CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 27190/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bari) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025; preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025 (depositata il 20/02/2025) ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile di cui in epigrafe in quanto considerato profitto del reato di appropriazione indebita aggravata ascritta al Muscio, risultando acquistato dalla Quinto in data 20/01/2022 e pagato con bonifici provenienti dal conto corrente del Muscio in pari data, ossia tre giorni dopo l'illecita appropriazione della somma di euro 99.000,00 (oggetto di querela sporta in data 17/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]) attribuita al Muscio nella sua qualità di Presidente del Comitato di gestione della rete di imprese R&D. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, con un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 324 comma 6 c.p.p. e conseguente nullità ex art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. per difetto di contraddittorio e correlata lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 111 Cost. per avere il Tribunale del riesame omesso di porre il terzo interessato al procedimento nella condizione di censurare nel merito il decreto di sequestro preventivo a causa della tardiva trasmissione degli atti, che sono stati trasmessi al Tribunale del Riesame dopo la celebrazione dell'udienza, in violazione sia dell'art. 324 comma 6 c.p.p., anche laddove prevede che gli atti trasmessi dall'Ufficio di Procura debbono rimanere depositati in cancelleria sino al giorno dell'udienza, sia dell'art. 111 Cost., avendo diritto alla consultazione del fascicolo per autonoma legittimazione, ex art. 322 c.p.p., ad impugnare il provvedimento di sequestro e avendo così potuto difendersi esclusivamente in base agli atti in suo possesso. In ordine alla tempestività della censura, proposta per la prima volta soltanto nel presente procedimento di legittimità, il ricorrente precisa che nel corso dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tale vizio non era ancora sorto e solo quando il Tribunale del riesame ha depositato la motivazione si è preso atto della tardiva trasmissione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, in assenza di procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità, a norma dell'art. 100 cod. proc. pen.. La giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato non munito di procura speciale non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186; sez. 2 n. 310 del 2018 Rv. 271722; da ultimo fra le tante sentenza n. 20984/25 non mass.). La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]