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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 03182/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2362/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2745/2021 depositata il 29/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2745/2021, resa dalla Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 29 ottobre 2021.

Ha notificato controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Treviso l’11 luglio 2016.

Il Tribunale aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare la sua proprietà del 50% delle somme presenti sul conto corrente cointestato con l’allora coniuge [OSCURATO:PERSONA], acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Padova, condannando il convenuto alla restituzione della metà delle somme prelevate, pari ad € 303.000,00.

La Corte d’appello ha quindi affermato che il giudice di primo grado avesse correttamente ritenuto non superata la presunzione derivante dalla cointestazione del conto corrente, non essendo decisive le circostanze riportate alle pagine. 10 e 11 dell’atto di appello, così motivando: “[i]l fatto che la Wronska non svolgesse un’attività di lavoro remunerata e che nel 2001 –dieci anni prima della lite conseguente alla “arbitraria” chiusura del conto - [OSCURATO:PERSONA] avesse depositato sul conto alcuni assegni circolari non sono circostanze sufficienti per provare la fondatezza delle difese dell’appellante.

Nonostante alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio non possa attribuirsi l’interpretazione voluta dalla parte appellata, non è stata fornita nel giudizio di primo grado e nemmeno con l’atto di appello una precisa ricostruzione delle movimentazioni del conto.

Nella causa di separazione [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, per giungere alla conclusione che la Wronska disponesse di propri mezzi economici, che la moglie fosse non solo proprietaria esclusiva dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], ma altresì di “svariati beni immobili”, in particolare di ½ di due fabbricati di Ponte S. Nicolò, di una porzione di fabbricato nel medesimo Comune e di “immobili di prestigio” in Polonia.

L’assenza di un reddito dal lavoro non permette pertanto di presumere che sul conto corrente cointestato potesse confluire unicamente denaro derivante dall’attività di lavoro del [OSCURATO:PERSONA].

Il periodo di tempo preso in considerazione dall’appellante è estremamente limitato e risale a diversi anni prima rispetto alla separazione dei coniugi”.

Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La Corte d’appello non avrebbe “fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi”; ed ancora: “la Wronska - per sua stessa ammissione - non ha mai svolto attività lavorativa remunerata, e, quindi, mai ha prodotto somme di denaro da poter versare sul conto cointestato, come difatti mai ha versato”.

Si lamenta l’omesso esame di risultanze istruttorie: in particolare, i nove assegni circolari non trasferibili, per la complessiva somma di € 442.882,02, versati dal [OSCURATO:PERSONA] sul conto cointestato.

Viceversa, “non v’è in alcun punto di tutta la documentazione bancaria prodotta un singolo versamento eseguito dalla Wronska”.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1298 e 1854 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La tesi del ricorrente è sempre che “dalle risultanze processuali di primo grado, e soprattutto dalle allegazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] (di cui lo stesso ha offerto ampia illustrazione nei pregressi giudizi di merito), emergono elementi sufficienti a far ritenere vinta la presunzione di contitolarità delle somme di cui è causa ovvero a far ritenere provata la titolarità esclusiva delle medesime in capo al ricorrente, avendo questi comprovato nel corso del primo giudizio che tali somme rappresentano, precipuamente, il frutto di proventi della propria attività lavorativa e comunque proventi di natura personale”.

Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata.

Quanto alle eccezioni pregiudiziali svolte nel controricorso, è infondata quella svolta con riguardo al requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione, nonostante la riproduzione fotografica in esso inserita dell’intera sentenza impugnata, contiene comunque una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi.

E’ parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione con riguardo alla indicazione della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.), essendo tale inammissibilità configurabile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la stessa sentenza (che qui è addirittura interamente riprodotta nell’atto di impugnazione).

I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi, e si rivelano connotati da profili di inammissibilità e comunque infondati.

Indipendentemente dalla formulazione delle rubriche, che invocano la violazione di norme di diritto, i motivi di ricorso auspicano un generico rinnovato esame delle risultanze istruttorie e sono quindi volti a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto mediante un accesso diretto agli atti che possa condurre ad una diversa delibazione del merito della lite.

La Corte d’appello ha deciso la questione di diritto conformemente all’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (cfr. Cass. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77; Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 3, 24/02/2010, n. 44 96 ; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n. 1087; Cass. Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241).

Come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298, comma 2, c.c. e dall’art. 1101, comma 1, c.c.), ove non risulti diversamente dal titolo, a ciascuno dei correntisti spetta, quindi, una quota uguale.

Non sovviene decisivamente in proposito l’art. 1314 c.c., giacché il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito “che per la sua parte”, volgendo la propria attenzione all’attuazione del rapporto e non all’interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori (Cass. Sez.

Unite, 30/04/2021, n.11421).

Per vincere la presunzione di parità delle quote nei rapporti interni tra i correntisti, occorre dar prova della pertinenza esclusiva del denaro versato in capo a uno dei contestatari: peraltro, la presunzione legale "juris tantum" (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma, c.c.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Rientra, tuttavia, nella valutazione di competenza del giudice del merito stabilire se le risultanze di causa siano tali da consentirne eventualmente il superamento della presunzione ex art. 1298, comma 2, c.c., non potendo invocarsi dalla Corte di cassazione di far leva su diversi argomenti di carattere logico, se non nei limiti dell’omesso esame di fatto di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Nel presente giudizio opera peraltro la previsione di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

La violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è a sua volta idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892 ; Cass. Sez.

Un.30/09/2020, n. 20867).

Proprio in base al medesimo art. 116 c.p.c., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità.

Nonostante la rubrica dei primi due motivi di ricorso denunci un vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., il loro contenuto espositivo non prospetta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La peculiare conformazione del controllo sulla motivazione, a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012 (che ha reso non più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile": Cass. Sez.

Unite, 07/04/2014, n. 8053 ), ha altresì ridotto il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729, comma 1, c.c. subordina l'ammissione della presunzione semplice.

E’ al riguardo possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., nell'ipotesi in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione, deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ovvero quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 c.c. fatti privi dei caratteri legali.

Viceversa, l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge è compito del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità, e la censura in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso nella sentenza impugnata.

Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore della controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2362/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2745/2021 depositata il 29/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2745/2021, resa dalla Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 29 ottobre 2021. Ha notificato controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Treviso l’11 luglio 2016. Il Tribunale aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare la sua proprietà del 50% delle somme presenti sul conto corrente cointestato con l’allora coniuge [OSCURATO:PERSONA], acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Padova, condannando il convenuto alla restituzione della metà delle somme prelevate, pari ad € 303.000,00. La Corte d’appello ha quindi affermato che il giudice di primo grado avesse correttamente ritenuto non superata la presunzione derivante dalla cointestazione del conto corrente, non essendo decisive le circostanze riportate alle pagine. 10 e 11 dell’atto di appello, così motivando: “[i]l fatto che la Wronska non svolgesse un’attività di lavoro remunerata e che nel 2001 –dieci anni prima della lite conseguente alla “arbitraria” chiusura del conto - [OSCURATO:PERSONA] avesse depositato sul conto alcuni assegni circolari non sono circostanze sufficienti per provare la fondatezza delle difese dell’appellante. Nonostante alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio non possa attribuirsi l’interpretazione voluta dalla parte appellata, non è stata fornita nel giudizio di primo grado e nemmeno con l’atto di appello una precisa ricostruzione delle movimentazioni del conto. Nella causa di separazione [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, per giungere alla conclusione che la Wronska disponesse di propri mezzi economici, che la moglie fosse non solo proprietaria esclusiva dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], ma altresì di “svariati beni immobili”, in particolare di ½ di due fabbricati di Ponte S. Nicolò, di una porzione di fabbricato nel medesimo Comune e di “immobili di prestigio” in Polonia. L’assenza di un reddito dal lavoro non permette pertanto di presumere che sul conto corrente cointestato potesse confluire unicamente denaro derivante dall’attività di lavoro del [OSCURATO:PERSONA]. Il periodo di tempo preso in considerazione dall’appellante è estremamente limitato e risale a diversi anni prima rispetto alla separazione dei coniugi”. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte d’appello non avrebbe “fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi”; ed ancora: “la Wronska - per sua stessa ammissione - non ha mai svolto attività lavorativa remunerata, e, quindi, mai ha prodotto somme di denaro da poter versare sul conto cointestato, come difatti mai ha versato”. Si lamenta l’omesso esame di risultanze istruttorie: in particolare, i nove assegni circolari non trasferibili, per la complessiva somma di € 442.882,02, versati dal [OSCURATO:PERSONA] sul conto cointestato. Viceversa, “non v’è in alcun punto di tutta la documentazione bancaria prodotta un singolo versamento eseguito dalla Wronska”. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1298 e 1854 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. La tesi del ricorrente è sempre che “dalle risultanze processuali di primo grado, e soprattutto dalle allegazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] (di cui lo stesso ha offerto ampia illustrazione nei pregressi giudizi di merito), emergono elementi sufficienti a far ritenere vinta la presunzione di contitolarità delle somme di cui è causa ovvero a far ritenere provata la titolarità esclusiva delle medesime in capo al ricorrente, avendo questi comprovato nel corso del primo giudizio che tali somme rappresentano, precipuamente, il frutto di proventi della propria attività lavorativa e comunque proventi di natura personale”. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle eccezioni pregiudiziali svolte nel controricorso, è infondata quella svolta con riguardo al requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione, nonostante la riproduzione fotografica in esso inserita dell’intera sentenza impugnata, contiene comunque una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. E’ parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione con riguardo alla indicazione della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.), essendo tale inammissibilità configurabile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la stessa sentenza (che qui è addirittura interamente riprodotta nell’atto di impugnazione). I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi, e si rivelano connotati da profili di inammissibilità e comunque infondati. Indipendentemente dalla formulazione delle rubriche, che invocano la violazione di norme di diritto, i motivi di ricorso auspicano un generico rinnovato esame delle risultanze istruttorie e sono quindi volti a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto mediante un accesso diretto agli atti che possa condurre ad una diversa delibazione del merito della lite. La Corte d’appello ha deciso la questione di diritto conformemente all’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (cfr. Cass. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77; Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 3, 24/02/2010, n. 44 96 ; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n. 1087; Cass. Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241). Come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298, comma 2, c.c. e dall’art. 1101, comma 1, c.c.), ove non risulti diversamente dal titolo, a ciascuno dei correntisti spetta, quindi, una quota uguale. Non sovviene decisivamente in proposito l’art. 1314 c.c., giacché il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito “che per la sua parte”, volgendo la propria attenzione all’attuazione del rapporto e non all’interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori (Cass. Sez. Unite, 30/04/2021, n.11421). Per vincere la presunzione di parità delle quote nei rapporti interni tra i correntisti, occorre dar prova della pertinenza esclusiva del denaro versato in capo a uno dei contestatari: peraltro, la presunzione legale "juris tantum" (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma, c.c.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Rientra, tuttavia, nella valutazione di competenza del giudice del merito stabilire se le risultanze di causa siano tali da consentirne eventualmente il superamento della presunzione ex art. 1298, comma 2, c.c., non potendo invocarsi dalla Corte di cassazione di far leva su diversi argomenti di carattere logico, se non nei limiti dell’omesso esame di fatto di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nel presente giudizio opera peraltro la previsione di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è a sua volta idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892 ; Cass. Sez. Un.30/09/2020, n. 20867). Proprio in base al medesimo art. 116 c.p.c., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione non è consentita nel giudizio di legittimità. Nonostante la rubrica dei primi due motivi di ricorso denunci un vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., il loro contenuto espositivo non prospetta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La peculiare conformazione del controllo sulla motivazione, a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012 (che ha reso non più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile": Cass. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053 ), ha altresì ridotto il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729, comma 1, c.c. subordina l'ammissione della presunzione semplice. E’ al riguardo possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., nell'ipotesi in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione, deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ovvero quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 c.c. fatti privi dei caratteri legali. Viceversa, l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge è compito del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità, e la censura in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso nella sentenza impugnata. Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore della controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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