CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 19339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentato1501 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, del27/10/2022 R.G.N. 102/2019 più 4;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1501/2026Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] mrieuron dii trai ccolta generale 19339/2026gli appelli proposti dall’Inps avverso le sentenze del TribunaDleat a pubblicazione 11/06/2026di Padova con le quali erano state accolte le domande proposteda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Etti SherifatKikelomo per ottenere l’erogazione del c.d. bonus bebé – hapreso atto della rinuncia depositata dall’Istituto nel corso delgiudizio, accettata dalle parti appellate che insistevano nellacondanna dell’istituto al pagamento delle spese, ed hadichiarato estinto il giudizio condannando l’Istituto a pagare lespese che ha liquidato in € 1.738,00 per compensi professionalioltre alle spese forfetarie ed agli accessori.Della misura delle spese liquidate si dolgono gli odierni ricorrenti chedenunciano in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. laviolazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 2233 secondo comma c.c. e con il D.M. n. 55 del 2015.L’Inps ha resistito al ricorso con tempestivo controricorso eccependol’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle censure.Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è fondato e deve essere accolto.Va rilevato che nel caso in esame la riunione degli appelli,proposti avverso le distinte sentenze con le quali il Tribunaleaveva definito i giudizi instaurati dai singoli ricorrenti perconseguire ciascuno il bonus bebé spettante, è intervenutasuccessivamente alle costituzioni dei singoli ricorrenti in appello.Anto premesso va qui ribadito che in caso di riunione di piùcause, i compensi per l’attività svolta prima dellariunione devono essere separatamente liquidati per ciascunacausa e in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse. Perla fase successiva alla riunione, può invece essere liquidato unNumero registro generale 29842/2022compenso unico in relazione al quale il giudice può applicare laN umero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 19339/2026maggiorazione prevista dall’art.4 comma 2 del d.m. n.55 dDealt a pubblicazione 11/06/20262014 quando ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. 31/05/2022n.17693).Ciò comporta che nel caso in esame nella liquidazione dell’unicocompenso all’avvocato (il medesimo per tutti gli appellati) sidoveva tenere conto dell’attività da questi svolta per ciascunaparte prima della disposta riunione.In definitiva caso di riunione di più cause, la liquidazione di uncompenso unico, può aver luogo soltanto per l'attività difensivaprestata dal momento della riunione.Poiché il compenso liquidato (€ 1738,00) non ha all’evidenzatenuto conto della pluralità di costituzioni necessitatadall’avvenuta impugnazione da parte dell’Istituto delle singolesentenze (il compenso corrisponde a quello dovuto a una parteper le attività riconosciute di studio e introduzione del giudizio),in accoglimento del ricorso l’ordinanza impugnata deve esserecassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversacomposizione che procederà ad una nuova liquidazione dellespese alla luce dei principi su affermati e provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata conriguardo alla misura delle spese liquidate e rinvia alla Corte diappello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026Il PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 29842/2022Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 19339/2026Data pubblicazione 11/06/2026