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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 13912/2026

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competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 10 aprile 2025, irrevocabile il 28 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, sostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Con istanza del 3 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha richiesto al Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, di essere autorizzato, in deroga alle prescrizioni oggetto 1del provvedimento di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ad allontanarsi dalla Regione di residenza dal 5 ottobre al 11 ottobre 2025 per potersi recare in Romania per partecipare ai corsi e laboratori didattici presso la Facoltà di Medicina dell'[OSCURATO:PERSONA] di Iasi.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico di [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], con decreto in calce all'istanza dell'8 settembre 2025, disponeva il "non luogo a provvedere trattandosi di sentenza passata in giudicato" e trasmetteva l'istanza, "per competenza" al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza in sede.

2.2. A seguito di sollecito del difensore del [OSCURATO:PERSONA] trasmesso alla cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec il 2 ottobre 2025 in vista della partenza del proprio assistito programmata per il 5 ottobre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] monocratico, dott. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 3 ottobre 2025 (SIGE n. 298/2025) autorizzava il [OSCURATO:PERSONA] a recarsi in Romania, per ragioni di studio, dal 5 all'il ottobre 2025, onerandolo delle comunicazioni alla p.g. degli orari di allontanamento e di rientro dal territorio regionale e del deposito della documentazione relativa all'attività di studio espletata in Romania.

3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Napoli, nell'ambito del procedimento SIUS n. 2025/27157, con ordinanza n. 2026/527, preso atto del decreto emesso in data 8 settembre 2025 dal Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], letto l'art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. che espressamente assegna l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità al giudice che ha applicato la pena, richiamando Sez. 1, n. 831 del 7/03/2025 e l'art. 64, comma secondo, legge n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. n), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale»), ha ritenuto che l'istanza di autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] di competenza del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] annunziata e, per l'effetto, visti gli artt. 28 ss. cod. proc. pen. ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per le determinazioni di competenza ex art. 31 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 23 marzo 2026, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.2 ‘?5.

Il conflitto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questa sede senza formalità di procedura, in base all'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'insussistenza del conflitto ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen. 1.

Occorre premettere che il conflitto di competenza è rimedio apprestato dall'ordinamento processuale, non già per la definizione astratta dell'ordine delle competenze, né per affermazioni di principio avulse da una concreta incidenza sul regolare corso del procedimento, ma a tutela, alternativamente, dell'esigenza: a) di preservare il ne bis in idem, volto a scongiurare che, sullo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, o comunque (fuori della cognizione) sulla stessa vicenda processuale, si svolgano più giudizi, e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro (conflitto positivo: v.

Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, G.i.p.

Tribunale Perugia, Rv. 279801-01); b) di impedire stasi procedimentali, originate dal concorrente rifiuto di due o più giudici di prendere cognizione della medesima reiudicanda, ovvero di adottare provvedimenti indispensabili a dare ulteriore impulso al processo (conflitto negativo: da ultimo, Sez. 1, n. 37636 del 07/04/2023, confl. comp. in proc.

Sapone, Rv. 285250-01).

Alla stregua di quanto dispone l'art. 29 cod. proc. pen. i conflitti di competenza previsti dall'art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

2. Nel caso di specie, la successiva adozione da parte del Tribunale in composizione monocratica di [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento autorizzatorio datato 3 ottobre 2025, dopo che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], con primo decreto emesso in data 8 settembre 2025, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla medesima istanza autorizzatoria trasmettendola per competenza al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Napoli (Ufficio che, poi, ha sollevato il conflitto senza tenere conto della successiva adozione dell'atto inizialmente ricusato dal Tribunale), ha superato la stasi del procedimento e ha determinato la cessazione del conflitto negativo, agli effetti dell'art. 29 cod. proc. pen.

Segue, pertanto, la declaratoria di cessazione del conflitto stesso e la restituzione degli atti al giudice remittente.

P.Q.

P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Napoli.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026 CORTE SUPRE.'1A Di CASSAZIONE . . • - i e pR o n \G i [OSCURATO:PERSONA] I O iL Fti [OSCURATO:PERSONA] R'.A1,...2r 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 10 aprile 2025, irrevocabile il 28 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, sostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Con istanza del 3 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha richiesto al Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, di essere autorizzato, in deroga alle prescrizioni oggetto 1del provvedimento di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ad allontanarsi dalla Regione di residenza dal 5 ottobre al 11 ottobre 2025 per potersi recare in Romania per partecipare ai corsi e laboratori didattici presso la Facoltà di Medicina dell'[OSCURATO:PERSONA] di Iasi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico di [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], con decreto in calce all'istanza dell'8 settembre 2025, disponeva il "non luogo a provvedere trattandosi di sentenza passata in giudicato" e trasmetteva l'istanza, "per competenza" al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza in sede. 2.2. A seguito di sollecito del difensore del [OSCURATO:PERSONA] trasmesso alla cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec il 2 ottobre 2025 in vista della partenza del proprio assistito programmata per il 5 ottobre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] monocratico, dott. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 3 ottobre 2025 (SIGE n. 298/2025) autorizzava il [OSCURATO:PERSONA] a recarsi in Romania, per ragioni di studio, dal 5 all'il ottobre 2025, onerandolo delle comunicazioni alla p.g. degli orari di allontanamento e di rientro dal territorio regionale e del deposito della documentazione relativa all'attività di studio espletata in Romania. 3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Napoli, nell'ambito del procedimento SIUS n. 2025/27157, con ordinanza n. 2026/527, preso atto del decreto emesso in data 8 settembre 2025 dal Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], letto l'art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. che espressamente assegna l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità al giudice che ha applicato la pena, richiamando Sez. 1, n. 831 del 7/03/2025 e l'art. 64, comma secondo, legge n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. n), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale»), ha ritenuto che l'istanza di autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] di competenza del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] annunziata e, per l'effetto, visti gli artt. 28 ss. cod. proc. pen. ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per le determinazioni di competenza ex art. 31 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 23 marzo 2026, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.2 ‘?5. Il conflitto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questa sede senza formalità di procedura, in base all'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'insussistenza del conflitto ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen. 1. Occorre premettere che il conflitto di competenza è rimedio apprestato dall'ordinamento processuale, non già per la definizione astratta dell'ordine delle competenze, né per affermazioni di principio avulse da una concreta incidenza sul regolare corso del procedimento, ma a tutela, alternativamente, dell'esigenza: a) di preservare il ne bis in idem, volto a scongiurare che, sullo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, o comunque (fuori della cognizione) sulla stessa vicenda processuale, si svolgano più giudizi, e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro (conflitto positivo: v. Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, G.i.p. Tribunale Perugia, Rv. 279801-01); b) di impedire stasi procedimentali, originate dal concorrente rifiuto di due o più giudici di prendere cognizione della medesima reiudicanda, ovvero di adottare provvedimenti indispensabili a dare ulteriore impulso al processo (conflitto negativo: da ultimo, Sez. 1, n. 37636 del 07/04/2023, confl. comp. in proc. Sapone, Rv. 285250-01). Alla stregua di quanto dispone l'art. 29 cod. proc. pen. i conflitti di competenza previsti dall'art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza. 2. Nel caso di specie, la successiva adozione da parte del Tribunale in composizione monocratica di [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento autorizzatorio datato 3 ottobre 2025, dopo che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], con primo decreto emesso in data 8 settembre 2025, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla medesima istanza autorizzatoria trasmettendola per competenza al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Napoli (Ufficio che, poi, ha sollevato il conflitto senza tenere conto della successiva adozione dell'atto inizialmente ricusato dal Tribunale), ha superato la stasi del procedimento e ha determinato la cessazione del conflitto negativo, agli effetti dell'art. 29 cod. proc. pen. Segue, pertanto, la declaratoria di cessazione del conflitto stesso e la restituzione degli atti al giudice remittente. P.Q. P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026 CORTE SUPRE.'1A Di CASSAZIONE . . • - i e pR o n \G i [OSCURATO:PERSONA] I O iL Fti [OSCURATO:PERSONA] R'.A1,...2r 4
Decreto Cassazione n. 13912/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris