CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 1985
Cassazione n. 40692/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di fase; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata e di valutare la prescrizione del reato, ove maturata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/04/2025, che aveva confermato la condanna dell’imputata per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., considerato che il comportamento contestato appariva senz’altro non abituale (la [OSCURATO:PERSONA] era incensurata) e che era stato completamente omesso di svolgere una valutazione globale del fatto, avendo il giudice di appello affermato che il fatto era oggettivamente grave, senza spiegare quale fosse tale gravità; si era fatto riferimento all’entità del danno cagionato alla compagnia assicurativa, rilevante poiché la suddetta avrebbe incaricato una agenzia di investigazioni per smascherare l’illiceità della richiesta risarcitoria, peraltro mai liquidato; il danno non era stato accertato in termini economici da parte degli organi giudicanti, tale da aver potuto determinare un rilevante depauperamento con effetti negativi sul bilancio della compagnia assicurativa; neppure era stato precisato quanto la compagnia assicurativa avesse speso per gli accertamenti investigativi del caso. Altra argomentazione adoperata per negare il beneficio in oggetto alla [OSCURATO:PERSONA] era aver richiamato la posizione di altro soggetto, tale Donnarumma, coimputato prosciolto per intervenuta prescrizione dal reato di frode assicurativa, che sarebbe stato attenzionato dalle compagnie di assicurazione per analoghi episodi delittuosi; si faceva rilevare che non era stato contestato il concorso, che su Donnarumma non vi era stata alcuna valutazione nel merito (vista la pronuncia di prescrizione) e che l’appello era stato redatto solo nell’interesse della ricorrente, per cui era del tutto fuori luogo il riferimento alle vicende processuali di Donnarumma. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 1.1 L'art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando la non abitualità del comportamento); il giudice, ove le modalità della condotta tenute denotino ai sensi dell'art. 133 cod.pen. una particolare gravità del fatto ed il danno non sia esiguo non può dichiarare la non punibilità, ma è tenuto a motivare la decisione relativamente agli elementi sopra riportati. Nel caso in esame, sono stati valorizzati la spesa sostenuta per l’effettuazione delle investigazioni da parte della compagnia assicurativa e i rapporti della ricorrente con altro soggetto coinvolto in numerose truffe ai danni delle assicurazioni, che costituiscono valutazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; del tutto infondata è l’eccezione di prescrizione, posto che il relativo termine non è ancora decorso. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve essere rigettata la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che non ha apportato alcun contributo utile alla trattazione delle questioni concernenti l'azione civile, mediante un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e fornendo così un utile contributo alla decisione, ma essendosi limitata la stessa a chiedere il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la ric