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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:175
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 – Commissione / Portogallo (causa C‑245/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Libera prestazione dei servizi – Diritto di stabilimento – Adeguamenti conseguenti all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)

2. Libera circolazione delle persone – Adeguamento del diritto derivato in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania – Direttiva 2006/100 (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 2006/100) (v. punti 9‑12 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, dei provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141).

Dispositivo 1) Avendo omesso di adottare, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 20006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 – Commissione / Portogallo (causa C‑245/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Libera prestazione dei servizi – Diritto di stabilimento – Adeguamenti conseguenti all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10) 2. Libera circolazione delle persone – Adeguamento del diritto derivato in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania – Direttiva 2006/100 (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 2006/100) (v. punti 9‑12 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, dei provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141). Dispositivo 1)         Avendo omesso di adottare, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 20006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva. 2)         La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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