coprire gli oneri di gestione di un'attività alberghiera e di ristorazione; né valevano a capovolgere tale giudizio gli arretrati percepiti dall'INPS o la vincita di 10.000,00 euro risalente al 2012, trattandosi di entrate occasionali e, in ogni caso, non risolutive. A fronte della rilevata inadeguatezza dei redditi, nemmeno l'esistenza di una vertenza ereditaria sull'immobile sede dell'attività imprenditoriale era idonea a spostare il giudizio relativo ai mezzi con cui il TEDESCO e la madre potessero permettersi di gestire tale attività. Non risultava decisiva neppure la consulenza di parte, dalla quale si evincevano redditi assolutamente insufficienti a sostenere un adeguato tenore di vita, nonché dichiarazioni di ricavi annuali limitatissimi; il tentativo del consulente di rettificare i flussi di denaro si limitava alla registrazione di alcune esigue entrate occasionali, derivanti da vincite al gioco del lotto o al Bingo, delle quali, peraltro, non si conosceva l'effettivo utilizzo. Si rilevava anche l'assenza di una rendicontazione dell'attività economica relativa all'attività alberghiera e di ristorazione, nonché della descrizione dell'effettivo tenore di vita dei singoli componenti del nucleo familiare. Infine, ad avviso della Corte d'appello, l'assunto difensivo secondo cui l'attività aziendale dell'albergo in questione sarebbe immutata dagli anni '90 era smentito dai continui cambi di denominazione, necessariamente implicanti un "aggiornamento" della struttura. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori e procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] TEDESCO e la terza interessata Lina ROSSOMANNO. 3. Con un primo atto d'impugnazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] TEDESCO, preliminarmente ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. 159/2011, nella parte in cui limitano la proponibilità del ricorso per cassazione alla sola violazione di legge; tale assetto normativo, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., non assicurerebbe un controllo effettivo delle decisioni limitative della libertà personale e patrimoniale. 3.1. Il difensore del TEDESCO deduce, poi, con un unico ed articolato motivo, violazione dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 7, 11, 16, 24 e 29 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 6 CEDU in relazione al principio devolutivo dell'appello e al principio di ripartizione dell'onere della prova. In primo luogo, si riafferma l'assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e si evidenzia che il TEDESCO è stato ritenuto responsabile del delitto di estorsione non aggravata ex art. 7, I. 203/1991; risulterebbe, pertanto, erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la sussistenza di tale aggravante si evincerebbe dal testo della sentenza di condanna. Si duole, inoltre, la difesa che la Corte di appello abbia confermato la confisca del fabbricato sito in Guardavalle senza fornire alcuna idonea motivazione sul punto; il giudice di primo grado, peraltro, lungi dall'aver fatto specifico riferimento a tale immobile, aveva indicato in generale, quale oggetto di sequestro, il "complesso dei beni aziendali", dei quali il suddetto bene non farebbe parte, non essendo di proprietà del solo proposto ma anche di altri parenti (come dimostrerebbe l'esistenza di una lite giudiziaria sulla titolarità dell'immobile).Si contesta anche l'affermata sproporzione tra gli investimenti compiuti per rinnovare la struttura ed i ricavi provenienti dall'attività svolta; la Corte avrebbe dato per scontati plurimi interventi di ristrutturazione dei locali sulla sola base del cambio di denominazione dell'azienda, senza considerare che quest'ultimo non ha inciso sulla continuità aziendale ed è avvenuto, peraltro, al di fuori dell'arco temporale indicato nel provvedimento (2009-2015). Inoltre, ad avviso del difensore, dovrebbe attribuirsi indubbia rilevanza alla vertenza ereditaria in ordine alla proprietà dell'immobile, in quanto la stessa potrebbe risolversi con il riconoscimento in capo a terzi di diritti reali sul bene, implicando per l'azienda non un ricavo, bensì un costo per l'utilizzo di un fabbricato appartenente a terzi; peraltro, non si comprenderebbe come possa applicarsi al caso di specie l'istituto dell'accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. Sarebbe ravvisabile un vizio di omessa motivazione anche in relazione agli acquisti e agli investimenti effettuati dai TEDESCO nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale, nonché in ordine alla documentazione allegata alla consulenza di parte e depositata in udienza tramite apposite memorie difensive; allo stesso modo, i giudici avrebbero desunto una condizione di ludopatia del proposto unicamente dal rilievo di alcune vincite al gioco, con una presunzione tanto apodittica quanto immotivata. Inconferente sarebbe anche l'argomento relativo al luogo prescelto per la latitanza che, in realtà, apparterrebbe ad uno stabile distinto dal fabbricato oggetto di sequestro. Nell'ultima parte del ricorso si precisa che l'inclusione del TEDESCO fra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 sarebbe smentita dalla c.d. sentenza "Itaca", in cui è stata appurata l'assoluta estraneità del ricorrente a qualsiasi compagine associativa. In ogni caso, nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale, individuato dalla Corte negli anni dal 2009 al 2015, non vi sarebbe traccia di alcun acquisto o investimento effettuato dal proposto sulla struttura ricettiva; i beni mobili e immobili dei quali è stata disposta la confisca, pur essendo nella disponibilità del ricorrente e della sua famiglia, non sono stati acquisiti in tale periodo e non vi è prova che siano frutto di attività illecite, vieppiù se si considera che l'immobile adibito a sede dell'attività alberghiera è pervenuto nella titolarità dei TEDESCO per testamento. 4. Con il secondo ricorso, redatto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo CICINO in favore di [OSCURATO:PERSONA] TEDESCO e della terza interessata Lina ROSSOMANNO, si deduce, con un unico motivo, violazione dell'art. 24, d.lgs. 159/2011. 4.1. Preliminarmente, la difesa chiede che venga dichiarata la nullità del decreto del Tribunale di Catanzaro per violazione di legge, in quanto la decisione si sarebbe basata su una nota della Guardia di Finanza acquisita in camera di consiglio e non sottoposta al contraddittorio delle parti. 4.2. Nel merito, non vi sarebbe risposta alla doglianza difensiva volta a sottolineare che la titolarità e la disponibilità dei beni confiscati farebbero capo solo a Lina ROSSOMANNO e non anche al proposto, come dimostra la firma della terza interessata sui docume i per i lavori t commissionati nel 2001; inoltre, a causa della citata vicenda legale in corso, la titolarità non sarebbe mai stata trasferita al proposto. 4.3. In merito alla rilevata sperequazione e alla ritenuta inadeguatezza dei redditi del nucleo familiare dei TEDESCO, la difesa precisa che l'unica ristrutturazione è intercorsa nel 2000 e che le ulteriori, nonché esigue, migliorie apportate all'attività risalgono al 2017, collocandosi, quindi, al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale. 4.4. Infine, si contesta la confisca dell'immobile sede dell'attività alberghiera, in quanto la Corte avrebbe dovuto attribuire rilevanza alla vertenza ereditaria ancora pendente e alla circostanza che il fabbricato è stato costruito con i fondi leciti dei defunti parenti del TEDESCO. In ogni caso, anche volendo ricorrere all'istituto dell'accessione invertita, i giudici avrebbero dovuto quantificare in modo preciso i presunti interventi e le migliorie apportate alla struttura nel periodo compreso tra il 2009 e il 2015. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] TEDESCO. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti che appresso verranno precisati. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare drì esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). Ciò premesso e, in risposta al preliminare motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va, ancora una volta, dichiarata, nel solco di una consolidata tradizione giurisprudenziale, la manifesta infondatezza della questione di legittimità ostituzionale degli --'7 artt. 4, comma 11, della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3 -ter, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, in quanto la "ratio" della normativa vigente trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali né con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari (Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, dep. 2015, Leotta ed altri, Rv. 261954; v. anche: Sez. 5, n. 54567 del 17/10/2018, Pellegrino, Rv. 274397; Sez. 6, n. 2385 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Pomilio ed altri, Rv. 272230; Sez. 1, n. 349 del 15/6/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996). Va aggiunto che anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 321 del 2004, ha ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della I. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, premesso che la citata disposizione, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che abbia applicato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale, esclude - secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità - la sua ricorribilità in cessazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha osservato che tale presupposto interpretativo non si traduce nella violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., "posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata". 3. Quanto alla deduzione, sviluppata nel secondo motivo di ricorso sub a) e d), con cui si contesta la contiguità del TEDESCO alla criminalità organizzata, è sufficiente ricordare che il tema della pericolosità qualificata del proposto è, ormai, coperto dal giudicato. 4. Generica è la censura formulata nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del TEDESCO e della ROSSOMANNO, a proposito della acquisizione di un documento della Guardia di Finanza al di fuori del contraddittorio. Quand'anche si fosse trattato di un documento diverso da quello, individuato dalla Corte territoriale come riferito a persona pretermessa dalla procedura (Domenico TEDESCO), i ricorrenti non ne avrebbero, comunque, illustrato la influenza sulla decisione avversata. 5. I ricorsi sono fondati, con riferimento al fabbricato di Guardavalle, tenuto conto della parentesi temporale della pericolosità sociale del Tedesco, accertata per il periodo 2009-2015.Prima di esaminare le censure, non è superfluo ricordare che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/6/2014, dep. 2/2/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605). Va, altresì, rammentato, per quanto d'interesse, che, in tema di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679). Sul principio della c.d. "accessione invertita", evocato dalla Corte territoriale, si è affermato che deve ritenersi legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione (Sez. 2, n. 40778 del 2/11/2021, Fasciani, Rv. 282195). Con criterio analogo, seppure applicato a circostanze di fatto diverse, si è statuito, sempre in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori "pro quota" (Sez. 2, n. 27933 del 15/3/2019, Lampo, Rv. 276211). 6. Il decreto impugnato non ha fatto buon governo dei richiamati principi e si sorregge su una trama argomentativa inficiata da decisive lacune. 7. Costituisce dato incontestato quello per cui il fabbricato di Guardavalle, al cui interno si svolge l'attività aziendale dell'albergo "[OSCURATO:PERSONA] di ROSSOMANNO Lina" (successivamente denominato "Molo 13" e "[OSCURATO:PERSONA] di ROSSOMANNO Lina"), ha provenienza lecita, essendo riconducibile - come riconosciuto dalla stessa Corte di merito nella sesta pagina del provvedimento - ad un lascito testamentario di [OSCURATO:PERSONA] RUDI, deceduto nel 1996, "in relazione ad un fabbricato accatastato per 2/3 alla moglie" Liberata TEDESCO "e per 1/3" allo stesso RUDI, "coniugi deceduti entrambi nell'anno indicato". Altrettanto incontestata (ne danno atto il decreto avversato e i ricorsi) è la pendenza di una vertenza civile circa la proprietà del bene immobile de quo. La Corte di appello di Catanzaro, nella penultima pagina del provvedimento, afferma che "a prescindere dall'esistenza di diritti reali sul bene caduto in confisca, resta il fatto che su quel bene è stata esercitata un'attività economica assolutamente ingiustificata dalla prospettazione reddituale dei due odierni ricorrenti e la confisca dei mezzi aziendali non può che attrarre, per il principio di accessione invertita, anche il bene immobile all'interno del quale l'attività economica risulta - peraltro, da lungo tempo - esercitata". Tale affermazione è, anzitutto, viziata da un errore di diritto (o, quanto meno, da una imprecisione) laddove parla di "accessione invertita". Come noto, l'accessione è, in diritto civile, uno dei modi di acquisto della proprietà (art.922 cod. civ.) ed è disciplinata dagli artt. 934 cod. civ. e ss. La regola fondamentale, per cui superficies solo cedit (art. 934: "Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge"), viene ribaltata (nel senso che è il suolo a "cedere" a quanto in esso impiantato) in ipotesi di c.d. "accessione invertita" (art. 938 cod. civ.), che si configura allorquando, nel realizzare una costruzione, il proprietario finitimo sconfina sul fondo altrui, sicché l'edificio viene ad insistere a cavallo tra due fondi. Se la parte realizzata sul terreno altrui non ha una propria autonomia funzionale, se l'autore dello sconfinamento opera nel ragionevole convincimento di edificare sul proprio suolo, se il proprietario del fondo occupato non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui la costruzione sul suo fondo ha avuto inizio, il proprietario "sconfinante" può chiedere che il giudice - con sentenza costitutiva - gli trasferisca la proprietà del suolo occupato, a fronte del pagamento, a favore del confinante, di una somma pari al doppio del valore della superficie occupata. Da tanto si comprende che il fenomeno della c.d. "accessione invertita", nella esemplificazione civilistica richiamata, si realizza tra due beni immobili (diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato). Traslando il fenomeno nel campo delle misure di prevenzione, si è, quindi, affermata la legittimità della confisca di un immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato (bene principale) del quale il terreno segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione (Sez. 2, n. 40778/2021 cit.).La situazione cui la Corte di appello di .1)i ha inteso riferirsi, parlando, inappropriatamente, di "accessione invertita", non attiene al rapporto tra due beni immobili, ma a quello intercorrente tra un immobile lecitamente acquisito e i successivi ampliamenti o migliorie apportati con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione: in tale evenienza, come già detto, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori "pro quota" (Sez. 2, n. 27933 del 15/3/2019, Lampo, Rv. 276211). Se così è, spettava al Giudice di merito il compito di accertare, con riferimento al caso di specie: a) se sull'immobile oggetto di confisca fossero stati apportati ampliamenti e/o migliorie; b) se detti ampliamenti e/o migliorie fossero stati apportati nella parentesi temporale per la quale è risultata accertata la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] TEDESCO (periodo 2009-2015); c) se detti ampliamenti e/o migliorie fossero stati apportati con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione. A fronte di allegazioni difensive, anche supportate dalla consulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua delle quali a) l'attività economica di ristorazione e alberghiera aveva avuto inizio negli anni '90, epoca di un ammodernamento generale dei locali, effettuato dalla originaria proprietà [OSCURATO:PERSONA] RUDI — Teresa TEDESCO, cui erano seguiti, b) nel 2000, a cura di Lina ROSSOMANNO, l'adeguamento dell'impianto elettrico e, c) nel 2017, modesti lavori di ritinteggiatura in economia; allegazioni e consulenza tese a dimostrare che, d) nel corso degli anni, la struttura era rimasta, sostanzialmente, la stessa, tanto da indurre l'amministratore giudiziario a non concedere l'esercizio provvisorio dell'impresa per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari e che e), nel periodo di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] TEDESCO, nessun investimento era stato effettuato per lavori di ristrutturazione, la Corte di appello di Bari ha, viceversa, ritenuto il contrario sulla base di mere presunzioni, ancorate soltanto al dato formale dei "continui cambi di denominazione" che, "evidentemente" (avverbio che tradisce la connotazione assiomatica dell'assunto) implicano un <aggiornamento> della struttura, senza, quindi, confrontarsi con le prospettazioni e produzioni documentali difensive e, di fatto, invertendo, in modo inammissibile, la ripartizione dell'onere della prova. Tutto ciò si è tradotto in una motivazione "apparente", che non ha colmato in alcun modo le lacune, riconosciute dalla stessa Corte territoriale, del provvedimento di primo grado e che, integrando un'ipotesi di violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.), impone l'annullamento del decreto impugnato. 8. Sarà compito della Corte di appello di Catanzaro, giudice del rinvio, ricostruire ex novo un impianto argomentativo che eviti il rischio di nuove censure di "apparenza" o "inesistenza" e faccia buon governo dei principi di diritto complessivamente enunciati: come chiarito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei