CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18471/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato — in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; ritenuto che il ricorso sia assolutamente generico in quanto non indica gli specifici elementi a fondamento della censura e, in particolare, non prende posizione sulla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, congruamente e logicamente, sottolinea sia l'evanescenza della versione difensiva sullo smarrimento delle scritture contabili sia il ritardo con cui è stata presentata la denuncia-querela per furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.