CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 10208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15763/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 198, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 729/2017 depositata il13.4. 2017. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 3.8.2007 l’arch. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Comune di Girifalco, per ottenerne la condanna ex art. 2041 cod. civ. al pagamento della parcella di € 15.192,76, a titolo di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento conseguito dall’Ente locale per effetto della redazione e del coordinamento esecutivo da parte sua del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di recupero della exCasa del fascio di Girifalco. L’attore aveva già agito in precedenza con domanda a fondamento contrattuale che, sull’opposizione del Comune , era stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro, che non aveva ritenuto incluso nell’attività di progettazione e direzione dei lavori in questione anche l’incarico del coordinamento della sicurezza, mentre la domanda subordinata di arricchimento senza causa, già avanzata in quella sede dall’arch. Righini, era stata ritenuta nuova e dichiarata inammissibile. L’arch.Righini ha sostenuto che la redazione del piano di sicurezza, pur non prevista espressamente in convenzione, era stata da lui effettuata in quanto obbligatoria ai sensi del d.l. 494/1996. Si è costituito in giudizio il Comune di Girifalco, chiedendo il rigetto della domanda per difetto di sussidiarietà, mancato riconoscimento della utilitas, eccessività della somma richiesta. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 25.11.2011 ha accolto la domanda dell’attore, condannando il Comune al pagamento della somma di € 9.204,11, oltre interessi, rivalutazione e spese. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il Comune di Girifalco, a cui ha resistito l’appellato arch.Righini. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 13.4.2017 ha accolto il gravame del Comune, respingendo la domanda dell’attore e condannandolo alle spese del doppio grado di giudizio. La Corte di appello ha ritenuto pacifico che l’arch. Righini avesse redatto il piano per la sicurezza e coordinamento ma che ciò non potesse sostituire la necessaria prova documentale del conferimento dell’incarico; ha affermato che dagli atti non risultava alcuna valida e impegnativa assunzione di obbligazioni da parte dell’Ente locale; ha aggiunto che vi era diversità ontologica fra progettazione e direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, ai cui fini era comunque necessaria una nomina autonoma di un diverso professionista; infine, ha concluso che l’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preteso la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 2440 del 1923. 3.Avverso la predetta sentenza del 13.4.2017, non notificata, con atto notificato il 14.5.2018 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 7.7.2018 ha proposto controricorso il Comune di Girifalco, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod. proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2041 e 2042 cod. civ. e lamenta che secondo la sentenza impugnata l’azione di ingiustificato arricchimento non potrebbe mai essere esperibile verso la [OSCURATO:PERSONA], che godrebbe in tal modo di un ingiustificato privilegio quando acquisisca beni e servizi fuori bilancio. 5.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. perché la Corte territoriale aveva accolto l’appello sulla base di norme mai invocate dall’appellante e cioè gli artt.16 e 17 del r.d. 2440 del 1923, omettendo invece di esaminare i motivi di impugnazione del Comune che attenevano al preteso difetto di sussidiarietà, alla carenza di legittimazione passiva del Comune e al riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte della P.A. 6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omesso, insuff iciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti. Nella fattispecie la domanda era stata correttamente proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e non nei confronti dei funzionari che avessero consentito la fornitura di beni e servizi in difetto di congrua delibera e impegno di spesa perché non era stato posto in essere alcun rapporto contrattuale d’iniziativa del funzionario e la redazione del piano di sicurezza costituiva la necessaria appendice del regolare incarico ricevuto per iscritto dal Comune. 7. Il secondo motivo ha carattere preliminare ed assorbente. La violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte della Corte catanzarese è evidente e conduce alla nullità della pronuncia per error in procedendo. Da un lato, come osserva il ricorrente, la Corte di appello, trascurando totalmente i motivi di appello rassegnati dal Comune di Girifalco, tutti attinenti ai presupposti dell’azione esperita dall’arch. Righini ed accolta dal Giudice di primo grado, come il difetto di sussidiarietà, la carenza di legittimazione passiva del Comune e il mancato riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], ha fondato la propria decisione su norme che non erano state invocate nel giudizio de quo da parte dell’Ente locale, come quelle afferenti la disciplina pubblicistica dei contratti della [OSCURATO:PERSONA]. 8. Dall’altro – ed è quel che è più grave – la Corte territoriale ha perso completamente di vista la natura e il contenuto della domanda proposta dall’arch. Righini e accolta dal Tribunale, che era una domanda fondata sull’art.2041 cod. civ. con cui deduceva l’ingiustificato arricchimento della [OSCURATO:PERSONA] prodotto con il correlativo depauperamento del professionista e ha ragionato come se si trovasse, nuovamente per giunta, di fronte ad una domanda a fondamento contrattuale, già proposta dall’arch. Righini con la causa precedente e rigettata nel merito dal Tribunale di Catanzaro. E difatti tutti gli argomenti spesi dalla Corte di appello sono del tutto estranei al thema decidendum : così i fatti, del tutto pacifici, che all’arch. Righini fosse stato conferito soltanto l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione della Casa del fascio e che la redazione del piano di sicurezza e coordinamento fosse stata da lui eseguita di propria iniziativa e in assenza di incarico, come del resto accertato dal Tribunale di Catanzaro con la prima sentenza del 2007. Del pari è del tutto irrilevante che vi fosse stato o meno un qualsiasi rapporto con un funzionario del Comune. Del tutto fuori tema è poi la notazione dei Giudici calabresi, che sembrano anche a questo riguardo ragionare nella prospettiva di un’azione ex contractu , circa il fatto dell’assenza della prova documentale del contratto; assenza questa ulteriormente ribadita dalla Corte a pagina 7, escludendo l’assunzione di obbligazioni da parte dell’Ente locale, la stipulazione di un contratto, l’ adozione dell’impegno contabile di spesa. In chiusura di pagina 7 e inizio di pagina 8, la Corte territoriale, ancora ignorando l’actio de in rem verso esperita e la sentenza di primo grado, ribadisce l’assenza di una valida obbligazione, la mancanza di accordo scritto e la necessità della forma scritta ad substantiam, con affermazioni e divagazioni del tutto esterne al thema decidendum, che ripetono ultroneamente quanto posto a fondamento del rigetto, passato in giudicato , dell’azione contrattuale in un primo propostadall’arch. Righin i . 9. Gli altri motivi restano assorbiti. Pertanto va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto , la causa va rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa com