CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 24726/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Pc) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 144/2023 Corte di appello di Bologna del 16/10/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, previa conversione della procedura in camerale non partecipata (art. 611 cod. proc. pen.), trattandosi di ricorso avverso declaratoria di inammissibilità non emessa in dibattimento; lette le conclusioni con cui il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado per mancato deposito, a pena d'inammissibilità, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e lamentando il fatto che la procura - elezione di domicilio, unitamente all'atto di appello, sono stati ritualmente depositati addirittura tre volte, due a mezzo PEC in data 1 giugno 2023 (ore 10:36 e ore 11:01) ed una mediante deposito di copie in forma cartacea presso la Cancelleria del Tribunale di Piacenza [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Evidentemente a causa di una svista nella lettura degli atti del procedimento, la Corte di appello non si è avveduta che il deposito della procura difensiva e dell'elezione di domicilio era effettivamente avvenuta, come questo Collegio ha potuto direttamente rilevare dall'esame del fascicolo processuale. In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è, del resto, giudice anche del fatto, così che per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e al., Rv. 220092) 2 il Del pari per mera svista è stato fissato il procedimento in udienza pubblica anziché ai sensi dell' art. 611 cod. proc. pen., come ha fatto rilevare l'ufficio del Procuratore Generale, ma il profilo appare irrilevante ai fini della decisione. 3 L'ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione atti alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso, il 9 m