Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:175
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 – Commissione / Portogallo
(causa C‑245/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Libera prestazione dei servizi – Diritto di stabilimento – Adeguamenti conseguenti all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)
2.
Libera circolazione delle persone – Adeguamento del diritto derivato in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania
– Direttiva 2006/100 (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 2006/100) (v. punti 9‑12 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, dei provvedimenti necessari per conformarsi alla
direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141).
Dispositivo
1) Avendo omesso di adottare, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 20006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, la Repubblica portoghese è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.