CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 33628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12647-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA Oggetto R.G.N. 12647/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 2592/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/11/2016 R.G.N. 3149/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 12647/17 Rilevato che:Con sentenza del 16.11.2016 n. 2592, la Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Belluno che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricevuto in data 19.9.07 la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, con il quale [OSCURATO:PERSONA] spa ingiungeva alla banca [OSCURATO:SOCIETA], presso la quale l’opponente intratteneva un rapporto di conto corrente, il pagamento della somma di € 12.738,90, per crediti contributivi nei confronti dell’Inps, maturati negli anni 1994 e 1995. Il tribunale dopo aver dichiarato inammissibili le domande proposte contro l’Inps e dopo aver rigettato la richiesta di rimessioni in termini proposta dall’opponente, nel merito aveva accolto l’opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo, con conseguente declaratoria di nullità del pignoramento notificato in data 19.9.2007. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame di Equitalia ha, in via preliminare, confermato il difetto di legittimazione dell’Inps, mentre ha ritenuto non prescritto il credito, in quanto la relativa pretesa era divenuta intangibile per mancata opposizione nei termini, cosicché l’azione diretta all’esecuzione del titolo, in assenza di diversa disposizione, era soggetta al termine decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.; inoltre, trattandosi di cartella non opposta, vi era preclusione per l’opponente di far valere vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotti in sede di opposizione alla cartella. Rigettava, infine, l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], sul vizio di notifica della cartella e sull’impignorabilità delle somme costituenti il trattamento pensionistico dell’opponente, trattandosi di somme che erano già confluite sul conto corrente, alla luce della natura fungibile del denaro. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, per un primo profilo, il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto non soggetto alla prescrizione quinquennale il credito contributivo oggetto di controversia e ciò in quanto la cartella esattoriale portante tale credito non era stata opposta; in tal caso, ad avviso della Corte del merito, l’azione diretta all’esecuzione del titolo, così definitivamente formatosi, in assenza di diverse disposizioni, era soggetto al termine decennale ordinario, di cui all’art.2946 c.c.; inoltre, per un secondo profilo, ad avviso della ricorrente, la medesima Corte d’appello aveva errato nel momento in cui aveva ritenuto che l’eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese creditorie dell’Inps avrebbe potuto essere utilmente dedotta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] solo in sede di opposizione alla cartella di pagamento, quando, invece, può essere proposta opposizione all’esecuzione anche per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, tra i quali rientra proprio la prescrizione del credito. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.153 comma 2 c.p.c., dell’art. 294 commi 2 e 3 c.p.c. e dell’art.3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva sostenuto che la notifica della cartella di pagamento fosse stata correttamente eseguita presso la residenza della ricorrente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., disattendo le circostanze di fatto che la stessa, per motivi di salute, risiedeva, al momento della notifica della cartella, presso la figlia. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 69 della legge n. 153/69 e dell’art. 545 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nonché vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello pur ritenendo sussistente il divieto di pignorare i trattamenti pensionistici aveva distinto da questi ultimi le somme oramai confluite nel conto corrente e ciò in ragione della natura fungibile del denaro, quando invece sul conto corrente confluiva soltanto il trattamento pensionistico della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto del doveroso sostentamento che il trattamento pensionistico è destinato a garantire. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione (art. 132 c.p.c.), in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e il vizio di omessa motivazione, motivazione apparente, per violazione dell’art. 132, 122 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché, per un primo profilo, la Corte d’appello nell’accogliere il secondo motivo dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] spa e nel rigettare l’appello incidentale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto confermare il capo 3) della sentenza di primo grado, come sembrerebbe desumersi dalla motivazione, mentre, invece, nel dispositivo, il capo 3) della sentenza di primo grado è stato riformato. Per un secondo profilo, la ricorrente deduce che non sarebbero stati esaminati ben tre dei cinque motivi di appello incidentale condizionato: 1) sulla riserva di appello e sul motivo di appello incidentale condizionato, con cui chiedeva che venisse accertata la legittimazione passiva dell’Inps; 2) sul fatto che l’atto di pignoramento presso terzi era da considerarsi illegittimo, perché privo di citazione del terzo e del debitore; 3) sul fatto che l’avviso di pagamento era mancante dell’indicazione dell’Autorità davanti alla quale lo stesso poteva essere impugnato ed entro quale termine, circostanza che avrebbe potuto legittimare la rimessioni in termini della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Il primo profilo del primo motivo è fondato con assorbimento di tutti i restanti profili e/o motivi di ricorso. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16, 11800/18, 33797/19). Pertanto, è errata in diritto, la statuizione della Corte d’appello che l’azione diretta all’esecuzione del titolo definitivamente formatosi, in difetto di diversa disposizione, è soggetta al termine decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c., in quantodopo la notifica della cartella decorre un nuovo termine di prescrizione che, trattandosi di crediti contributivi, rimane sempre quinquennale, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (circostanza che non ricorre nella specie). Stante quanto sopra, si deve accogliere solo il primo profilo del primo motivo, assorbito il secondo profilo del medesimo primo motivo, così come restano impregiudicate le altre questionidei restanti motivi, essendo preliminare la questione della prescrizione; la sentenza va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo profilo del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo profilo del primo motivo etutti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnatain relazione all’accoglimento del primo profilo del primo m