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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08629/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 3/6/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso Spaccavento era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 8.000 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla propria partecipazione alla condotta di detenzione e trasporto di stupefacenti realizzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], della quale il ricorrente era consapevole ma alla quale non aveva partecipato in alcun modo, non avendo fornito alcun contributo causale a tale condotta, di cui il coimputato si era assunta la esclusiva responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo volto, tra l'altro in modo generico, privo di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, a censurare la lettura degli elementi di prova compiuta concordemente dai giudici del merito, che non è manifestamente illogica né fondata su travisamenti delle prove, e non è dunque rivisitabile sul piano valutativo in sede di legittimità.

La Corte d'appello, nel disattendere l'analogo motivo di censura, ha sottolineato i plurimi elementi indicativi della piena partecipazione del ricorrente alla detenzione e al trasporto della sostanza stupefacente, tra cui l'essersi recato assieme all'Altamura a Bari (nonostante l'obbligo di soggiorno nel Comune di Molfetta e in mancanza di ragioni serie per violare tale obbligo), l'aver trascorso assieme una parte della giornata, l'aver consegnato all'Altamura il proprio telefono, l'aver occultato sul pianale posteriore del taxi utilizzato per il rientro a Molfetta la busta contenente 200 grammi di marijuana: si tratta di motivazione idonea, stante la univoca valenza dimostrativa degli elementi considerati, che il ricorrente ha censurato in modo generico e sul piano della lettura degli elementi di prova, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non nnassimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 3/6/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso Spaccavento era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 8.000 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla propria partecipazione alla condotta di detenzione e trasporto di stupefacenti realizzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], della quale il ricorrente era consapevole ma alla quale non aveva partecipato in alcun modo, non avendo fornito alcun contributo causale a tale condotta, di cui il coimputato si era assunta la esclusiva responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo volto, tra l'altro in modo generico, privo di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, a censurare la lettura degli elementi di prova compiuta concordemente dai giudici del merito, che non è manifestamente illogica né fondata su travisamenti delle prove, e non è dunque rivisitabile sul piano valutativo in sede di legittimità. La Corte d'appello, nel disattendere l'analogo motivo di censura, ha sottolineato i plurimi elementi indicativi della piena partecipazione del ricorrente alla detenzione e al trasporto della sostanza stupefacente, tra cui l'essersi recato assieme all'Altamura a Bari (nonostante l'obbligo di soggiorno nel Comune di Molfetta e in mancanza di ragioni serie per violare tale obbligo), l'aver trascorso assieme una parte della giornata, l'aver consegnato all'Altamura il proprio telefono, l'aver occultato sul pianale posteriore del taxi utilizzato per il rientro a Molfetta la busta contenente 200 grammi di marijuana: si tratta di motivazione idonea, stante la univoca valenza dimostrativa degli elementi considerati, che il ricorrente ha censurato in modo generico e sul piano della lettura degli elementi di prova, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non nnassimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 feb
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