CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . Fatto e diritto Con sentenza del 13/11/2020 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 615-ter, 635 cod. pen., 4 I. 110/75, in Brugherio il 04/03/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110/75 in quanto estinta per prescrizione, rideterminando la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse sceso dalla sua vettura con una picozza ed avesse colpito la vettura della persona offesa, ed avesse, altresì, cancellato tutti i dati che ella aveva memorizzato, per ragioni lavorative, nel suo I-Cloud, avendo il Pastore memorizzato la password del dispositivo della sua ex compagna, come provato dal contenuto della querela, acquisita integralmente su accordo delle parti e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore