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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 02719/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con distinti atti di impugnazione, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non ha tenuto conto che i reati sono espressione della specializzazione assunta dal ricorrente nel traffico di stupefacenti, condizione che gli aveva consentito di proseguire nella medesima attività pur in diverse realtà associative; ritenuto che il motivo è di merito, proponendo una diversa lettura dei dati disponibili e nella prospettiva di una non consentita rivisitazione del merito della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con distinti atti di impugnazione, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non ha tenuto conto che i reati sono espressione della specializzazione assunta dal ricorrente nel traffico di stupefacenti, condizione che gli aveva consentito di proseguire nella medesima attività pur in diverse realtà associative; ritenuto che il motivo è di merito, proponendo una diversa lettura dei dati disponibili e nella prospettiva di una non consentita rivisitazione del merito della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.
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