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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 35545/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 CAPO A) e alla pena di euro 60,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.

CAPO B), contesta la violazione di legge con riguardo alla mancata configurazione della fattispecie di cui all'art. 75 del d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Invero, il giudice dell'appello ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 sulla scorta del quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenute, della diversità delle stesse (marijuana, hashish, cocaina e metadone), della loro modalità di conservazione (all'interno di vasetti, all'interno del comodino nella camera da letto, all'interno di un carrello espositivo a scomparsa e all'interno del frigorifero nella cucina dell'abitazione di residenza del ricorrente) e della strumentazione di pesatura e confezionamento rinvenuta, che consentono di ritenere che il prevenuto fosse impegnato personalmente a preparare gli involucri per la cessione, operazione che, il linea logica, non sarebbe stata necessaria in caso di uso personale, mentre quanto al consumo di gruppo, in particolare della cocaina, non sono state fornite prove a riscontro delle asserzioni difensive (Cfr. pag. 5 della sentenza di appello, parte motiva); Non sono state dimostrate fonti di reddito adeguate per i giudici, e ~Me appaiono le risposte in tema di narcotest e mancato superamento di soglie fissate con DM.

Oltre che sulla mancanza di appunti sospetti.

Quanto alle critiche in tema di narcotest è sufficiente anche ricordare che in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza. (Sez. 6 - , Sentenza n. 40044 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022 ) Rv. 283942 - 02 Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estens re k; '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 CAPO A) e alla pena di euro 60,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. CAPO B), contesta la violazione di legge con riguardo alla mancata configurazione della fattispecie di cui all'art. 75 del d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Invero, il giudice dell'appello ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 sulla scorta del quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenute, della diversità delle stesse (marijuana, hashish, cocaina e metadone), della loro modalità di conservazione (all'interno di vasetti, all'interno del comodino nella camera da letto, all'interno di un carrello espositivo a scomparsa e all'interno del frigorifero nella cucina dell'abitazione di residenza del ricorrente) e della strumentazione di pesatura e confezionamento rinvenuta, che consentono di ritenere che il prevenuto fosse impegnato personalmente a preparare gli involucri per la cessione, operazione che, il linea logica, non sarebbe stata necessaria in caso di uso personale, mentre quanto al consumo di gruppo, in particolare della cocaina, non sono state fornite prove a riscontro delle asserzioni difensive (Cfr. pag. 5 della sentenza di appello, parte motiva); Non sono state dimostrate fonti di reddito adeguate per i giudici, e ~Me appaiono le risposte in tema di narcotest e mancato superamento di soglie fissate con DM. Oltre che sulla mancanza di appunti sospetti. Quanto alle critiche in tema di narcotest è sufficiente anche ricordare che in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza. (Sez. 6 - , Sentenza n. 40044 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022 ) Rv. 283942 - 02 Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estens re k; '
Sentenza Cassazione n. 35545/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris